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Sentenza

Sentenza del 15/05/2017 n. 1285 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Accertamento imposte - Accertamento in rettifica ex art. 39, comma 1, lett. d), D.p.r. 29.09.1973, n. 600 - Necessità che l'Ufficio, per la validità dell'accertamento, abbia rispettato il dettato normativo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza afferma che il rispetto dei presupposti previsti dall'art. 39, comma 1, lettera d), è necessario per la validità dell'accertamento. Pertanto, l'Ufficio deve dimostrare l'effettiva verifica delle anomalie dichiarative oppure fornire presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Un accertamento privo di tali presupposti non può ritenersi validamente fondato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità di un accertamento in rettifica fondato sull'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973. Secondo la censura, l'Ufficio può rettificare la dichiarazione soltanto dopo aver verificato, mediante l'ispezione delle scritture contabili, il controllo delle registrazioni, l'esame della documentazione o le informazioni acquisite secondo legge, l'incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi dichiarati. In alternativa, l'accertamento può fondarsi sull'esistenza di attività non dichiarate o sull'inesistenza di passività dichiarate, ma solo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati deve risultare dall'ispezione delle scritture contabili, dalle verifiche di cui all'art. 33, dal controllo delle registrazioni contabili sulla base delle fatture e degli altri documenti relativi all'impresa, oppure dai dati e dalle notizie raccolti dall'Ufficio ai sensi dell'art. 32. L'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è presumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

    La norma richiede un effettivo riscontro da parte dell'Ufficio delle irregolarità dichiarative oppure, in alternativa, presunzioni semplici qualificate. Non è sufficiente una contestazione generica o priva di adeguata base istruttoria.

  • Art. 32, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata quale fonte dei poteri dell'Ufficio di acquisire dati e notizie utilizzabili per il controllo fiscale.

  • Art. 33, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma è richiamata in relazione alle attività di accesso, ispezione e verifica attraverso cui possono emergere incompletezze, falsità o inesattezze della dichiarazione.

Massime di principio

  • Un accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se l'Amministrazione indica e dimostra le specifiche irregolarità riscontrate nella dichiarazione o nella contabilità.
  • Quando l'accertamento si basa su presunzioni, gli indizi devono essere contemporaneamente gravi, precisi e concordanti; una semplice supposizione o un elemento isolato non è sufficiente.
  • Il giudice deve verificare non solo l'esistenza di una possibile maggiore pretesa fiscale, ma anche il rispetto del percorso istruttorio e dei presupposti normativi richiesti per l'accertamento.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'atto evidenziando l'assenza di verifiche concrete, la genericità delle motivazioni o l'insufficienza degli indizi utilizzati dall'Ufficio.

Testo integrale

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