Cassazione Penale, Sentenza n. 50734/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 667 comma 4 e 666 c.p.p. proposta dall'interessato avverso il rigetto della richiesta di riabilitazione per due condanne (sentenze del GUP di Roma del 03/12/2008 e 17/06/2011). I motivi di ricorso: (1) nullità/violazione di legge per avere il Tribunale deciso senza fissare l'udienza; (2) violazione degli artt. 178 e 179 c.p. pen. e errata valutazione del termine triennale per la riabilitazione (la difesa sostiene che le pene si sarebbero estinte l'08/02/2013 per indulto, facendo decorrere il triennio fino all'08/02/2016) e contestazione sull'avvenuto pagamento delle spese processuali; inoltre la difesa lamentava che il trasferimento in Bulgaria non poteva incidere dato che il termine sarebbe già decorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la dichiarazione di inammissibilità resa dal Tribunale di Sorveglianza. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che l'udienza era stata regolarmente fissata e notificata e che il provvedimento indica che la difesa e il P.G. sono stati sentiti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: la data di estinzione della pena relativa alla seconda sentenza non è il 06/10/2020 ma il 22/06/2017 (decorso del quinquennio dall'irrevocabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.); il termine triennale per valutare la riabilitazione decorre dall'estinzione e non è derogabile; la valutazione della buona condotta si estende fino alla decisione e, poiché l'interessato ha trasferito la residenza in Bulgaria e non ha prodotto la documentazione probatoria della condotta tenuta all'estero, il giudice non poteva procedere al giudizio di merito. Pertanto la domanda è rimasta inammissibile.
Norme richiamate
art. 667 cod. proc. pen., comma 4
Norma procedurale relativa all'opposizione agli atti del giudice dell'esecuzione; qui contestata perché la difesa sosteneva che il Tribunale aveva deciso senza udienza, ma la Corte ha accertato la regolare fissazione e notifica dell'udienza.
art. 666 cod. proc. pen.
Norme sul procedimento in materia di esecuzione e sulla riabilitazione; richiamate in relazione alla forma procedurale dell'opposizione.
art. 178 cod. pen.
Disciplina della riabilitazione e delle condizioni per la sua concessione; richiamata nella valutazione dei presupposti soggettivi e temporali.
art. 179 cod. pen.
Stabilisce il termine dilatorio (in genere tre anni) e la necessità di prove effettive e costanti di buona condotta; la Corte ribadisce che il termine è inderogabile e che la verifica della buona condotta copre l'intero periodo dall'estinzione della pena alla decisione.
art. 444 cod. proc. pen.
Riguarda il giudizio abbreviato e l'effetto dell'estinzione per intervenuta prescrizione o altri effetti di estinzione: la Corte chiarisce che, quando la sentenza è pronunciata ai sensi dell'art. 444, l'estinzione può prodursi 'ipso iure' con il decorso del relativo termine (qui il quinquennio), senza bisogno di formale pronuncia.
L. 241/2006 (indulto)
Riferimento all'applicazione dell'indulto come causa di estinzione di pena; la difesa sosteneva che l'indulto aveva estinto le pene l'08/02/2013, ma la Corte ha ricondotto la data di estinzione della seconda sentenza al termine quinquennale dall'irrevocabilità.
Massime di principio
- Il termine dilatorio per richiedere la riabilitazione (di norma tre anni ex art. 179 c.p.) è inderogabile: non è possibile chiedere la riabilitazione anticipata e la valutazione della buona condotta può essere fatta solo dopo il decorso del termine previsto.
- La verifica della buona condotta copre l'intero arco temporale dall'estinzione o esecuzione della pena fino alla data della decisione e pertanto il richiedente deve fornire prove effettive e costanti della condotta tenuta anche nei periodi di residenza all'estero.
- Quando la decisione penale è stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., effetti come l'estinzione per decorso di termini (es. quinquennio) operano ipso iure; la data rilevante per il calcolo dei termini va individuata conformemente alla giurisprudenza citata.
- L'onere probatorio circa il pagamento delle spese processuali e la documentazione attestante la buona condotta grava sull'istante: in mancanza di documenti idonei il giudice può dichiarare inammissibile la domanda per impossibilità di valutare il merito.
- Le questioni procedurali (es. regolare fissazione e notifica dell'udienza) sono facilmente sanabili tramite accesso agli atti; un’opposizione alla decisione per presunta carenza di udienza richiede la prova della mancata notifica.
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