Cassazione Penale, Sentenza n. 34930/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva ridotto la pena inflitta per il reato continuato ex art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90. Propone due motivi: (1) errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 c.p.p. e 133 c.p. rispetto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (con riferimento all'art. 62-bis c.p.); (2) carenza di motivazione sul mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti del procedimento e una precedente sentenza del Gip n. 744/2014 irrevocata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche perché tale motivo non risultava dedotto nell'atto di appello. Quanto alla presunta continuazione con la precedente condanna, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito: la distanza temporale di circa due anni e l'analisi dei criteri giurisprudenziali (distanza cronologica, modalità della condotta, tipologia dei reati, omogeneità delle violazioni, ecc.) non consentivano di riconoscere l'unicità del disegno criminoso. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90
Norma sostanziale che disciplina il delitto relativo agli stupefacenti; in sentenza viene indicata quale norma del fatto contestato (reato continuato).
art. 125 c.p.p.
Rinvio alle regole sull'impugnazione: la Corte ha sottolineato che la censura riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non era stata proposta in appello e perciò inammissibile in Cassazione.
art. 133 c.p.
Disciplina la determinazione della pena e l'applicazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; il ricorrente denunciava vizio di motivazione nella valutazione delle attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato l'assenza della deduzione in appello e che comunque la Corte d'appello aveva ridotto la pena per eccesso.
art. 62-bis c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al riconoscimento delle attenuanti generiche; dalla sentenza emerge che la presunta violazione inerente a tale norma non è stata ammessa per ragioni procedurali (mancata deduzione in appello) e quindi non esaminata nel merito.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammissibili censure che non siano state previamente dedotte nell'atto di appello: questioni nuove o non sollevate in sede di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova dell'unicità del disegno criminoso e si valuta in base a indici esteriori (distanza temporale, modalità della condotta, omogeneità dei reati, bene tutelato, condizioni di tempo e luogo); una distanza temporale significativa può giustificare il mancato riconoscimento della continuazione.
- La valutazione dei fatti e dell'unicità del disegno criminoso è questione di merito rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è insufficiente o mancata.
- Anche in assenza del riconoscimento formale di circostanze attenuanti generiche, il giudice d'appello può correggere la pena se la ritiene eccessiva; la riduzione della pena da parte del giudice di merito può attenuare l'effetto della mancata concessione di determinate circostanze.
- La proposizione del ricorso in Cassazione comporta il rischio di condanna alle spese e ad una sanzione pecuniaria (es. somma alla Cassa delle ammende) se il ricorso è dichiarato inammissibile.
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