Sentenza del 25/06/2018 n. 2634 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU-TIA- omesso svolgimento del servizio raccolta- riduzione del tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione integrale della TARSU/TIA sostenendo che il servizio di raccolta dei rifiuti non fosse stato svolto nella zona interessata, oppure fosse svolto a una distanza tale da non consentire l'ordinario conferimento. La questione riguarda quindi il diritto alla riduzione del tributo nelle aree non servite o non adeguatamente servite, con applicazione di una tariffa proporzionata alla distanza dal più vicino punto di raccolta.
La decisione
La disciplina stabilisce che, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, il tributo non viene necessariamente escluso, ma deve essere ridotto e comunque applicato in misura non superiore al 40% della tariffa ordinaria. La misura concreta deve essere determinata tenendo conto della distanza dal più vicino punto di raccolta situato nella zona perimetrata o effettivamente servita. Pertanto, l'omesso o insufficiente svolgimento del servizio comporta una riduzione del tributo, non automaticamente la sua integrale disapplicazione.
Norme richiamate
Art. 59 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa
La mancata effettuazione del servizio nella zona di riferimento non elimina necessariamente l'obbligo tributario, ma impone una riduzione della tassa entro il limite massimo del 40% della tariffa ordinaria, da rapportare anche alla distanza dal punto di raccolta più vicino.
Artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/1982
Le disposizioni richiamano l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la delimitazione delle aree servite, rilevanti per stabilire l'estensione dell'obbligo tributario e le eventuali riduzioni.
Cassazione civile, sentenza n. 14541/2015
Il mancato o irregolare svolgimento del servizio di raccolta può giustificare una riduzione della TARSU/TIA secondo i limiti previsti dalla legge, senza comportare automaticamente l'esenzione totale.
Cassazione civile, sentenza n. 19653/2003
La tassa sui rifiuti è collegata alla potenziale fruizione del servizio e, nelle aree non servite, deve essere applicata secondo il regime ridotto previsto dalla normativa, tenendo conto della distanza dal punto di raccolta.
Massime di principio
- Quando il servizio di raccolta rifiuti non viene svolto nella zona dell'utenza, il contribuente può chiedere una riduzione della TARSU/TIA, ma non necessariamente l'azzeramento del tributo.
- La riduzione può essere applicata quando il servizio è assente, irregolare o non concretamente fruibile secondo le modalità ordinarie, purché la situazione sia riferibile alla zona servita e non a una mera scelta individuale dell'utente.
- Il tributo ridotto deve essere determinato in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta e non può superare il 40% della tariffa ordinaria nelle zone non servite in regime di privativa.
- Per ottenere la riduzione è opportuno documentare l'ubicazione dell'immobile, la distanza dal punto di raccolta, l'assenza o l'inefficienza del servizio e le eventuali segnalazioni presentate al Comune.
- La semplice circostanza che il contribuente non abbia conferito i rifiuti o non abbia utilizzato il servizio non è, di regola, sufficiente: occorre dimostrare l'oggettiva mancanza o grave insufficienza del servizio pubblico.
- La concreta applicazione della riduzione dipende anche dalla corretta individuazione delle zone perimetrate e delle aree effettivamente servite dal Comune.
Testo integrale
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