Cassazione Penale, Sentenza n. 32936/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione proposto dalla persona offesa avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Varese del 28/02/2022 (qualificato come decreto) con il quale, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, è stata disposta l'archiviazione del procedimento nei confronti di Gianluigi Paragone per il reato di diffamazione. Il ricorrente lamentava che il G.I.P. avesse illegittimamente valutato il merito dell'accusa e l'esistenza di una scriminante (diritto di critica politica), applicando erroneamente la disciplina processuale e contravvenendo alla interpretazione di cui alla sentenza Corte Cost. n.88/1991 e all'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., sicché avrebbe espresso una valutazione sulla sussistenza del reato preclusa in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il G.I.P. abbia esercitato il potere di valutazione consentito dall'ordinamento nell'ambito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, potendo accertare se gli elementi acquisiti nelle indagini siano idonei a sostenere l'accusa e compiere valutazioni giuridiche sulla sussistenza del reato e delle eventuali scriminanti quando la piattaforma conoscitiva è insuscettibile di ulteriori acquisizioni. La Corte ha inoltre chiarito che l'abnormità processuale è vincolata a criteri rigorosi (carenza di potere in astratto o in concreto) e non sussiste nel caso esaminato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 125 disp. att. cod. proc. pen. (testo previgente)
perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio
La Corte osserva che la formulazione previgente richiamava un criterio prognostico sull'idoneità degli elementi a sostenere l'accusa, ma non impediva al giudice dell'opposizione di valutare, sulla base degli elementi raccolti, la sussistenza giuridica del reato quando la piattaforma probatoria sia completa.
art. 408, comma 1, cod. proc. pen. (testo attuale dopo d.lgs. n.150/2022)
quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna
La norma ha carattere prognostico ma, secondo la Corte, non limita la pienezza del potere decisorio del giudice in ordine a valutazioni giuridiche sulla stessa sussistenza del reato se la conoscenza dei fatti appare completa e insuscettibile di ampliamento.
Corte Cost., sent. n. 88 del 1991
Citata dal ricorrente come limite al potere del G.I.P.; la Corte di Cassazione valuta che tale interpretazione non esclude la possibilità per il giudice di opposizione di compiere verifiche sulla fondatezza dell'accusa quando gli elementi acquisiti siano determinanti.
Sezioni Unite, n. 37502 del 28/04/2022
La giurisprudenza di legittimità ha delimitato il concetto di abnormità processuale distinguendo tra carenza di potere in astratto e deviazione del provvedimento rispetto allo scopo del modello legale (carenza di potere in concreto).
Sezioni Unite, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio secondo cui le questioni giuridiche vanno affrontate alla luce del quadro normativo di riferimento indipendentemente dalla motivazione del provvedimento impugnato; richiamata per dire che la valutazione giuridica del G.I.P. deve essere ricostruita sul piano normativo.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione degli atti e delle conclusioni al giudice della legittimità; citata nelle formalità del procedimento di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma da versare alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di opposizione alla richiesta di archiviazione il G.I.P. può verificare, sulla base degli elementi acquisiti, se vi sia un quadro probatorio idoneo a sostenere l'accusa: ciò include anche valutazioni giuridiche sulla sussistenza del reato quando la piattaforma conoscitiva appare completa e non suscettibile di ulteriori acquisizioni.
- Il concetto di abnormità del provvedimento processuale è circoscritto: occorre dimostrare che il giudice abbia esercitato un potere non attribuitogli dall'ordinamento (carenza di potere in astratto) o abbia agito in una situazione radicalmente diversa da quella prevista dalla legge (carenza di potere in concreto).
- Il carattere prognostico della valutazione ex art. 408 cod. proc. pen. non impedisce al giudice di compiere valutazioni giuridiche sul merito quando non sussistono elementi tali da ritenere possibile un significativo ampliamento dell'istruttoria.
- Se l'opponente intende contestare la completezza della piattaforma probatoria deve indicare le prove o gli accertamenti che ritiene possano essere ancora acquisiti; l'assenza di tali indicazioni favorisce la statuizione di archiviazione.
- I ricorsi in Cassazione con domanda di annullamento per abnormità sono difficili da ammettere: la Corte richiede una chiara dimostrazione che l'atto impugnato sia radicalmente estraneo al sistema processuale o oltre ogni ragionevole limite.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice della legittimità può condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende.
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