Cassazione Penale, Ordinanza n. 31720/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per concorso in tentato furto in abitazione e furto in abitazione aggravato è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che aveva confermato la sua condanna per concorso, unificato dal vincolo della continuazione, in tentato furto in abitazione e furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il capo A, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato gli elementi indiziari e che fosse ravvisabile una desistenza volontaria. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era una mera riproposizione delle censure già svolte in appello, quindi aspecifico e non deducibile in sede di legittimità; inoltre lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione di merito dava conto in modo logico della condotta dell'imputata, della sua idoneità alla consumazione del reato e dell'assenza di una vera desistenza volontaria, essendo l'interruzione dell'azione dovuta all'intervento del proprietario.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato per il tentativo; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una desistenza volontaria, ritenendo invece l'interruzione dell'azione dovuta a un fattore esterno.
art. 110 c.p.
Richiamato per il concorso di persone nel reato, quale titolo di imputazione dei fatti contestati.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice del furto in abitazione, ritenuta integrata sia per il tentato furto del capo A sia per il furto consumato del capo B.
art. 625, comma 2, n. 2, c.p.
Richiamato quale circostanza aggravante del furto in abitazione contestato al capo B.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La Corte ha escluso vizi motivazionali riconducibili a tale parametro, affermando che la motivazione della sentenza di merito era immune da censure di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riprodurre, senza una critica specifica e argomentata, le doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza impugnata espone in modo logico e coerente le ragioni della decisione, facendo corretta applicazione dei parametri giuridici rilevanti.
- Nel tentato furto in abitazione, la valutazione dell'idoneità degli atti può fondarsi su elementi fattuali come l'orario, la presenza di complici, le modalità clandestine di ingresso e la successiva fuga, se tali dati rendono evidente il fine predatorio.
- La desistenza volontaria è configurabile solo quando l'interruzione dell'azione dipenda da una scelta autonoma dell'agente; se la cessazione deriva dall'intervento di un fattore esterno, il tentativo resta punibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per difetto di specificità o manifesta infondatezza, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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