Cassazione Civile, Ordinanza n. 00475/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La dipendente, con qualifica di aiuto medico dirigente e vice direttore sanitario presso una casa di cura, aveva agito per ottenere l'accertamento della giusta causa delle dimissioni rassegnate il 20 settembre 2011, deducendo di avere subito per circa 16 mesi un demansionamento e un comportamento vessatorio/persecutorio, anche attraverso contestazioni e procedimenti disciplinari. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. In cassazione sono stati proposti due motivi: omesso esame di un fatto decisivo; omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione di legge per avere la Corte territoriale escluso che norme di legge e contrattazione collettiva prevedessero il ruolo di vice-direttore sanitario. La Corte di cassazione non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 18 febbraio 2021, mentre il ricorso era stato notificato il 18 settembre 2021, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; inoltre, trattandosi di controversia di lavoro ex art. 409 c.p.c., non operava la sospensione feriale dei termini.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardiva proposizione. La Corte ha applicato il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, escludendo la sospensione feriale dei termini nei giudizi di lavoro. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
ai sensi dell'art. 380 bis cpc
È la norma richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio non partecipata.
art. 327 c.p.c.
decorso il termine di cui all'art. 327 cpc
Il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza impugnata; il suo superamento comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 409 c.p.c.
giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto rapporti di lavoro ex art. 409 cpc
Nei giudizi di lavoro non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale.
art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va attestata la sussistenza dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, del DPR n. 115/02
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13
Costituisce il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto del termine per impugnare va verificato sulla base della data di pubblicazione della sentenza impugnata e della disciplina generale dell'art. 327 c.p.c.; il superamento di tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nei giudizi di lavoro ex art. 409 c.p.c. non opera la sospensione feriale dei termini processuali, con la conseguenza che il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione decorre senza interruzioni estive.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non esamina i motivi di merito dedotti e provvede alla declaratoria di inammissibilità, con conseguente regolazione delle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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