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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2194 del 10/07/2026

CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI-DELIBERAZIONE N. 18/2025

AGCMAS2194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Con parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/1990, l’AGCM ha contestato al Consorzio di Bacino Alessandrino la deliberazione n. 18 del 23 dicembre 2025, relativa al piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla ricognizione dei servizi affidati in house. L’Autorità rileva la permanenza di partecipazioni del Consorzio in Amag Ambiente e A.M.V. Igiene Ambientale, l’assenza delle valutazioni e motivazioni richieste per scegliere le modalità di gestione e il protrarsi sine die degli affidamenti, oltre a carenze nella ricognizione delle prestazioni. Dopo aver giudicato insufficienti le iniziative successive del Consorzio, l’AGCM ha deliberato di impugnare la deliberazione davanti al TAR competente.

Parere motivato al Consorzio di Bacino Alessandrino sulla deliberazione n. 18/2025: l’AGCM contesta partecipazioni nei gestori, affidamenti in proroga e carenze nelle motivazioni e nella ricognizione.

Parere sulla deliberazione n. 18/2025 del Consorzio di Bacino Alessandrino

L’AGCM ha adottato il parere motivato ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti del Consorzio di Bacino Alessandrino. L’atto riguarda il piano 2025 di revisione delle partecipazioni, adottato ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016, e la ricognizione della gestione dei servizi pubblici locali prevista dall’articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022, con particolare riferimento alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani.

Servizi e società interessate

Il Consorzio svolge, per i Comuni consorziati del sub-ambito di area vasta “01 Alessandrino”, funzioni di governo, organizzazione e vigilanza dei servizi di gestione dei rifiuti. Partecipa anche alle società affidatarie: Amag Ambiente S.p.A., di cui detiene il 20%, e A.M.V. Igiene Ambientale S.r.l., di cui detiene il 5%. I servizi comprendono raccolta e trasporto, valorizzazione dei rifiuti, spazzamento, lavaggio e pulizia di strade e marciapiedi, oltre ad attività collaterali.

Precedenti interventi dell’Autorità

L’AGCM era già intervenuta nel 2023 con il parere motivato AS1915 del 18 luglio 2023 sull’affidamento in house ad Amag Ambiente nel Comune di Alessandria e con la segnalazione AS1925 del 31 ottobre 2023 sull’affidamento ad A.M.V. Igiene Ambientale. Tra le criticità contestate figuravano la partecipazione diretta del Consorzio ai gestori, in contrasto con gli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022, la carenza di motivazione sulla scelta dell’in house e sul mancato ricorso al mercato, nonché la durata degli affidamenti.

Nel caso Amag, il Consorzio aveva comunicato l’intenzione di dismettere la partecipazione e di affidare il servizio tramite una società mista pubblico-privata selezionata con gara a doppio oggetto; aveva poi revocato l’atto contestato e prorogato l’affidamento per il tempo necessario alla gara. L’AGCM, preso atto dell’adeguamento dichiarato, non aveva proposto ricorso. Per A.M.V., il Consorzio aveva prospettato la verifica dell’opzione della società mista, la cessione della propria quota e la richiesta al Comune di Valenza di pronunciarsi sulla modalità di gestione.

Con la segnalazione AS2085 del 4 giugno 2025 l’Autorità aveva tuttavia rilevato che le criticità permanevano: nessuna gara per il socio privato di Amag, nessuna decisione sulla modalità di gestione per A.M.V., mancata cessione delle partecipazioni e proroghe senza un valido termine. Aveva inoltre riscontrato carenze nella ricognizione gestionale. Il Consorzio aveva riferito che la progettazione del servizio nei 24 Comuni serviti da Amag era stata aggiornata a maggio 2025 e che erano in preparazione atti per la società mista; per A.M.V. dichiarava di non disporre ancora della documentazione necessaria a valutare economicità e convenienza dell’in house.

Partecipazioni e separazione tra regolazione e gestione

L’AGCM ritiene che la permanenza delle quote del Consorzio nei due gestori violi l’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022, che vieta agli enti di governo d’ambito di partecipare, direttamente o indirettamente, ai soggetti incaricati della gestione dei servizi pubblici locali a rete. La disposizione mira a impedire che le funzioni di governo e vigilanza siano compromesse dalla partecipazione in società gestori.

L’Autorità esclude che nel caso concreto operino le deroghe transitorie dell’articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto. Secondo i precedenti interventi, alla data di entrata in vigore del decreto non sussisteva un affidamento in essere: per Amag la proroga era scaduta il 31 dicembre 2022; per A.M.V. l’affidamento era in prorogatio di fatto dal 1° gennaio 2014, dopo la scadenza del contratto e delle proroghe formali. Inoltre, entro il 30 marzo 2023 non era stata adottata una nuova deliberazione di affidamento né stipulato un nuovo contratto.

La partecipazione è ritenuta in contrasto anche con gli articoli 4, comma 1, e 20, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 175/2016: le attività delle società non sono strettamente necessarie alle finalità istituzionali del Consorzio, che deve organizzare e vigilare sui servizi e quindi mantenersi distinto e indipendente dai gestori.

Mancata scelta e motivazione delle modalità di affidamento

Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022, prima dell’affidamento l’ente deve valutare le modalità di gestione ammesse dal comma 1 e darne conto in una relazione. Per gli affidamenti in house sopra soglia europea, l’articolo 17, comma 2, richiede inoltre una motivazione qualificata sulle ragioni del mancato ricorso al mercato. L’AGCM rileva che, per entrambi i territori, non risultava adottata la relazione ex articolo 14, né risultavano definite le tempistiche necessarie per completare le scelte e le procedure.

Per Amag, il Consorzio aveva approvato il 16 marzo 2026 un accordo quadro che delegava al Comune di Alessandria la predisposizione degli atti per la gara a doppio oggetto, indicando il 30 giugno 2026 per l’invio della documentazione alla stazione appaltante, ma senza fissare un cronoprogramma per l’avvio e la conclusione della gara. Il 16 aprile 2026 aveva inoltre approvato un accordo endoprocedimentale con il Comune e Amag S.p.A. sulla destinazione del maggior valore delle quote del Consorzio da cedere all’aggiudicatario della futura gara. Per A.M.V., l’Ente continuava ad attendere dal gestore o dal Comune di Valenza elementi per valutare economicità e convenienza dell’in house.

L’Autorità osserva che tali difficoltà non giustificavano l’inerzia del Consorzio, cui compete definire le modalità di gestione e affidare il servizio. In caso di stallo, l’Ente avrebbe potuto chiedere l’intervento sostitutivo della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 11 della l.r. Piemonte n. 7/2012, come modificata dalla l.r. n. 1/2018, con le modalità richiamate dalla l.r. n. 34/1998. Avrebbe inoltre dovuto attivarsi per ottenere le informazioni necessarie e portare in sede assembleare le decisioni sulla cessione delle quote e sulla modalità di gestione. L’articolo 29 dello Statuto consortile esclude che un singolo Comune detenga la maggioranza dei diritti di voto; secondo l’AGCM, la distribuzione delle quote consente maggioranze variabili e non impedisce di deliberare anche senza la partecipazione di un singolo Comune.

Prolungamento degli affidamenti

L’AGCM contesta il protrarsi sine die degli affidamenti, in violazione dell’articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022. L’affidamento ad Amag era stato prorogato con deliberazione n. 12 del 20 settembre 2023 per il tempo necessario alla gara a doppio oggetto; quello ad A.M.V. risultava in prorogatio di fatto dal 1° gennaio 2014, essendo scaduta al 31 dicembre 2013 l’ultima proroga formale. L’Autorità considera queste proroghe prive di una base normativa legittimante e idonee a ritardare il confronto concorrenziale.

Il piano precedente prevedeva la dismissione delle partecipazioni entro il 31 dicembre 2025; il nuovo Piano ha spostato il termine al 31 dicembre 2026. L’AGCM giudica grave il ritardo, considerato che il procedimento di dismissione era iniziato nel marzo 2024 e che, a suo avviso, non erano state adottate iniziative concrete sufficienti. Il Consorzio aveva attribuito i ritardi ai Comuni di Alessandria e Valenza, soci di maggioranza dei gestori e influenti nelle decisioni consortili; l’Autorità ritiene che tale circostanza non esonerasse l’Ente dai propri compiti.

Risultati gestionali e carenze della ricognizione

La ricognizione trasmessa nel maggio 2026 mostra, per il 2024, una raccolta differenziata del 54% per ciascun gestore, a fronte del 68% della provincia di Alessandria, del 68,9% del Piemonte e del 67,7% nazionale indicato da ISPRA. Nei Comuni di Alessandria e Valenza i valori erano rispettivamente del 49,82% e del 43,98%. La produzione di rifiuti per abitante era di 271 kg nel territorio Amag e 225 kg in quello A.M.V., contro 171 kg di media provinciale e 163 kg regionale. La ricognizione non riportava indicatori di soddisfazione dell’utenza.

Sul piano economico, Amag Ambiente aveva registrato nel 2024 un risultato positivo di 944.554 euro. A.M.V. aveva invece riportato una perdita di 157.172 euro, rispetto all’utile di 25.597 euro del 2023, un EBITDA di 57.398 euro — in diminuzione di circa il 70% — e un peggioramento degli indicatori economici e patrimoniali. Tra i dati richiamati dall’Autorità, i giorni di rotazione dei crediti erano passati da 15 a 91 e quelli dei fornitori da 87 a 106.

L’AGCM rileva che le criticità di efficienza e qualità erano già state segnalate nell’annualità precedente e che la ricognizione non indicava le criticità operative né le azioni da intraprendere per migliorare il servizio e assicurare la sostenibilità delle gestioni. Il Piano, inoltre, non esponeva le ragioni economiche e qualitative che avrebbero giustificato il mantenimento degli affidamenti alle due società in house, come richiesto dall’articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022.

Valutazione di illegittimità e iniziative successive

L’AGCM ha ritenuto la deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 18 del 23 dicembre 2025, comprensiva degli allegati, illegittima per violazione degli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022; degli articoli 4, comma 1, e 20, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016; e degli articoli 14, 17, comma 5, e 19 del d.lgs. n. 201/2022. Le violazioni, secondo l’Autorità, producono un impatto anticoncorrenziale perché ritardano e ostacolano ingiustificatamente affidamenti conformi alla legge e ai principi concorrenziali.

Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, il Consorzio doveva comunicare entro 60 giorni dalla ricezione del parere le iniziative adottate; in mancanza di adeguamento, l’AGCM poteva ricorrere entro i successivi 30 giorni. Nella nota del 10 settembre 2026 il Consorzio aveva riferito di perizie sul valore delle partecipazioni e della predisposizione di documenti per i nuovi affidamenti. Con la nota del 1° ottobre 2026 aveva comunicato, per Amag, l’adozione della relazione ex articolo 14 e l’approvazione della documentazione di gara propedeutica alla cessione delle quote; per A.M.V., la presa d’atto della perizia di stima e l’avvio dell’iter di cessione.

Dopo aver esaminato le comunicazioni nelle riunioni del 22 settembre e del 6 ottobre 2026, l’Autorità ha riconosciuto le attività svolte, ma le ha giudicate non sufficienti: si trattava di atti prodromici o non definitivi, che non rimuovevano le criticità concorrenziali. Ha pertanto deliberato di impugnare la deliberazione n. 18/2025 davanti al TAR competente.

Punti principali

Partecipazioni del Consorzio nei gestori

Il Consorzio detiene quote in Amag Ambiente S.p.A. (20%) e A.M.V. Igiene Ambientale S.r.l. (5%). L’AGCM ritiene che ciò violi il principio di separazione tra funzioni di governo e vigilanza e gestione, previsto dagli articoli 6, comma 2, e 33, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 201/2022, e gli articoli 4, comma 1, e 20, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 175/2016.

Mancata regolarizzazione degli affidamenti

A quasi tre anni dai primi interventi dell’Autorità, il Consorzio non aveva dismesso le partecipazioni, bandito la gara a doppio oggetto per Amag Ambiente né deliberato la modalità di gestione per il territorio servito da A.M.V. Igiene Ambientale. Non risultavano adottate per entrambi i servizi le relazioni previste dall’articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 né definite le tempistiche per le procedure.

Proroghe prive di termine

Gli affidamenti risultano protratti sine die: quello ad Amag Ambiente era stato prorogato in attesa della gara a doppio oggetto; quello ad A.M.V. era in prorogatio di fatto dal 1° gennaio 2014, dopo la scadenza dell’ultima proroga formale al 31 dicembre 2013. L’AGCM ravvisa una violazione dell’articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022.

Criticità di qualità ed efficienza

Nel 2024 la raccolta differenziata era pari al 54% per entrambi i gestori, contro il 68% provinciale, il 68,9% regionale e il 67,7% nazionale. Nei Comuni di Alessandria e Valenza era rispettivamente del 49,82% e del 43,98%. I rifiuti prodotti per abitante ammontavano a 271 kg nel territorio Amag e 225 kg nel territorio A.M.V., contro medie provinciali di 171 kg e regionali di 163 kg. Mancavano indicatori sulla soddisfazione degli utenti. A.M.V. registrava inoltre nel 2024 una perdita di 157.172 euro e un EBITDA di 57.398 euro, in calo di circa il 70% sul 2023.

Carenze del piano e della ricognizione

La ricognizione non descrive le criticità operative né le misure per migliorare efficienza e sostenibilità; il piano non espone le ragioni economiche e qualitative per mantenere gli affidamenti in house, come richiesto dall’articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022.

Esito e impugnazione

L’AGCM ha assegnato al Consorzio 60 giorni dalla ricezione del parere per comunicare le iniziative adottate, riservandosi, in caso di mancato adeguamento, di ricorrere nei successivi 30 giorni. Le attività comunicate a settembre e ottobre 2026 — perizie, predisposizione di atti, relazione ex articolo 14 e avvio dell’iter di cessione delle quote — sono state giudicate prodromiche o non definitive. L’Autorità ha quindi deliberato l’impugnazione della deliberazione n. 18/2025 davanti al TAR competente.

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