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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2187 del 29/07/2026

PROPOSTE DI RIFORMA CONCORRENZIALE AI FINI DELLA LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA - ANNO 2026

AGCMAS2187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Con la segnalazione del 29 luglio 2026, adottata ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge n. 99/2009, l’AGCM sottopone a Governo e Parlamento proposte per la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. L’Autorità sollecita misure per accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e rendere concorrenziali le concessioni energetiche, nonché modifiche alla legge n. 287/1990 per introdurre l’obbligo di stand still nelle concentrazioni e superare l’autorizzazione preventiva in deroga delle intese.

Segnalazione al Governo e al Parlamento per la legge annuale 2026: riforme proconcorrenziali su energie rinnovabili, concessioni e disciplina antitrust.

Proposte concorrenziali per la legge annuale 2026

La segnalazione del 29 luglio 2026 è rivolta ai Presidenti del Senato e della Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri. È trasmessa dall’AGCM in adempimento dell’articolo 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e formula proposte di riforma per rimuovere ostacoli allo sviluppo delle fonti rinnovabili e aggiornare la disciplina nazionale della concorrenza.

Contesto e obiettivi energetici

L’Autorità considera la transizione energetica una priorità ambientale, economica, industriale e di sicurezza nazionale. La RED III ha fissato per l’Unione europea un obiettivo vincolante del 42,5% di energia rinnovabile sui consumi finali lordi entro il 2030, con l’aspirazione al 45%; il PNIEC italiano stima una capacità rinnovabile installata di circa 131 GW al 2030. A fronte di circa 83,5 GW installati al 2025, occorre aggiungere circa 47,5 GW in cinque anni, con un ritmo medio annuo di 9–10 GW.

L’AGCM richiama il percorso nazionale di semplificazione, dal d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER o TUFER) al d.l. n. 175/2025, convertito dalla legge n. 4/2026, che ha introdotto nel TUFER, tra l’altro, gli articoli 11-bis–11-quinquies su aree idonee, regimi semplificati e zone di protezione. Pur riconoscendo i progressi normativi, l’Autorità rileva criticità ancora presenti nella governance multilivello, nei procedimenti autorizzativi e nell’adeguamento e accesso alle reti.

Autorizzazioni, coordinamento e capacità amministrativa

La sovrapposizione delle competenze statali, regionali e locali può produrre duplicazioni istruttorie, valutazioni disallineate e ritardi. L’AGCM invita a valutare forme permanenti di cooperazione interistituzionale e strumenti per prevenire stalli, anche attraverso interventi sostitutivi o automatici dello Stato quando vi siano inerzia amministrativa o persistenti ritardi nel conseguimento degli obiettivi regionali annuali previsti dall’articolo 11-bis, comma 5, TUFER. Suggerisce inoltre meccanismi premiali per le Regioni più virtuose e incentivi economici o di altra natura per le comunità locali, anche per favorire l’accettazione dei progetti.

L’Autorità ritiene necessario rendere più incisiva la disciplina del principio di interesse pubblico prevalente, richiamato dall’articolo 3 TUFER e dalla normativa europea, tra cui il Regolamento (UE) 2022/2577 e la Direttiva RED III. Secondo la segnalazione, la formulazione nazionale delle eccezioni è generica e non riprende adeguatamente il riferimento europeo agli effetti gravi e irreparabili sull’ambiente che non possano essere mitigati o compensati. L’AGCM prospetta una più puntuale definizione delle eccezioni e un bilanciamento coerente con la finalità europea di favorire la diffusione delle rinnovabili.

Per rendere effettive le semplificazioni, propone inoltre formazione tecnica, ambientale e regolatoria per le amministrazioni, in particolare regionali e locali, e un rafforzamento delle competenze e degli organici degli enti statali coinvolti nei pareri e nelle autorizzazioni, anche per gli impianti di accumulo BESS.

Connessioni e reti elettriche

Il d.l. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito dalla legge 10 aprile 2026, n. 49, ha avviato la revisione dell’accesso alla rete di trasmissione, superando il criterio esclusivamente cronologico e prevedendo, tra l’altro, il meccanismo di open season, con selezione periodica dei progetti secondo criteri di maturità e realizzabilità. Il decreto ha inoltre affidato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la definizione dei criteri operativi per il TSO e ad ARERA l’aggiornamento del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA), applicabile a trasmissione e distribuzione.

Nel rispetto delle competenze di ARERA, l’AGCM invita a rafforzare trasparenza e contendibilità delle connessioni, pubblicando i tempi effettivi di lavorazione delle pratiche, oltre ai termini massimi, e introducendo strumenti che favoriscano il rispetto di tempi certi e ragionevoli da parte di Terna e dei distributori locali (DSO). I ritardi possono infatti ostacolare l’ingresso di nuova capacità e la contendibilità dei mercati.

Concessioni di distribuzione elettrica

L’Autorità ritiene che proroghe generalizzate e pluridecennali delle concessioni elettriche, come consentite dalla legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024), possano comprimere la concorrenza per il mercato e non garantiscano quanto gare trasparenti e non discriminatorie gli investimenti e l’innovazione delle reti. In un settore storicamente caratterizzato dal controllo di gran parte dell’attività da parte di un unico operatore, la pluralità degli offerenti e la concorrenza comparativa possono migliorare efficienza e risultati regolatori.

In vista della decretazione ministeriale attuativa, l’AGCM raccomanda:

  • di limitare ogni proroga al tempo strettamente necessario per realizzare gli investimenti immediati e indispensabili, procedendo poi nel minor tempo possibile alle gare previste dal d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79;
  • di prevedere che il subentrante rimborsi al gestore uscente la quota degli investimenti non ammortizzati, quando il loro recupero richieda tempi prolungati;
  • di introdurre clausole risolutive e l’avvio anticipato della riassegnazione tramite gara in caso di mancato rispetto del piano straordinario e del relativo cronoprogramma, con eventuale rimborso degli investimenti parzialmente realizzati e non ammortizzati.

L’Autorità ribadisce anche l’esigenza di rafforzare la separazione tra proprietà e gestione delle reti e le attività concorrenziali a valle, così da rendere i DSO più terzi, indipendenti e neutrali nei confronti degli operatori, inclusi quelli appartenenti a gruppi verticalmente integrati.

Gare per la distribuzione del gas naturale

Le gare per gli ambiti territoriali minimi (ATEM), previste dal d.lgs. n. 164/2000 e disciplinate dal d.m. 12 novembre 2011, n. 226, hanno registrato una ripresa solo parziale: la segnalazione riferisce circa 16 bandi pubblicati più di recente, altri 10 inviati ad ARERA (di cui 5 in attesa di pubblicazione) e soltanto 12 bandi conclusi in circa 13 anni. L’AGCM considera le gare essenziali per selezionare gestori efficienti e ottenere investimenti e innovazione, anche in vista della riconversione delle reti per gas rinnovabili o idrogeno.

Eventuali ipotesi di ridisegno e accorpamento degli ATEM devono essere calibrate sulla struttura del settore, caratterizzata da un grande operatore e numerosi soggetti minori: ambiti troppo estesi potrebbero impedire agli operatori più piccoli di raggiungere la scala necessaria e ridurre la pressione competitiva. L’Autorità sollecita la rapida adozione del decreto di revisione dei criteri di gara del d.m. n. 226/2011, affinché si superi la contraddizione tra criteri che premiano l’estensione delle reti e prospettive di dismissione o riconversione, privilegiando investimenti coerenti con l’evoluzione del sistema energetico. La segnalazione menziona anche la possibile futura integrazione tra reti gas ed elettriche, comprese potenziali funzioni di accumulo, e considera utile mantenere le gare in entrambi i comparti.

Concessioni di grandi derivazioni idroelettriche

La disciplina dell’articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, modificata dalla legge n. 118/2022, rimette alle Regioni la disciplina di dettaglio e prevede tre modalità di assegnazione: gara pubblica, società a capitale misto con socio privato scelto mediante gara a doppio oggetto e project financing. In ogni caso, le procedure devono rispettare parametri competitivi, equi e trasparenti. L’AGCM richiama la rilevanza degli investimenti per sicurezza, capacità produttiva ed efficienza degli impianti e i ritardi regionali che mantengono in essere i concessionari storici. Ricorda inoltre la sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026, causa C-810/24, che ha dichiarato incompatibile con il diritto UE il diritto di prelazione nell’ambito del project financing.

L’Autorità propone di modificare l’articolo 12 per introdurre termini perentori per l’approvazione delle leggi regionali, l’avvio delle procedure competitive e l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti, richiamando l’articolo 120 Cost. e l’articolo 8 della legge n. 131/2003. Propone altresì:

  • un monitoraggio effettivo degli investimenti e sanzioni proporzionate, con cessazione anticipata della concessione nei casi di inadempimento grave o persistente;
  • la preferenza per le gare e criteri di aggiudicazione che valorizzino piani vincolanti di investimento, corredati da cronoprogrammi e obiettivi verificabili per sicurezza, capacità ed efficienza;
  • l’accesso paritario di tutti i concorrenti al rapporto di fine concessione e alla documentazione tecnica, con poteri sanzionatori per l’amministrazione contro omissioni, ritardi o informazioni inesatte o fuorvianti del gestore uscente.

Obbligo di stand still nel controllo delle concentrazioni

Ai sensi dell’attuale articolo 17 della legge n. 287/1990, l’AGCM può sospendere una concentrazione soltanto quando avvia l’istruttoria; dopo la notifica, quindi, le parti possono realizzare l’operazione prima della decisione, salvo sospensione. La disciplina si discosta dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 139/2004 e dal modello seguito negli altri Stati UE dotati di controllo delle concentrazioni. L’Autorità osserva che, se l’operazione fosse poi vietata, ripristinare la situazione concorrenziale precedente potrebbe essere difficile, soprattutto in caso di fusione, integrazione non reversibile o coordinamento delle politiche commerciali. Anche l’applicazione delle misure di deconcentrazione dell’articolo 18, comma 3, può comportare oneri rilevanti e non eliminare effetti irreversibili.

L’AGCM propone di sostituire l’articolo 17 con una regola per cui le concentrazioni soggette a notifica non possano essere realizzate prima della decisione di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, o della conclusione dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 18, comma 2. Per le notifiche richieste dall’Autorità ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, resterebbe la possibilità di ordinare la sospensione nel corso dell’istruttoria. La proposta disciplina inoltre le offerte pubbliche e le serie di transazioni su valori mobiliari, consentendone l’esecuzione a condizione che la concentrazione sia tempestivamente notificata e che i diritti di voto non siano esercitati, salvo deroga per preservare il valore dell’investimento.

Su domanda adeguatamente motivata, l’Autorità potrebbe concedere una deroga, anche subordinata a condizioni e oneri, considerando gli effetti della sospensione sulle imprese e sui terzi e il possibile pregiudizio concorrenziale. L’AGCM ritiene che l’impatto operativo sarebbe limitato: la pre-notifica è facoltativa in Italia e, nella maggior parte dei casi, l’attesa aggiuntiva sarebbe pari a circa un mese; inoltre, una quota rilevante delle operazioni già prevede clausole sospensive. Per rendere effettivo l’obbligo, propone di modificare l’articolo 19, comma 1, prevedendo sanzioni fino al 10% del fatturato delle imprese interessate per la violazione degli articoli 17 o 18, comma 1, o per l’inottemperanza alle prescrizioni dell’articolo 18, comma 3, senza il minimo edittale dell’1%.

Intese restrittive e autorizzazione in deroga

L’articolo 4 della legge n. 287/1990 consente all’AGCM di autorizzare intese vietate dall’articolo 2 quando ricorrono determinate condizioni di efficienza; l’articolo 13 disciplina la comunicazione preventiva e il termine di 120 giorni per decidere se avviare un’istruttoria. L’Autorità rileva che questo potere autorizzatorio riflette il precedente modello europeo, superato dal Regolamento (CE) n. 1/2003, che ha introdotto l’eccezione legale e affidato alle imprese l’autovalutazione della conformità delle intese all’articolo 101 TFUE, con controllo successivo delle autorità e dei giudici. La permanenza delle norme nazionali, pur sostanzialmente non utilizzate, può generare incertezza.

L’AGCM propone di sostituire l’articolo 4 con una disposizione che stabilisca direttamente la non applicabilità del divieto dell’articolo 2 alle intese che riservino ai consumatori una congrua parte dell’utile, migliorino produzione o distribuzione o promuovano il progresso tecnico o economico, senza restrizioni non indispensabili e senza eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti interessati. Propone inoltre di abrogare l’articolo 13 e, in via conseguente, di abrogare gli articoli 3, 4, 6, comma 2, e 15 del d.P.R. n. 217/1998 e di modificare l’articolo 17, comma 5, della legge n. 287/1990, sopprimendo il riferimento all’accertamento delle condizioni dell’articolo 4, comma 2.

Punti principali

Semplificazione e governance delle autorizzazioni FER

L’AGCM propone di rafforzare il coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali, prevedere meccanismi contro inerzie e ritardi regionali, inclusi interventi sostitutivi statali, e rendere più incisiva la presunzione di interesse pubblico prevalente per le rinnovabili, delimitando meglio le eccezioni. Suggerisce inoltre premialità per le Regioni virtuose, incentivi alle comunità locali, formazione specialistica e adeguamento degli organici amministrativi.

Connessioni alla rete e distribuzione elettrica

Nel rispetto delle competenze ARERA, l’Autorità raccomanda maggiore trasparenza sui tempi effettivi di gestione delle pratiche di connessione e strumenti per assicurare tempistiche certe a TSO e DSO. Per le concessioni elettriche, chiede che eventuali proroghe siano limitate al tempo strettamente necessario per investimenti immediati e indispensabili, con successiva gara; propone rimborsi al gestore uscente per investimenti non ammortizzati, clausole risolutive per inadempimenti e maggiore indipendenza dei distributori dalle attività concorrenziali a valle.

Gare gas e riconversione delle reti

L’AGCM chiede di completare le gare per gli ambiti territoriali minimi (ATEM), evitando accorpamenti che rendano troppo difficile la partecipazione degli operatori minori. Sollecita l’adozione del decreto di aggiornamento dei criteri di gara del d.m. n. 226/2011, affinché la valutazione premi investimenti e progetti orientati alla futura riconversione delle reti per gas rinnovabili o idrogeno, anziché la loro estensione generalizzata.

Concessioni idroelettriche

Propone modifiche all’articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999 per fissare termini perentori per le leggi regionali e le procedure competitive, nonché per l’esercizio dei poteri sostitutivi. Raccomanda monitoraggio degli investimenti, sanzioni e cessazione anticipata nei casi gravi o persistenti di inadempimento. Le gare dovrebbero valorizzare piani vincolanti, cronoprogrammi e obiettivi verificabili; tutti i concorrenti dovrebbero poter accedere in condizioni paritarie alla documentazione tecnica e al rapporto di fine concessione.

Obbligo di stand still nelle concentrazioni

L’AGCM propone di sostituire l’articolo 17 della legge n. 287/1990, vietando la realizzazione delle concentrazioni notificabili fino alla decisione dell’Autorità di non avviare l’istruttoria o alla sua conclusione. Sono previste deroghe motivate, anche condizionate, e specifiche regole per offerte pubbliche e acquisti di valori mobiliari. La violazione dovrebbe essere sanzionabile fino al 10% del fatturato delle imprese interessate, eliminando il minimo edittale dell’1%.

Autorizzazione in deroga delle intese

Per allineare la disciplina italiana al sistema europeo di eccezione legale e autovalutazione, l’Autorità propone di riformulare l’articolo 4 della legge n. 287/1990 e abrogare l’articolo 13, relativo alla comunicazione preventiva e all’autorizzazione in deroga. Propone inoltre modifiche conseguenti al d.P.R. n. 217/1998 e all’articolo 17, comma 5, della legge n. 287/1990.

Come è indicizzato

Materiesegnalazione al parlamento e al governoadvocacy concorrenzialeenergie rinnovabili e regolazione energeticaconcessioni e gare pubblichedisciplina antitrust

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