Sentenza n. 259/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione della sentenza n. 1141/2024 emessa in data 18.11.2024 nella causa iscritta al n. 3522/2018 R.G. dal Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 35.418,68, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione il 28 marzo 2025 e passata in giudicato il 29 luglio 2025. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e l'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari all'integrale esecuzione del titolo. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ed è stato notificato dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuto pagamento né altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, in quanto ritualmente proposto e preceduto dalla notifica del titolo all'Amministrazione e dal decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito lo ha accolto, accertando che la sentenza passata in giudicato non era stata eseguita e che il Ministero non aveva fornito alcuna valida giustificazione dell'inadempimento. Il Collegio ha applicato il principio secondo cui il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare l'adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Ha ordinato al Ministero di pagare € 35.418,68, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza del giudice ordinario fino al pagamento effettivo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa/Ragusa, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere su istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata individuata quale base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo presso la sede dell'Amministrazione deve decorrere prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 2697, comma 2, c.c.
Una volta provata la fonte del credito e allegato l'inadempimento, grava sul debitore l'onere di provare l'adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa.
art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.
Per il compenso del commissario ad acta, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico.
Massime di principio
- Nell'azione di ottemperanza relativa a un credito pecuniario riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, il creditore deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento dell'amministrazione; spetta invece all'amministrazione debitrice provare l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione, il ricorso per l'ottemperanza finalizzato all'esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è ammissibile.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e l'assenza di giustificazioni valide da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento nel termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di provvedere, su istanza della parte interessata e nel termine stabilito dal giudice, al compimento degli atti necessari all'integrale esecuzione del titolo giudiziale.
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