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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15412/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania ha proposto ricorso contro la sentenza di appello che aveva assolto l'imputato dal reato di lesioni colpose ex art. 590 c.p., in danno di due persone, per un fatto verificatosi il 4 ottobre 2011. Con il ricorso ha dedotto: (1) carenza di motivazione quanto agli elementi di prova posti a base della decisione di primo grado; (2) erronea valutazione delle prove in relazione ai compiti del responsabile della sicurezza; (3) mancanza e contraddittorietà della motivazione sul criterio di giudizio adottato. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato che il reato risultava ormai estinto per prescrizione e che, quindi, mancava un interesse attuale e concreto all'impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il fatto risale al 4/10/2011 e che era ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei previsto dall'art. 157 c.p. Pertanto, anche un eventuale accoglimento nel merito non avrebbe potuto condurre ad annullamento con rinvio, essendo ormai preclusa una decisione utile per il ricorrente. Da ciò la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, richiesto in forma attuale e concreta dall'art. 568, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 c.p.

    Indicato come reato oggetto del giudizio di impugnazione, lesioni personali colpose in danno di due persone.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato per affermare il decorso del termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi dalla consumazione del reato.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'interesse all'impugnazione deve essere attuale e concreto; non è sufficiente un interesse meramente teorico alla correzione del principio di diritto, se la vicenda è ormai esaurita.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile quando, per effetto dell'intervenuta prescrizione, l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe produrre un risultato utile e pratico per il ricorrente.
  • L'interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione della Corte di cassazione.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale: non è sufficiente perseguire una mera affermazione astratta di principio di diritto per il futuro.
  • Quando la vicenda processuale è ormai esaurita per prescrizione, la Corte non procede all'esame del merito delle doglianze anche se formalmente articolate come vizi di motivazione o di valutazione della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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