Cassazione Penale, Sentenza n. 40842/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza con cui la Corte di appello, riconosciuta la continuazione tra reati oggetto di due sentenze di condanna pronunciate a seguito di giudizi abbreviati riformati in appello, ha determinato la pena complessiva individuando quale pena più grave una condanna a 20 anni (resasi irrevocabile il 15/12/2020) e aumentando la pena per i reati satellite di complessivi 2 anni, 10 mesi e 20 giorni, per poi applicare la diminuente del giudizio abbreviato in modo ritenuto dal ricorrente erroneo. Il ricorso lamenta in particolare: errore di computo nella applicazione della diminuente per il rito abbreviato (la Corte avrebbe assunto come pena base una pena già ridotta e avrebbe quantificato gli aumenti al netto della diminuente, applicando poi la diminuente solo sugli aumenti), nonché carenza di motivazione nella determinazione e nella specifica quantificazione degli aumenti di continuazione per ciascun reato satellite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla sola determinazione della pena. Motivo: errata applicazione del principio secondo cui, quando si riconosce la continuazione tra reati oggetto di condanne pronunciate in distinti giudizi abbreviati, la pena base deve essere individuata nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito, l'aumento per continuazione deve essere calcolato su tale pena base e solo successivamente va applicata la diminuente sull'intero importo ottenuto; inoltre la Corte ha omesso di motivare distintamente gli aumenti di pena per ciascun reato satellite come richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite. Disposizione: annullamento con rinvio limitato alla determinazione della pena.
Norme richiamate
Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, Rv. 276838
Stabilisce che, in caso di continuazione tra reati oggetto di condanne emesse in distinti giudizi abbreviati, la pena base va individuata nella misura precedente all'applicazione della diminuente per il rito; su tale pena base si applica l'aumento per continuazione e solo alla somma risultante va applicata la diminuente per il rito abbreviato.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269
Impone che il giudice, nel determinare la pena complessiva, calcoli e motivi distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità degli aumenti, deve consentire la verifica della proporzione tra le pene e il rispetto dei limiti di cui all'art. 81 cod. pen., evitando un surrettizio cumulo materiale.
art. 81 cod. pen.
Richiamato come limite di proporzione tra le pene: la motivazione degli aumenti deve dimostrare che il rapporto tra le singole pene rispetti i criteri di proporzionalità e i limiti previsti da questa norma.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra condanne provenienti da distinti giudizi abbreviati, la pena base va presa nella sua entità prima della diminuzione per il rito abbreviato.
- Sull'entità della pena base non diminuita va calcolo l'aumento per continuazione; soltanto dopo va applicata la diminuente del rito sull'intero importo (base + aumenti).
- Il giudice deve quantificare e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; la motivazione deve essere adeguata alla portata dell'aumento e permettere la verifica della proporzione tra le pene.
- Occorre evitare operazioni che di fatto realizzino un cumulo materiale delle pene mascherato da calcoli impropri della diminuente: la procedura deve rispettare i limiti di cui all'art. 81 cod. pen.
- In casi analoghi, se la Corte d'appello non procede secondo questi criteri la decisione è esposta a annullamento parziale con rinvio per nuova determinazione della pena.
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