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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400299

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia - Palermo, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di nulla osta Anas in sanatoria e il relativo preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore stradale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego di nulla osta Anas necessario per la sanatoria di un fabbricato sito nel Comune di Alcamo e ricadente nella fascia di rispetto della strada statale 731. L’immobile si trovava a 19,30 metri dal nastro stradale e a 12,70 metri dalle pertinenze Anas, a fronte della distanza minima di 30 metri prevista dal d.m. 1 aprile 1968, ed era stato realizzato dopo l’imposizione del vincolo. L’appellante ha dedotto, anzitutto, la violazione dell’art. 23, comma 8, l.r. Sicilia 37/1985 e il divieto di integrazione postuma della motivazione, sostenendo che il TAR avesse qualificato il vincolo come assoluto, mentre per la fascia di rispetto stradale sarebbe stata necessaria una valutazione concreta dell’ente sulla minaccia alla sicurezza del traffico. Ha inoltre lamentato violazione dell’art. 42 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto e apparenza della motivazione, difetto di istruttoria, sviamento ed eccesso di potere, assumendo che Anas avesse affermato apoditticamente e in termini meramente ipotetici che l’immobile potesse costituire un pericolo per la circolazione, senza esaminare adeguatamente lo stato dei luoghi e le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto. Infine, ha dedotto travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che la sopraelevazione dell’immobile rispetto alla carreggiata avrebbe escluso ogni pericolo per il traffico.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha distinto tra il vincolo di inedificabilità assoluta posto a tutela della sicurezza stradale, applicabile anche alle fasce autostradali e alle ipotesi in cui il vincolo fosse già vigente al momento della realizzazione dell’abuso, e i vincoli urbanistici relativi alle fasce di rispetto stradale disciplinati dal d.m. 1 aprile 1968 e dall’art. 23, comma 8, l.r. Sicilia 37/1985. In quest’ultima materia, la sanatoria è subordinata al giudizio dell’ente preposto alla viabilità circa l’assenza di una minaccia alla sicurezza del traffico; tuttavia, nel caso concreto, il fabbricato era stato realizzato dopo l’imposizione del vincolo, sicché il vincolo di inedificabilità impediva il condono. Il Collegio ha comunque ritenuto che il diniego contenesse una valutazione specifica e non astratta, fondata sulla distanza di 12,70 metri dalle pertinenze Anas e sulla minore distanza dal nastro stradale rispetto ai 30 metri prescritti, nonché sulla concreta suscettibilità dell’immobile di costituire un pericolo per la circolazione. L’uso di una formulazione ipotetica non rendeva illegittima la motivazione, poiché la nozione di minaccia implica un pericolo serio e ragionevolmente credibile e non richiede che il rischio si sia già verificato. È stata ritenuta irrilevante la sopraelevazione dell’immobile rispetto alla sede stradale, poiché le distanze di rispetto devono essere osservate anche per costruzioni poste a quota diversa, sopraelevate o arretrate rispetto a opere preesistenti. È stata inoltre esclusa la violazione dell’obbligo di esaminare le osservazioni endoprocedimentali: l’istanza era stata nuovamente valutata dopo la loro presentazione e non era necessaria una confutazione analitica di ogni osservazione, purché la motivazione complessiva desse conto logicamente delle ragioni del diniego. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, l.r. Sicilia 37/1985

    Possono conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria le costruzioni ricadenti nelle fasce di rispetto stradali definite dal decreto ministeriale 1° aprile 1968 sempreché a giudizio degli enti preposti alla tutela della viabilità le costruzioni stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico

    La disposizione consente la sanatoria delle opere ricadenti nelle fasce di rispetto stradali soltanto quando l’ente preposto alla viabilità escluda che esse costituiscano una minaccia alla sicurezza del traffico; la disciplina opera per i vincoli urbanistici stradali e, secondo il principio richiamato, per le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo.

  • d.m. 1 aprile 1968, n. 1404

    Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati

    Prevede la distanza minima di protezione del nastro stradale, individuata nel caso concreto in 30 metri; il mancato rispetto della distanza assume rilievo nella valutazione della sanabilità e della sicurezza della circolazione.

  • art. 26 d.P.R. 495/1992

    È richiamato per la disciplina della fascia di rispetto autostradale, oggi indicata in 60 metri dal confine autostradale, nell’ambito dei vincoli di inedificabilità assoluta posti a tutela della sicurezza stradale.

  • art. 32, comma 2, lett. c), l. 47/1985

    Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino: […] c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, […] sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico

    Consente la sanatoria, previo parere sulla sicurezza del traffico, delle opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo di rispetto stradale, purché non costituiscano una minaccia alla sicurezza.

  • art. 33, comma 1, l. 47/1985

    È applicabile alle opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta e comporta la non sanabilità dell’opera abusiva.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiede che il diniego sia motivato; nel caso concreto l’obbligo è stato ritenuto assolto mediante l’indicazione della distanza dell’immobile dalla strada e della sua suscettibilità di costituire pericolo per la circolazione.

  • art. 117, comma 2, lett. h), Cost.

    È richiamato per ricondurre alla competenza esclusiva statale la normativa relativa alla sicurezza, compresa la sicurezza stradale.

Massime di principio

  • Nella disciplina siciliana delle fasce di rispetto stradale, le opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo possono essere ammesse a sanatoria ai sensi dell’art. 23, comma 8, l.r. Sicilia 37/1985 soltanto previo giudizio dell’ente preposto alla viabilità circa l’assenza di una minaccia alla sicurezza del traffico; le opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo di inedificabilità assoluta non sono invece sanabili.
  • Il vincolo di inedificabilità posto a tutela della sicurezza stradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche concrete del manufatto e dalla necessità di dimostrare che si sia già verificato un pericolo per la circolazione, essendo sufficiente l’incompatibilità dell’opera con la funzione di protezione della fascia di rispetto.
  • Il diniego di nulla osta in sanatoria è adeguatamente motivato quando indica dati concreti, quali la distanza dell’immobile dal nastro stradale o dalle pertinenze dell’ente gestore, e collega tali dati alla suscettibilità dell’opera di costituire una minaccia seria e ragionevolmente credibile per la sicurezza del traffico; non è necessario che il provvedimento dimostri un pericolo già verificatosi.
  • Le distanze minime di rispetto stradale devono essere osservate anche per costruzioni realizzate a quota diversa dalla sede stradale, comprese le sopraelevazioni o le opere arretrate rispetto a manufatti preesistenti.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate nel procedimento non impone una confutazione analitica di ciascun argomento del privato quando dal provvedimento, valutato complessivamente, risulti che l’amministrazione abbia riesaminato l’istanza e abbia espresso una motivazione logica e comprensibile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioDistanze, altezze e volumiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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