Cassazione Civile, Sentenza n. 10805/2020 del 05/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (atleta)
La controversia
Un atleta tesserato alla Federazione Motociclistica Italiana riportò un infortunio durante un allenamento sportivo il 6 luglio 2008. Il giudice di pace di Casarano condannò l’ente previdenziale al risarcimento dei danni; il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1194/2018 depositata il 28 marzo 2018, confermò la decisione. L’ente propose ricorso per cassazione con due motivi, connessi. Denunciò, anzitutto, la violazione del D.L. n. 159 del 2007, art. 28, commi 1 e 2, convertito dalla L. n. 222 del 2007, sostenendo che il subentro dell’INAIL riguardasse i rapporti assicurativi pendenti al 3 ottobre 2007 e non comprendesse il sinistro verificatosi successivamente. Contestò inoltre l’interpretazione del D.P.C.M. 16 aprile 2008, deducendo che il nuovo obbligo assicurativo decorresse soltanto dal 16 luglio 2008 e che la Federazione avesse stipulato con Unipol una convenzione multirischi per il 2008, sicché la copertura e la legittimazione passiva sarebbero spettate alla compagnia. L’ente lamentò anche l’omessa valutazione di tale convenzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo al subentro: il rapporto assicurativo pendente è il contratto che garantisce i tesserati, mentre il sinistro è la concreta verificazione del rischio assicurato; i due concetti non coincidono. Poiché l’infortunio del 6 luglio 2008 precedette l’entrata in vigore, il 16 luglio 2008, della nuova disciplina del D.P.C.M., restava operante il subentro ex lege dell’ente nei rapporti assicurativi trasferiti dalla Sportass, e l’ente era correttamente individuato quale responsabile della copertura. La censura concernente la convenzione multirischi con Unipol è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ne aveva trascritto il contenuto né indicato precisamente il fascicolo e la fase processuale in cui il documento era stato depositato, impedendo alla Corte di valutarne le clausole e l’idoneità a sostituire la copertura trasferita. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, in ragione della mancata difesa della parte intimata. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
D.L. n. 159 del 2007, art. 28, commi 1 e 2, convertito dalla L. n. 222 del 2007
Il primo (“rapporto assicurativo pendente”), infatti, deve essere riferito al contratto di assicurazione che costituisce l’obbligatoria garanzia per tutti i soggetti tesserati delle federazioni sportive; il secondo coincide con la concreta verificazione del sinistro, identificabile dunque con il “rischio assicurato” in relazione al quale è attivata la copertura assicurativa.
Il rapporto assicurativo pendente trasferito ex lege è il contratto di assicurazione in essere, non il sinistro in quanto tale. Il verificarsi del rischio dopo la data del subentro non esclude quindi la responsabilità dell’ente succeduto nel rapporto assicurativo.
D.P.C.M. 16 aprile 2008, artt. 3, comma 4, e 4, n. 1
A ciò consegue che poichè alla data dell’incidente (6.7.2008) la nuova disciplina sull’assicurazione obbligatoria per gli infortuni non era ancora entrata in vigore (vigente, come detto, dal 16.7.2008), doveva ancora ritenersi operante il meccanismo di subentro ex lege dell’INAIL correttamente individuata come soggetto responsabile per la copertura assicurativa dell’atleta infortunato.
La nuova disciplina assicurativa del D.P.C.M. produce effetti dalla sua entrata in vigore e non si applica agli infortuni precedenti; per un sinistro verificatosi prima di tale data rimane operante il meccanismo transitorio di subentro dell’ente nei rapporti assicurativi trasferiti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La generica affermazione che la convenzione è stata “prodotta ed acquisita nel processo” (cfr. pag. 11 cpv. 2.3 del ricorso) è inidonea ad assolvere alle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.
Il ricorrente che fonda una censura sull’erronea valutazione di un documento deve indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale; la mera affermazione che il documento è stato prodotto non soddisfa il requisito di specificità e comporta l’inammissibilità della censura.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento ex lege di rapporti assicurativi, il rapporto pendente è il contratto di assicurazione in essere; non coincide con il sinistro, che costituisce la concreta verificazione del rischio assicurato. La data del sinistro, da sola, non esclude l’operatività della copertura trasferita.
- Una nuova disciplina assicurativa opera dalla propria entrata in vigore e non sostituisce, per i sinistri anteriori, il regime transitorio di subentro previsto dalla normativa precedente.
- È inammissibile la censura di legittimità basata sull’asserita omessa o erronea valutazione di un documento quando il ricorrente non ne trascriva o riassuma il contenuto e non indichi puntualmente dove e in quale fase processuale esso sia stato prodotto; la generica affermazione di avvenuta produzione non assolve l’onere di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10825/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10831/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10832/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10813/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10814/2020 del 05/06/2020
- Sentenza civile · 5 giu 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 10802/2020 del 05/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →