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Sentenza

Sentenza n. 5848/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’annullamento: - dell’ordinanza n. 274 del 20 agosto 2023 con cui il Responsabile del SUAP del Comune di Sorrento ha revocato la concessione 314/2023 rilasciata per l’occupazione temporanea di spazi su via Tasso a servizio del Bar sotto l’insegna “Bar Tasso”; - della nota inoltrata dal SUAP alla ricorrente con pec del 15 settembre 2023 con cui il Dirigente del SUAP comunicava la sua volontà di richiedere sulla diffida ad annullare l’ordinanza 274/23 in autotutela, presentata dalla ricorrente il 23 agosto 2023, parere all’Avvocatura Comunale per successivamente prendere in considerazione la richiesta di accesso agli atti; - della nota prot. 56874 del 5 ottobre 2023, sempre del Dirigente del SUAP, che ha confermato l’ordinanza 274/23; - di tutti gli atti precedenti, preordinati, connessi e conseguenti. Nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sorrento sulla richiesta di accesso agli atti presentata con nota del 15 settembre 2023, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutto l’incartamento relativo alla concessione di suolo pubblico n. 314/23, poi revocata con ordinanza n. 274/23 compresi gli atti istruttori compiuti dagli Uffici Comunali (Ufficio Tecnico, Suap e VV.UU. ecc…), sia quelli propedeutici al rilascio della detta concessione sia quelli propedeutici al provvedimento di tutti gli atti precedenti, preordinati, connessi e conseguenti;

Giustizia amministrativa202305193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di revoca della concessione temporanea di suolo pubblico per tavoli e sedie, diniego di ritiro in autotutela e silenzio sull’istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare del Bar Tasso impugnava l’ordinanza del 20 agosto 2023, che aveva revocato la concessione n. 314/2023 rilasciata l’8 agosto per occupare con tavoli e sedie, fino al 31 dicembre 2023, un’area antistante il locale. La revoca era motivata con l’ostacolo arrecato all’accesso e alle manovre di un veicolo destinato a una residente con disabilità e ai suoi accompagnatori, nonché con il conferimento dei rifiuti nell’area. La società contestava anche la nota del 5 ottobre 2023, che aveva confermato la revoca dopo il rigetto dell’istanza di autotutela, e deduceva il silenzio sull’istanza di accesso agli atti del 15 settembre 2023. Con il primo motivo lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi, in violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990. Con il secondo denunciava difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà rispetto al precedente parere favorevole della Polizia Municipale e disparità di trattamento rispetto a un altro esercizio: sosteneva che la revoca si fondasse sulla sola segnalazione di un condomino, senza sopralluogo, e che paletti, ZTL e perizia tecnica dimostrassero l’assenza di intralcio. Con il terzo contestava l’applicazione dell’art. 48, comma 1, del regolamento comunale, affermando che l’area non interessava l’ingresso o aree condominiali e che i rifiuti non costituivano ragione pertinente. Con il quarto denunciava il difetto di motivazione della nota del 5 ottobre, asseritamente meramente confermativa e priva di autonoma istruttoria. Con motivi aggiunti impugnava inoltre il silenzio sull’istanza di accesso alla documentazione relativa alla concessione e alla revoca.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 impedisce l’annullamento per omessa comunicazione quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; la società non aveva indicato elementi idonei a modificare l’esito, mentre il Comune aveva provato l’assenza dell’assenso condominiale richiesto, la ridotta larghezza residua della strada (2,48 m) e la contiguità dell’area all’ingresso. La partecipazione era stata comunque possibile nella successiva interlocuzione sull’istanza di ritiro; l’art. 10-bis non si applicava perché la revoca era intervenuta in un procedimento d’ufficio. Il secondo motivo è respinto: l’occupazione di suolo pubblico comporta un potere discrezionale di bilanciamento tra l’interesse commerciale e quelli pubblici alla circolazione, alla sicurezza e alla mobilità. La segnalazione del 14 agosto, letta insieme alla planimetria, aveva evidenziato una sopravvenuta esigenza di consentire l’accostamento del veicolo e il trasbordo di una persona invalida al 100% e in sedia a rotelle. La documentazione era sufficiente senza un ulteriore sopralluogo; paletti e ZTL non escludevano l’esigenza di manovra e la perizia non smentiva i dati planimetrici. Non vi era contraddizione con il precedente parere della Polizia Municipale, perché la revoca rifletteva una nuova ponderazione a seguito di elementi sopravvenuti; inoltre, essendo intervenuta pochi giorni dopo il rilascio, non si era consolidato un affidamento particolarmente tutelabile. La disparità di trattamento non era provata, non essendo dimostrata l’identità delle situazioni; l’eventuale illegittimità di titoli rilasciati a terzi non avrebbe comunque giustificato l’annullamento di un atto legittimo. Il terzo motivo è respinto: l’area era adiacente all’ingresso condominiale e la società non aveva prodotto l’assenso scritto richiesto dall’art. 48, comma 1, del regolamento comunale. Il quarto motivo è respinto: la nota del 5 ottobre è qualificata come conferma in senso proprio e le ragioni della determinazione risultavano dal complesso motivazionale della revoca, senza necessità di confutare analiticamente ogni deduzione. Quanto all’accesso, dopo l’accoglimento parziale dell’istanza con ordinanza collegiale n. 2177/2024, limitatamente ai documenti non ancora ostesi, la sentenza non dispone ulteriori statuizioni nel dispositivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

    L’omessa comunicazione di avvio non determina l’annullabilità quando l’amministrazione dimostri l’inevitabilità del contenuto adottato; il ricorrente deve prima indicare gli elementi che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto incidere sulla decisione.

  • art. 7 l. 241/1990

    A tanto va soggiunto che per costante giurisprudenza il mancato inoltro della comunicazione di cui all'art. 7, l. n. 241 del 1990 assume rilevanza meramente formale ogni qual volta la parte abbia comunque avuto aliunde sufficiente ed adeguata conoscenza della iniziativa dell'amministrazione decidente ed abbia avuto, in concreto, effettiva possibilità di interlocuzione dialettica.

    La mancata comunicazione di avvio non comporta annullamento quando il privato abbia comunque conosciuto l’iniziativa amministrativa e abbia avuto un’effettiva possibilità di interloquire.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invero, la norma, per sua espressa formulazione, si applica ai soli “procedimenti ad istanza di parte” e impone all'amministrazione di comunicare i motivi ostativi “prima della formale adozione di un provvedimento negativo”.

    Il preavviso di rigetto dell’art. 10-bis opera nei procedimenti a istanza di parte e non si applica alla revoca adottata nell’ambito di un procedimento avviato d’ufficio.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Inoltre, ai sensi dell'art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, l'Amministrazione può revocare il titolo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto ovvero, nei casi ammessi, per una rinnovata e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario.

    La revoca può fondarsi su sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sul mutamento della situazione di fatto o, nei casi previsti, su una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario; l’esercizio del potere richiede la ponderazione degli interessi coinvolti e una motivazione puntuale.

  • art. 3 l. 241/1990

    A ben vedere, dunque, il provvedimento poggia su presupposti documentati e reca una motivazione adeguata, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, delle ragioni di interesse pubblico poste a fondamento della revoca, rafforzate dalla necessità di tutelare la mobilità di un soggetto con disabilità.

    La motivazione della revoca è adeguata quando espone, sulla base di presupposti documentati, le ragioni di interesse pubblico che rendono prevalente la tutela della mobilità di una persona con disabilità.

  • art. 48, comma 1, del Regolamento comunale per il Canone Unico Patrimoniale

    La norma richiamata richiede, infatti, l'assenso scritto della proprietà o dell'amministrazione condominiale per le occupazioni che interessano "ingressi ed aree condominiali".

    L’assenso scritto della proprietà o dell’amministrazione condominiale è necessario per l’occupazione che interessa o è adiacente all’ingresso condominiale; la presenza di paletti non esclude, di per sé, tale contiguità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto e che avrebbero potuto incidere sulla decisione; solo dopo tale allegazione grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare che il contenuto del provvedimento non sarebbe mutato. La mancata comunicazione è inoltre priva di effetto invalidante se il privato ha comunque avuto conoscenza dell’iniziativa e un’effettiva possibilità di interlocuzione.
  • Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 riguarda i procedimenti a istanza di parte e non è dovuto per un provvedimento di revoca adottato d’ufficio.
  • La concessione di occupazione di suolo pubblico comporta l’esercizio di un potere discrezionale di bilanciamento tra l’interesse privato all’utilizzo commerciale e gli interessi pubblici alla circolazione, alla sicurezza e alla fruibilità degli spazi. La revoca può essere legittima quando elementi sopravvenuti documentati evidenzino una concreta esigenza di tutela della mobilità di una persona con disabilità, purché la valutazione non sia manifestamente illogica o irragionevole e sia adeguatamente motivata.
  • La disparità di trattamento richiede la prova dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto; l’eventuale illegittimità di un titolo rilasciato a un terzo non giustifica l’annullamento di un provvedimento legittimo.
  • La conferma di un provvedimento non deve confutare analiticamente ogni deduzione del privato se dal complesso della motivazione risultano con chiarezza le ragioni della determinazione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoAutotutelaAccesso documentale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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