Sentenza n. 909/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. Trento n. 196 del 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA Trento che aveva respinto il ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado e in appello lo straniero ha contestato il decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato in ragione di condanne penali per reati in materia di stupefacenti e di un precedente per violazione dell’art. 650 c.p. Ha dedotto il carattere automatico della revoca, l’omessa o insufficiente valutazione concreta della pericolosità sociale, la risalenza temporale e la modesta gravità di alcuni episodi, nonché la mancata considerazione della propria durata di soggiorno in Italia, dell’inserimento lavorativo e della situazione familiare. Ha inoltre lamentato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe valutato le osservazioni e gli apporti partecipativi presentati nel procedimento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TRGA Trento. Ha chiarito che la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo non può fondarsi automaticamente sulla mera esistenza di condanne penali, ma richiede un giudizio concreto di pericolosità sociale, motivato attraverso una valutazione complessiva di più elementi. Nel caso esaminato, la Questura ha legittimamente valorizzato la gravità e la reiterazione dei reati in materia di stupefacenti, commessi a breve distanza temporale, ritenendoli indicativi di una persistente inosservanza delle regole di civile convivenza e della contiguità ad ambienti di spaccio. La circostanza che uno degli episodi integrasse un’ipotesi di lieve entità non impediva di considerare il successivo reato, non qualificato come lieve, nel giudizio complessivo di pericolosità. L’inserimento familiare e lavorativo, pur comprovato, non costituisce una garanzia assoluta contro la revoca del titolo. La censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990 è stata ritenuta non fondata anche perché le osservazioni erano state trasmesse dopo l’adozione del provvedimento, per effetto della mancata comunicazione della variazione della dimora abituale imputabile all’interessato. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. [...] Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La disposizione impone una valutazione concreta della pericolosità sociale, che deve considerare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo; non consente un diniego o una revoca automaticamente fondati sulla sola esistenza di condanne penali.
art. 9, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il permesso deve essere revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
La revoca è legittima quando vengono meno le condizioni richieste per il rilascio, accertate mediante un giudizio concreto sulla pericolosità sociale.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione non è configurabile quando le osservazioni del destinatario siano pervenute dopo l’adozione del provvedimento per causa imputabile allo stesso, nella fattispecie la mancata comunicazione della variazione della dimora abituale.
art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998
La mancata comunicazione della variazione della dimora abituale è stata ritenuta imputabile all’interessato e rilevante ai fini della tardiva conoscenza delle osservazioni procedimentali.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
L’ipotesi di lieve entità non è automaticamente preclusiva al rilascio o al rinnovo del permesso, ma il relativo episodio può essere valutato insieme ad altri fatti nel giudizio complessivo di pericolosità sociale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta automaticamente per la sola esistenza di condanne penali; occorre un giudizio concreto e complessivo di pericolosità sociale, sorretto da una motivazione articolata su più elementi.
- Nel giudizio di pericolosità sociale possono assumere rilievo decisivo la gravità e la reiterazione di reati in materia di stupefacenti commessi a breve distanza temporale, anche quando uno degli episodi precedenti sia stato qualificato come di lieve entità.
- La durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero devono essere considerati dall’Amministrazione, ma non costituiscono una garanzia assoluta contro la revoca o il diniego del permesso di soggiorno, anche di lungo periodo.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 non sussiste quando le osservazioni del destinatario siano pervenute dopo l’adozione del provvedimento per una causa imputabile allo stesso, quale la mancata comunicazione della variazione della dimora abituale.
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