Sentenza n. 4763/2026 - Roma, Sezione 3B
per l’esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. Lavoro, n. 1361/2019, pubblicata in data 4 aprile 2019, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 4825/2016 e del decreto ingiuntivo n. 358 del 9 giugno 2014, emesso dal Tribunale di Velletri, Sez. Lavoro, sulla causa n. R.G. 2331/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1361/2019 e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 358/2014, relativi al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1361/2019, che aveva dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 358/2014 del Tribunale di Velletri. Il decreto ingiuntivo aveva condannato in solido le amministrazioni intimate al pagamento di euro 1.459,64, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, oltre agli interessi legali dalla maturazione dei singoli importi fino al saldo. Il ricorrente ha chiesto anche la fissazione di un termine per l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alle spese e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Ha documentato l'esistenza e l'esecutività del giudicato, nonché la mancata esecuzione, anche mediante certificazione di non opposizione alla sentenza. Le amministrazioni intimate non si sono costituite e non hanno contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'actio iudicati e ha accertato, sulla base della documentazione prodotta e dell'assenza di contestazioni, che le statuizioni giudiziali non erano state eseguite. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'istituto scolastico di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute, se non già corrisposte anche parzialmente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega, imponendogli di provvedere nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato, previa richiesta del ricorrente e senza compenso, trattandosi di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo non necessario fissarla in ragione della peculiarità della materia, del riconoscimento degli interessi legali fino al saldo nel titolo esecutivo, delle difficoltà dell'adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e dello stato della finanza pubblica. Ha condannato le amministrazioni resistenti al pagamento di euro 750,00 per spese e competenze di giudizio, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano l'azione di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato quando il titolo giudiziale è esecutivo e l'amministrazione non vi abbia dato attuazione.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di applicare una penalità di mora per l'ulteriore violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata esclusa per le specifiche circostanze dell'inadempimento e per l'esistenza di interessi legali già riconosciuti.
art. 55 d.P.R. 917/1986
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e la mancata o inesatta esecuzione da parte dell'amministrazione; in presenza di tali presupposti il giudice deve ordinare l'adempimento delle statuizioni vincolanti del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti sostanziali e le questioni già definite dal titolo esecutivo, poiché l'attività del giudice è limitata alla verifica dell'esecuzione e all'attuazione del comando giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: la sua applicazione può essere esclusa quando, valutate le circostanze concrete, siano già dovuti interessi legali fino al saldo e sussistano difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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