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Ordinanza

Ordinanza n. 109/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202503416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per ritenuta insufficienza del reddito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Torino ha rigettato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il diniego si fondava sull'accertata insussistenza di un reddito sufficiente. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della verifica dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva riscontrato redditi dichiarati e percepiti per complessivi euro 17.693,27, dato apparentemente incompatibile con l'accertamento della Questura. Il ricorrente, dopo tale verifica, ha rinunciato al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di ricorso né formula una definitiva valutazione sulla legittimità del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame. Ha rilevato, con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, una contraddizione tra l'accertamento della Questura sull'insufficienza reddituale e quello dell'Agenzia delle Entrate, che aveva quantificato i redditi dichiarati e percepiti in euro 17.693,27. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di riaprire il procedimento in contraddittorio con l'interessato, verificare l'effettiva consistenza dei redditi percepiti e concludere il riesame con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato. Sono stati sospesi gli effetti del diniego fino all'esito del riesame. Il TAR ha fissato l'udienza pubblica di merito per la terza udienza del 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare. Inoltre, sulla base degli accertamenti dell'ufficio finanziario, ha revocato l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.

  • art. 127, comma 3, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale fondamento della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale ulteriore fondamento della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di accertamenti reddituali dell'amministrazione apparentemente contraddetti da una verifica dell'Agenzia delle Entrate è sufficiente a integrare un profilo di fumus boni iuris tale da giustificare il riesame del diniego di un titolo di soggiorno fondato sull'insufficienza del reddito.
  • Quando il diniego di un titolo di soggiorno si fonda sulla ritenuta insufficienza reddituale e emergono dati fiscali incompatibili con tale conclusione, l'amministrazione deve riaprire il procedimento, instaurare il contraddittorio con l'interessato, verificare l'effettiva consistenza dei redditi e adottare un nuovo provvedimento espresso adeguatamente motivato.
  • La sospensione cautelare del diniego può essere disposta non soltanto con effetto demolitorio provvisorio, ma anche mediante ordine di riesame della posizione dell'interessato, accompagnato dalla sospensione degli effetti dell'atto fino alla conclusione del riesame.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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