Cassazione Civile, Ordinanza n. 09846/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità in conseguenza della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché il controricorrente ha aderito alla richiesta di compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Una parte aveva proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Napoli. Successivamente, con atto depositato il 4 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo, domandando altresì la compensazione delle spese. Il controricorrente ha accettato la rinuncia e ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione, in presenza dell'accettazione del controricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di rinuncia accettata dal controricorrente, la Corte non procede alla regolazione delle spese se le parti hanno concordato sulla compensazione o comunque non vi è opposizione alla rinuncia.
- La verifica del giudice di legittimità si limita, in presenza di rinuncia, alla sussistenza dei presupposti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09720/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09722/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09724/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09725/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09729/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_civile · 16 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 09732/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →