Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7986/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento A) mediante ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BARI; - Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; - Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL BRINDISI; - Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA; - Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL LECCE; - Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO; - Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; - Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; - Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS; - Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II B) mediante ricorsi per motivi aggiunti: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12 dicembre 2022 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 2188 del 14/11/2022 dell'ASL BARI; - Delibera D.G. n. 1586 del 14/11/2022 dell'ASL BARLETTA-ANDRIA-TRANI; - Delibera D.G. n. 2848 del 14/11/2022 dell'ASL BRINDISI; - Delibera C.S. n. 680 del 14/11/2022 dell'ASL FOGGIA; - Delibera C.S. n. 392 del 14/11/2022 dell'ASL LECCE; - Delibera D.G. n. 2501 del 14/11/2022 dell'ASL TARANTO; - Delibera C.S. n. 596 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI-FOGGIA; - Delibera D.G. n. 1148 del 14/11/2022 dell'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI; - Delibera D.G. n. 565 del 14/11/2022 dell'IRCCS DE BELLIS; - Delibera D.G. n. 619 del 14/11/2022 dell'ISTITUTO TUMORI BARI GIOVANNI PAOLO II. - della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08 febbraio 2023 della Direzione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi comprese, ove occorre possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023 dell'ASL BRINDISI: - Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023 dell'ALS LECCE.

Giustizia amministrativa202304185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti nazionali e regionali di determinazione e riparto degli oneri di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, compresi gli atti di certificazione del fatturato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, la determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, la circolare ministeriale, gli accordi e le intese sanciti in Conferenza Stato-Regioni, il decreto ministeriale recante le linee guida applicative e gli atti delle aziende sanitarie regionali di certificazione del fatturato. Dal testo non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere pagato, entro il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, una somma pari al 25% dell'importo posto a suo carico a titolo di payback.

La decisione

Il TAR ha dichiarato manifestamente improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il pagamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingue, secondo l'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, l'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all'obbligo di pagamento. La ricorrente ha prodotto direttamente l'attestazione dell'avvenuto pagamento; il fatto che tale attestazione non fosse stata depositata dalle amministrazioni regionali non impediva la declaratoria di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate, in conformità alla richiesta della ricorrente e al disposto normativo richiamato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    decorso il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'integrale versamento – da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici - dell'importo della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti

    Il pagamento integrale della quota del 25% estingue l'obbligazione di payback per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali relativi all'obbligo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici cui si riferisce l'effetto estintivo previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi […] la manifesta improcedibilità [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    La manifesta improcedibilità consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e motivazione sintetica.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato nel contesto della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Il pagamento integrale della quota del 25% prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 estingue l'obbligazione gravante sull'azienda fornitrice e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di corresponsione degli importi.
  • Quando il pagamento sopravvenuto estingue l'obbligazione sostanziale oggetto dell'impugnazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L'attestazione del pagamento può essere prodotta direttamente dalla parte ricorrente; la mancata produzione della medesima da parte delle amministrazioni non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità quando l'avvenuto pagamento risulti documentato in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.