Cassazione Penale, Sentenza n. 40597/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione con riferimento a un presunto "travisamento della prova" in relazione all'esclusione della scriminante della legittima difesa: la Corte d'appello avrebbe ritenuto che le lesioni siano avvenute in date diverse (18/11/2013 vs 22/12/2012), mentre il ricorrente sostiene che la data 22/12/2012 era un errore materiale e che il fatto contestato e l'evento "a parti invertite" sono contestuali (stesso giorno). Il difensore ha inoltre evidenziato il decorso del termine di prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, avendo la motivazione della Corte d'appello fatto perno su un errore cronologico. Non sussistendo elementi che permettessero una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha verificato il decorso dei termini e, tenuto conto di 483 giorni di sospensione, ha accertato che il termine massimo di prescrizione dei reati era decorso (indicazione di decorrenza: 11/13 settembre 2022). Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma consente alla Corte di Cassazione di decidere direttamente il merito senza rinvio solo quando fatti e motivazione sono sufficientemente chiari; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per pronunciarsi ex art. 129, comma 2, a causa dell'errore nella lettura documentale operato dalla Corte d'appello
Prescrizione (estinzione del reato per prescrizione)
La Corte ha calcolato i termini di prescrizione comprensivi della sospensione di 483 giorni e ha accertato il decorso del termine massimo; in conseguenza di ciò i reati si sono estinti e la sentenza è stata annullata senza rinvio
Massime di principio
- Se la motivazione di merito si fonda su un evidente errore materiale (es. datazione errata), la Cassazione può ritenere il motivo non manifestamente infondato e riesaminare la questione
- Quando l'errore incide sulla valutazione di una scriminante (es. legittima difesa), è necessario verificare la corretta ricostruzione cronologica e fattuale prima di confermare la condanna
- La Corte di Cassazione può non decidere direttamente sul merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. se mancano chiarezza fattuale e motivazionale sufficienti
- Se nel frattempo è decorso il termine di prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio perché il reato si è estinto
- In impugnazioni che sollevano vizi di travisamento della prova è essenziale documentare e dimostrare l'errore materiale (atti, correzioni, date) per influire sul giudizio di merito
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione e interruzione; il difensore dovrebbe sempre verificare questi computi e produrre memorie idonee a dimostrare il decorso o meno della prescrizione
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