Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che: 1) ha accertato la presenza nel borsone dell'imputato di CD e DVD riprodotti illecitamente, privi di marchio SIAE e con copertine fotocopiate, contestando la duplicazione dei supporti magnetici; 2) ha riconosciuto il reato di ricettazione e rideterminato la pena; 3) ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena; 4) ha negato la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria. Il ricorrente deduce vizi di motivazione, una diversa ricostruzione fattuale (sostiene che egli stesso avrebbe duplicato i supporti) e contesta i dinieghi dei benefici richiesti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha confermato i rilievi dei giudici di merito circa il possesso non giustificato dei supporti illeciti e la mancanza di prova sulla provenienza della merce; ha escluso la possibilità di riesaminare fatti e valutazioni probatorie in sede di cassazione se non emergono macroscopiche illogicità; ha ritenuto corretti il diniego della sospensione condizionale (anche in considerazione di precedenti concessioni del beneficio) e il diniego della conversione della pena in pecuniaria a causa della valutazione negativa sulla solvibilità e sulla personalità dell'imputato. Ha posto a carico del ricorrente le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ha disposto il versamento di una somma per la consistenza della causa di inammissibilità secondo i parametri indicati dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
legge 22 aprile 1941 n. 633
Il reato relativo alla riproduzione illecita di fonogrammi è stato ritenuto assorbito dalla prescrizione per il capo contestato, con esclusione della procedibilità per tale fattispecie nel provvedimento impugnato
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e)
La Corte ha applicato il limite di sindacato in cassazione sulle valutazioni di fatto, ritenendo che le motivazioni dei giudici di merito non presentino manifesta illogicità tale da giustificare la censura in questa sede
codice di procedura penale
A carico del ricorrente sono state poste le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Corte costituzionale
sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla determinazione della somma dovuta per la causa di inammissibilità, e all'esclusione di responsabilità per proposizione del ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
giurisprudenza di legittimità
Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025 (Faye)
Principio ricordato: il giudice non può negare la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria esclusivamente in base a disagiate condizioni economiche dell'imputato quando la pena sostitutiva non è accompagnata da prescrizioni; la Corte ha tuttavia distinto il caso concreto basandosi su una valutazione complessiva della capacità reddituale e della personalità del reo
giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024 (Peluso)
Richiamata per motivare la valutazione negativa sulla personalità e sulla capacità di adempiere a una pena sostitutiva, in presenza di precedenti specifici
Massime di principio
- Le valutazioni di fatto dei giudici di merito sono rimesse al loro prudente apprezzamento e la cassazione le sindaca solo se emergono motivazioni manifestamente illogiche, incongruenti o contraddittorie percepibili 'ictu oculi'.
- Il semplice prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza dimostrare un errore logico-motivazionale dei giudici di merito, è inammissibile in sede di cassazione.
- Il possesso non giustificato di numerosi supporti contenenti opere riprodotte illecitamente, privi di marchio e confezione, è elemento idoneo a fondare l'accusa di ricettazione se non viene fornita una prova convincente della provenienza lecita.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può trovare fondamento se l'imputato ha già usufruito più volte dello stesso beneficio o se la personalità e il casellario giudiziale appaiono negativi.
- La conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria richiede una valutazione sulla solvibilità dell'imputato; il giudice deve motivare la prognosi di inadempimento e non può basare il diniego esclusivamente sulle difficili condizioni economiche se la pena sostitutiva non implica prescrizioni che ne rendano probabile l'inadempimento.
- Le decisioni di merito che non siano contraddette da evidenti errori logici o giuridici resistono al sindacato in Cassazione; chi impugna deve indicare con precisione la violazione di diritto o la manifesta illogicità della motivazione.
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