Sentenza n. 3984/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 1092 del 26 febbraio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale che ha negato l’autorizzazione alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, adottato a seguito della riedizione del potere conseguente a precedenti giudicati amministrativi
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto parzialmente il ricorso contro il diniego regionale, sostenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente conformato la riedizione del potere imponendo alla Regione di valutare il fabbisogno di impianti riferito all’anno 2013. Secondo l’appellante, l’art. 16, comma 2, della legge regionale Veneto n. 11/2010 avrebbe imposto di valutare l’effettivo fabbisogno al momento della conclusione del procedimento, quindi nel 2023, in applicazione del principio tempus regit actum. La Regione ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza che aveva ritenuto illegittimo il diniego per difetto di motivazione, deducendo di avere legittimamente recepito i pareri negativi del Consiglio provinciale di Treviso e dell’ARPAV, organo tecnico competente, e di avere comunque esaminato criticamente le osservazioni presentate dalla società ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La Regione ha inoltre contestato la pertinenza del precedente giurisprudenziale richiamato dal TAR, relativo a una diversa fattispecie e alla presenza di pareri tecnici contrastanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale della società e accolto l’appello incidentale della Regione, riformando la sentenza del TAR e respingendo integralmente il ricorso introduttivo. Quanto all’appello principale, il Collegio ha ricostruito la portata dei precedenti giudicati: essi imponevano alla Regione di riesaminare l’istanza senza applicare la pianificazione in materia di rifiuti sopravvenuta, ma non imponevano né il rilascio dell’autorizzazione né la rinnovazione degli atti endoprocedimentali già formati. L’annullamento dell’atto conclusivo non travolge automaticamente gli atti istruttori non specificamente impugnati, sicché l’amministrazione poteva utilizzare i pareri già acquisiti. Il principio tempus regit actum riguarda gli atti ancora da adottare e non impone di rinnovare gli atti procedimentali già compiuti. Resta distinto il problema della ragionevolezza dell’utilizzo di atti istruttori risalenti, ma la società non aveva allegato specifiche modifiche fattuali sopravvenute tali da rendere manifestamente irragionevole il loro impiego o da imporne l’aggiornamento. Il giudicato aveva lasciato alla Regione la possibilità, non l’obbligo, di individuare ulteriori ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza. Quanto all’appello incidentale, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la motivazione per relationem del decreto regionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990. Il richiamo ai pareri negativi del Consiglio provinciale e dell’ARPAV era ammissibile e non costituiva un mero appiattimento dell’amministrazione, poiché la Regione aveva esaminato le osservazioni della società e aveva indicato ulteriori ragioni giustificative, tra cui l’assenza, in sede di Commissione VIA, di elementi idonei a confutare quei pareri. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, l.r. Veneto n. 11/2010
Nelle more dell’approvazione del Piano di cui al comma 1, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, né concesse autorizzazioni all’esercizio di nuovi impianti di smaltimento o recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza di una Delib.C.P. competente per il territorio, previo parere dell’Osservatorio rifiuti dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto, che accerti l’indispensabilità degli impianti stessi ai fini dello smaltimento o recupero, in ragione dell’osservanza del principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento prescritto dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e dall’articolo 199, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
La disposizione continuava ad applicarsi in forza del giudicato e consentiva di fondare il diniego sull’assenza di indispensabilità dell’impianto, accertata mediante gli atti provinciali e il parere dell’ARPAV.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
L’obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem, anche attraverso il richiamo ad atti endoprocedimentali, purché l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La Regione ha preso posizione sulle osservazioni presentate dalla società nel procedimento partecipativo, utilizzandole come ulteriore elemento di motivazione del diniego.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Applicato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., per giustificare la compensazione integrale delle spese in ragione della complessità della controversia.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 26 c.p.a., per la compensazione integrale delle spese.
art. 11, commi 1 e 2, l.r. Veneto n. 3/2000
Richiamato dall’art. 16, comma 2, l.r. Veneto n. 11/2010 in relazione al principio di prossimità tra luogo di produzione e luogo di smaltimento dei rifiuti.
art. 199, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 152/2006
Richiamato dall’art. 16, comma 2, l.r. Veneto n. 11/2010 quale fondamento del principio di prossimità.
Massime di principio
- L’annullamento del provvedimento conclusivo di un procedimento non travolge automaticamente gli atti endoprocedimentali già compiuti, quando questi non siano stati specificamente impugnati per autonomi vizi di legittimità propagatisi sull’atto finale; la riedizione del potere regredisce al momento in cui si è verificato il vizio, lasciando impregiudicati gli atti anteriori non invalidati.
- Il principio tempus regit actum disciplina gli atti amministrativi ancora da adottare, imponendo che siano valutati alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro emanazione, ma non impone di rinnovare gli atti endoprocedimentali già compiuti e non annullati.
- L’utilizzo, nella riedizione del potere, di atti istruttori risalenti non è di per sé illegittimo; esso può essere censurato solo quando, alla luce di specifiche modifiche fattuali sopravvenute, risulti manifestamente irragionevole fondare la decisione su valutazioni non più attuali.
- Quando il giudicato impone all’amministrazione di riesaminare un’istanza applicando una determinata disciplina, ma non prescrive l’esito del procedimento, l’amministrazione conserva il potere di individuare ulteriori ragioni ostative all’accoglimento, purché coerenti con il giudicato e adeguatamente motivate.
- L’obbligo di motivazione può essere assolto per relationem mediante il richiamo a pareri e altri atti endoprocedimentali, purché tali atti siano indicati, resi disponibili e il provvedimento dimostri di avere considerato criticamente le osservazioni dell’interessato, senza un recepimento meramente acritico.
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