Cassazione Penale, Sentenza n. 6349/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere (disposta dal GIP il 3 ottobre 2023) nei confronti di Mogavero Rega per i reati di rapina aggravata e porto di armi da sparo commessi il 3 settembre 2023. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che, nella fase cautelare, non sia richiesta la prova piena del reato ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; ha ritenuto che il ricorso non denunciasse violazioni di norme di legge né la manifesta illogicità della motivazione così come richiesto per l'ammissione in Cassazione, limitandosi a riproporre censure di merito già esaminate e adeguatamente motivate dal giudice di merito. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e coerente in relazione agli elementi probatori (dichiarazione del teste con targa, ritrovamento del veicolo nella disponibilità degli indagati e dei passamontagna nell'abitacolo, corrispondenza delle scarpe e compatibilità delle descrizioni delle vittime). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp.att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il criterio probatorio del giudizio di merito (prova piena) dalla fase cautelare: il comma 2 (che qualifica gli indizi) non è invocabile pedissequamente nella fase cautelare; la Cassazione sottolinea che non serve la prova piena per la custodia cautelare
art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che in fase cautelare è sufficiente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; il disposto richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 ma non il comma 2 che richiede una particolare qualificazione degli indizi
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. e
Usato per delimitare l'ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari: è ammesso soltanto se si denuncia la violazione di norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non per una mera diversa valutazione del fatto
art. 94 comma 1-ter disp.att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli adempimenti della cancelleria per l'esecuzione della condanna alla somma da versare in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In fase cautelare non è richiesto il livello probatorio del giudizio di merito: è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza valutati con motivazione logica e coerente.
- La Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti; l'impugnazione è ammissibile solo se denuncia violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Elementi come identificazione tramite targa, ritrovamento del veicolo nella disponibilità degli indagati, rinvenimento di oggetti utilizzati nel reato, corrispondenze tra reperti (es. scarpe) e descrizioni delle vittime possono costituire, congiuntamente, una base sufficiente per la gravità indiziaria.
- Riproporre in Cassazione le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice di merito senza nuovi argomenti concreti espone a inammissibilità e a sanzioni (spese e ammende).
- Per tentare di ottenere accoglimento in casi analoghi conviene mirare a dimostrare errori di diritto o palese contraddittorietà/illogicità della motivazione e, se possibile, produrre elementi probatori nuovi rilevanti.
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