Cassazione Civile, Ordinanza n. 04723/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggeri)
La controversia
Due passeggeri avevano ottenuto in primo grado il risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, per la consegna del bagaglio avvenuta con due giorni di ritardo dopo un volo internazionale da Milano Malpensa a Nuova Delhi via Mosca. In appello la condanna era stata ridotta al solo danno non patrimoniale, liquidato in euro 50,00 ciascuno. La società aerea ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 della Convenzione di Varsavia, sostenendo che la norma consente di risarcire solo il danno risultante dal ritardo e non un danno ipotetico, mentre la decisione avrebbe collegato automaticamente il pregiudizio alla limitazione della libertà di locomozione; 2) violazione degli artt. 1223, 1226 e 2059 c.c., lamentando che il danno non patrimoniale non può considerarsi in re ipsa per la sola violazione contrattuale e che meri stress e disagi non integrerebbero un danno risarcibile; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., in quanto la liquidazione equitativa sarebbe stata effettuata senza adeguata esplicitazione della lesione di diritti costituzionali e senza base probatoria sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i primi due motivi, affermando che, nel caso di ritardata consegna del bagaglio in trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale è risarcibile quando il giudice individui la lesione in un interesse di rango costituzionale inerente alla persona; nella specie la sentenza impugnata aveva ricondotto il pregiudizio alla limitazione, sia pure breve, della libertà di circolazione ex art. 16 Cost., valorizzando lo stress, l'ansia e il disagio per la mancata disponibilità dei bagagli durante la prima parte del soggiorno all'estero. È stato altresì respinto il terzo motivo, perché la motivazione sulla quantificazione equitativa in euro 50,00 ciascuno è stata ritenuta sufficiente e non manifestamente incongrua, contraddittoria o arbitraria. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 19 Convenzione di Varsavia
Disciplina la responsabilità del vettore per il ritardo; non seleziona autonomamente gli interessi non patrimoniali risarcibili, che devono comunque essere individuati dal giudice tra diritti di rango costituzionale.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; non è risarcibile in via automatica la sola violazione contrattuale.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa, ma deve essere sorretta da criteri logicamente apprezzabili e non arbitrari.
art. 2059 c.c.
Consente il risarcimento del danno non patrimoniale quando la lesione riguardi interessi della persona di rango costituzionale.
art. 2056 c.c.
La valutazione del danno segue, in quanto compatibili, i criteri degli artt. 1223 e 1226 c.c.
art. 132 c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso concreto la motivazione sulla liquidazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la proposta del relatore.
art. 16 Cost.
La libertà di circolazione è stata considerata interesse costituzionalmente protetto la cui limitazione temporanea può integrare un danno non patrimoniale risarcibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Ha introdotto la disciplina del raddoppio del contributo unificato richiamata dalla Corte.
legge 19 maggio 1932, n. 841
Legge di esecuzione della Convenzione di Varsavia in Italia, citata quanto alla disciplina applicabile ratione temporis.
legge 10 gennaio 2004, n. 12
Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Montreal del 1999, richiamata dalla Corte come evoluzione normativa del settore.
Massime di principio
- Nel trasporto aereo internazionale, il ritardo nella riconsegna del bagaglio può generare responsabilità contrattuale del vettore, ma il risarcimento del danno non patrimoniale richiede l'allegazione e l'individuazione giudiziale di una lesione di un interesse della persona di rango costituzionale.
- Il danno non patrimoniale non è risarcibile automaticamente per la sola violazione del contratto: occorre accertare in concreto il pregiudizio e il suo collegamento con la lesione di un diritto/interesse costituzionalmente protetto.
- La liquidazione equitativa è legittima quando il giudice esponga, anche sommariamente, i criteri seguiti; in cassazione è censurabile solo se i criteri sono manifestamente incongrui, contraddittori o arbitrari.
- La libertà di circolazione, pur non essendo espressamente qualificata come diritto inviolabile, ha una tutela costituzionale significativa e può fungere da parametro per il riconoscimento di un danno non patrimoniale in caso di sua concreta compressione.
- Il mero disagio o stress, da solo, non basta a fondare il risarcimento; occorre che il pregiudizio sia ricondotto a una compromissione giuridicamente rilevante di un diritto della persona.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04653/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04654/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04661/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04662/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04663/2023 del 15/02/2023
- ordinanza_civile · 15 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04664/2023 del 15/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →