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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50734/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 667 comma 4 e 666 c.p.p. proposta dall'interessato avverso il rigetto della richiesta di riabilitazione per due condanne (sentenze del GUP di Roma del 03/12/2008 e 17/06/2011). I motivi di ricorso: (1) nullità/violazione di legge per avere il Tribunale deciso senza fissare l'udienza; (2) violazione degli artt. 178 e 179 c.p. pen. e errata valutazione del termine triennale per la riabilitazione (la difesa sostiene che le pene si sarebbero estinte l'08/02/2013 per indulto, facendo decorrere il triennio fino all'08/02/2016) e contestazione sull'avvenuto pagamento delle spese processuali; inoltre la difesa lamentava che il trasferimento in Bulgaria non poteva incidere dato che il termine sarebbe già decorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la dichiarazione di inammissibilità resa dal Tribunale di Sorveglianza. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che l'udienza era stata regolarmente fissata e notificata e che il provvedimento indica che la difesa e il P.G. sono stati sentiti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: la data di estinzione della pena relativa alla seconda sentenza non è il 06/10/2020 ma il 22/06/2017 (decorso del quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.); il termine triennale per valutare la riabilitazione decorre dall'estinzione e non è derogabile; la valutazione della buona condotta si estende fino alla decisione e, poiché l'interessato ha trasferito la residenza in Bulgaria e non ha prodotto la documentazione probatoria della condotta tenuta all'estero, il giudice non poteva procedere al giudizio di merito. Pertanto la domanda è rimasta inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 667 cod. proc. pen., comma 4

    Norma procedurale relativa all'opposizione agli atti del giudice dell'esecuzione; qui contestata perché la difesa sosteneva che il Tribunale aveva deciso senza udienza, ma la Corte ha accertato la regolare fissazione e notifica dell'udienza.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norme sul procedimento in materia di esecuzione e sulla riabilitazione; richiamate in relazione alla forma procedurale dell'opposizione.

  • art. 178 cod. pen.

    Disciplina della riabilitazione e delle condizioni per la sua concessione; richiamata nella valutazione dei presupposti soggettivi e temporali.

  • art. 179 cod. pen.

    Stabilisce il termine dilatorio (in genere tre anni) e la necessità di prove effettive e costanti di buona condotta; la Corte ribadisce che il termine è inderogabile e che la verifica della buona condotta copre l'intero periodo dall'estinzione della pena alla decisione.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riguarda il giudizio abbreviato e l'effetto dell'estinzione per intervenuta prescrizione o altri effetti di estinzione: la Corte chiarisce che, quando la sentenza è pronunciata ai sensi dell'art. 444, l'estinzione può prodursi 'ipso iure' con il decorso del relativo termine (qui il quinquennio), senza bisogno di formale pronuncia.

  • L. 241/2006 (indulto)

    Riferimento all'applicazione dell'indulto come causa di estinzione di pena; la difesa sosteneva che l'indulto aveva estinto le pene l'08/02/2013, ma la Corte ha ricondotto la data di estinzione della seconda sentenza al termine quinquennale dall'irrevocabilità.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio per richiedere la riabilitazione (di norma tre anni ex art. 179 c.p.) è inderogabile: non è possibile chiedere la riabilitazione anticipata e la valutazione della buona condotta può essere fatta solo dopo il decorso del termine previsto.
  • La verifica della buona condotta copre l'intero arco temporale dall'estinzione o esecuzione della pena fino alla data della decisione e pertanto il richiedente deve fornire prove effettive e costanti della condotta tenuta anche nei periodi di residenza all'estero.
  • Quando la decisione penale è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., effetti come l'estinzione per decorso di termini (es. quinquennio) operano ipso iure; la data rilevante per il calcolo dei termini va individuata conformemente alla giurisprudenza citata.
  • L'onere probatorio circa il pagamento delle spese processuali e la documentazione attestante la buona condotta grava sull'istante: in mancanza di documenti idonei il giudice può dichiarare inammissibile la domanda per impossibilità di valutare il merito.
  • Le questioni procedurali (es. regolare fissazione e notifica dell'udienza) sono facilmente sanabili tramite accesso agli atti; un’opposizione alla decisione per presunta carenza di udienza richiede la prova della mancata notifica.

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