Tribunale, Ordinanza T-20/23
Order of the General Court (Sixth Chamber) of 21 November 2023. — Japan Tobacco, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — Action for annulment – EU trade mark – Invalidity proceedings – EU figurative mark FLOW FILTER – Cross-claim – No interest in bringing proceedings – Inadmissibility. — Case T-20/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale dichiara inammissibile il cross-claim proposto da Dunhill Tobacco of London Ltd contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità del marchio FLOW FILTER. La decisione impugnata aveva respinto integralmente la domanda di nullità proposta da Japan Tobacco, per cui l’interveniente non risultava "adversely affected" ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001. Il mero dissenso rispetto ad alcuni passaggi motivazionali non basta a fondare un interesse ad agire. Le spese del cross-claim sono poste a carico dell’interveniente, mentre quelle anteriori davanti alla commissione di ricorso e alla Cancellation Division sono riservate al merito.
Inammissibilità del cross-claim dell’interveniente per difetto di interesse ad agire in una controversia su nullità di marchio UE
La questione giuridica
Se l’altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, intervenuta dinanzi al Tribunale, possa proporre un cross-claim ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura quando la decisione impugnata ha accolto integralmente le sue conclusioni, e quindi se sussista un interesse ad agire contro una singola statuizione della motivazione della commissione di ricorso nonostante l’esito complessivamente favorevole.
Principio di diritto
Non è legittimata a proporre un cross-claim dinanzi al Tribunale la parte intervenuta che sia, nel complesso, pienamente vittoriosa dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: l’interesse ad agire presuppone infatti che la decisione impugnata sia idonea a procurarle un vantaggio concreto, e tale interesse manca quando la decisione abbia respinto integralmente le pretese dell’altra parte e abbia quindi accolto in toto le sue conclusioni, anche se essa non condivida tutte le singole valutazioni contenute nella motivazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
Inammissibilità del cross-claim per difetto di interesse ad agire in materia di marchio UE
Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta Sezione, decide su un cross-claim proposto nell’ambito di un ricorso ex articolo 263 TFUE avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO relativa a una domanda di dichiarazione di nullità di un marchio figurativo UE. La controversia riguarda il marchio "FLOW FILTER" e si concentra esclusivamente sull’ammissibilità del cross-claim dell’altra parte del procedimento amministrativo, Dunhill Tobacco of London Ltd.
Fatti e iter amministrativo
Japan Tobacco, Inc. aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del marchio UE figurativo registrato il 18 dicembre 2018, fondando la domanda sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dello stesso regolamento. La Cancellation Division aveva respinto la domanda; la commissione di ricorso aveva poi rigettato l’appello, ritenendo non provato che il marchio fosse stato registrato in violazione delle suddette disposizioni.
Oggetto del cross-claim e questioni di ricevibilità
Dinanzi al Tribunale, Dunhill Tobacco of London Ltd, interveniente e controparte nel procedimento amministrativo, ha proposto un cross-claim chiedendo l’annullamento del solo punto 47 della decisione impugnata. EUIPO e la ricorrente principale hanno eccepito l’inammissibilità, sostenendo che l’interveniente non avesse interesse ad agire, poiché la decisione della commissione di ricorso aveva già respinto integralmente la domanda di nullità proposta da Japan Tobacco.
Normativa rilevante e criterio dell’interesse ad agire
Il Tribunale richiama l’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il ricorso dinanzi al Tribunale è aperto a ogni parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso direttamente lesa dalla sua decisione. Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sull’interesse ad agire: esso costituisce un presupposto essenziale del processo e deve esistere al momento della proposizione dell’azione; richiede che il ricorso possa procurare un vantaggio alla parte che lo propone. Se la decisione della commissione di ricorso accoglie integralmente le conclusioni di una parte, questa non è legittimata a impugnare la decisione.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso ha respinto integralmente l’appello di Japan Tobacco, confermando il rigetto totale della domanda di dichiarazione di nullità. Di conseguenza, la decisione impugnata ha accolto in toto le conclusioni di Dunhill Tobacco, pur non coincidendo essa con tutte le singole valutazioni contenute nella motivazione. Il Tribunale precisa che il dissenso rispetto a determinati passaggi argomentativi non basta a fondare la legittimazione a impugnare, quando l’esito complessivo della decisione è pienamente favorevole alla parte che intende agire.
Distinzione rispetto alla giurisprudenza invocata dall’interveniente
Il Tribunale respinge il richiamo dell’interveniente ai precedenti citati, rilevando che in quelle cause le decisioni delle commissioni di ricorso non avevano accolto integralmente le pretese della parte che proponeva il ricorso. Pertanto, quei casi non sono comparabili con la presente fattispecie, nella quale la decisione impugnata aveva già soddisfatto integralmente le richieste dell’interveniente.
Decisione e riparto delle spese
Il cross-claim viene dichiarato inammissibile. Dunhill Tobacco of London Ltd è condannata a sopportare le proprie spese relative al cross-claim e a rifondere quelle sostenute da Japan Tobacco per tali sole attività processuali. Le spese del procedimento davanti alla commissione di ricorso e alla Cancellation Division sono riservate al merito del ricorso principale. EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza e la sua domanda di condanna alle spese era formulata solo per l’eventualità di un’udienza.
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