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Sentenza

Sentenza n. 14294/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento del decreto ministeriale del -OMISSIS-, notificato il giorno 27.06.2022, con cui è stata respinta l'istanza di cittadinanza Italiana K10/0825787.

Giustizia amministrativa202301094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per mancata integrazione e ritenuta inaffidabilità del richiedente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992. Ha dedotto carenza di istruttoria e motivazione, sostenendo che l'Amministrazione si fosse limitata a valorizzare cinque segnalazioni delle forze dell'ordine relative a episodi ricondotti alla violenza privata ex art. 610 c.p., senza condanne penali e senza dimostrare una concreta pericolosità sociale. Ha rilevato che gli episodi si sarebbero verificati nel contesto di uno sciopero volto a ottenere il pagamento delle retribuzioni, e ha invocato la propria condotta lavorativa e familiare, nonché la necessità di una valutazione proporzionata e ragionevole della sua posizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego fondato sulla reiterazione di cinque episodi, distribuiti nell'arco di sei anni, ricondotti dalle forze dell'ordine alla violenza privata. L'assenza di condanne penali non impedisce all'Amministrazione di considerare i fatti storici come indicatori dell'affidabilità del richiedente e della sua propensione al rispetto delle regole di civile convivenza. Il giudice ha rilevato che il ricorrente non aveva provato il collegamento degli episodi con l'esercizio del diritto di sciopero; in ogni caso, tale collegamento sarebbe stato irrilevante, poiché lo sciopero deve essere esercitato pacificamente e nel rispetto delle libertà altrui. La reiterazione delle condotte è stata quindi ritenuta idonea a fondare una prognosi negativa sull'integrazione sociale e sull'affidabilità del richiedente, giustificando la prevalenza dell'interesse pubblico a non concedere la cittadinanza. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza italiana richiede una valutazione discrezionale dell'integrazione del richiedente, della sua affidabilità e della positiva prognosi di inserimento nella comunità nazionale.

  • art. 610 c.p.

    Le condotte segnalate e ricondotte alla fattispecie della violenza privata possono essere considerate dall'Amministrazione, anche in assenza di condanne penali, quali fatti storici indicativi della non osservanza delle regole di civile convivenza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali relativi alla vicenda giudiziaria.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, la valutazione dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente non è limitata all'esistenza di condanne penali: l'Amministrazione può valorizzare fatti storici e segnalazioni di condotte antisociali, anche non definite in sede penale, purché idonei a fondare una prognosi negativa sull'osservanza delle regole di civile convivenza.
  • La reiterazione di condotte riconducibili alla violenza privata può costituire indice di mancata integrazione sociale e di inaffidabilità del richiedente la cittadinanza, anche in assenza di condanne penali, in ragione della diversa rilevanza che il medesimo fatto può assumere nell'ambito della prevenzione amministrativa rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
  • L'esercizio del diritto di sciopero non giustifica condotte lesive della libertà altrui: la partecipazione a uno sciopero può rilevare come causa di giustificazione soltanto se l'azione resta pacifica e rispettosa delle prerogative altrui.
  • La concessione della cittadinanza, quale ammissione nella comunità politica nazionale e attribuzione dei diritti politici, consente all'Amministrazione di attribuire rilievo preminente all'interesse pubblico alla verifica rigorosa dell'affidabilità e della positiva integrazione del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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