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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 26053 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI relativi al 2003, sostenendo che il valore dell'immobile fosse eccessivo rispetto a quello di manufatti analoghi situati nella stessa zona e denunciando una disparità di trattamento e un difetto di motivazione. In Cassazione ha inoltre lamentato l'omessa pronuncia della CTR su diverse eccezioni: mancata sottoscrizione dell'avviso da parte del Sindaco e assenza di prova della delega al dirigente firmatario, mancata indicazione del responsabile del procedimento e apposizione di una firma a stampa anziché autografa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato complessivamente inammissibili i motivi perché privi dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. vigente all'epoca; il quesito presente nel terzo motivo era comunque formulato in modo interrogativo e astratto, senza una sintesi completa dei fatti, della regola applicata e di quella asseritamente corretta. La Corte ha aggiunto che, anche nel merito, il ricorso sarebbe stato infondato, poiché il Comune può stare in giudizio tramite il dirigente responsabile dell'Ufficio Tributi. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata a pagare al Comune di Viterbo 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 366-bis c.p.c.

    I motivi di ricorso per Cassazione soggetti a tale disciplina dovevano essere corredati da quesiti di diritto specifici, autosufficienti e direttamente riferiti alla controversia. Un quesito generico, astratto o mancante rende inammissibile il motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    omesso esame di un punto decisivo della controversia

    La società ha denunciato un'omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla sottoscrizione dell'atto, alla delega di funzioni, all'indicazione del responsabile del procedimento e alla firma a stampa; la censura non è stata esaminata nel merito perché dichiarata inammissibile.

  • D.P.R. n. 513 del 1997, artt. 19

    Richiamato dalla società in relazione alla validità della sottoscrizione e alla provenienza dell'atto impositivo; la Corte non ha accolto le relative censure per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 10 e 25

    Richiamati in tema di sottoscrizione e validità degli atti amministrativi; le contestazioni non hanno condotto all'annullamento dell'avviso.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a)

    La società ha lamentato la mancata indicazione del responsabile del procedimento nell'atto impositivo. La Corte non ha accolto la censura, principalmente per l'inammissibilità dei motivi.

  • Norme sul processo tributario relative alla rappresentanza dell'ente locale

    Il Comune può stare in giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, anche in appello, tramite il dirigente responsabile dell'Ufficio Tributi dello specifico tributo oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Nel ricorso per Cassazione, quando è applicabile una disciplina che richiede quesiti di diritto, ogni motivo deve contenere una formulazione specifica, autosufficiente e collegata ai fatti concreti; la mera esposizione della violazione normativa non è sufficiente.
  • Un quesito formulato in termini generici, astratti o semplicemente interrogativi può comportare l'inammissibilità del motivo senza esame del merito.
  • Prima di contestare la firma di un atto tributario occorre verificare le regole sulla competenza e sulla delega: l'ente locale può normalmente essere rappresentato dal dirigente responsabile dell'ufficio tributario competente.
  • Le eccezioni relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento o alla firma a stampa devono essere dedotte in modo puntuale e tempestivo, indicando concretamente perché l'irregolarità avrebbe inciso sulla validità dell'atto.
  • Una volta dichiarato inammissibile il ricorso per carenze processuali, la Corte può comunque precisare che le censure sarebbero infondate nel merito; ciò non modifica l'esito sfavorevole per il ricorrente.

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