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CCNL

CCNL Poste S.P.A. - Ente Poste Italiane

CCNLK700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 23 lug 2024 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiSLC CGILSLP CISLUILposteFAILP CISALCONFSAL ComunicazioniFNC UGL Comunicazioni
Datori di lavoroPoste Italiane S.p.A.

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, EGI S.p.A., PostePay S.p.A., Nexive Network S.r.l., SDA Express Courier S.p.A., Poste Logistics S.p.A. e Poste Insurance Broker S.r.l. Per SDA Express Courier S.p.A. e Poste Logistics S.p.A. il CCNL trova applicazione dal 01/07/2025.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale delle società del Gruppo Poste indicate nel campo di applicazione.

Validità

  • decorrenza: 23/07/2024
  • scadenza: 31/12/2027
  • il testo risulta modificato dall'Accordo del 03/12/2024
  • per SDA Express Courier S.p.A. e Poste Logistics S.p.A. l'applicazione decorre dal 01/07/2025

Ambito di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti di:

  • Poste Italiane S.p.A.
  • Postel S.p.A.
  • Poste Vita S.p.A.
  • Poste Assicura S.p.A.
  • Poste Welfare Servizi S.r.l.
  • BancoPosta Fondi S.p.A. SGR
  • EGI S.p.A.
  • PostePay S.p.A.
  • Nexive Network S.r.l.
  • SDA Express Courier S.p.A.
  • Poste Logistics S.p.A.
  • Poste Insurance Broker S.r.l.

Parti firmatarie

Datore di lavoro / parte datoriale

  • Poste Italiane S.p.A.

Organizzazioni sindacali

  • SLC CGIL
  • SLP CISL
  • UILposte
  • FAILP CISAL
  • CONFSAL Comunicazioni
  • FNC UGL Comunicazioni

Trattamento economico

Minimi tabellari, contingenza, EDR e indennità di funzione

Valori annui lordi indicati in tabella.

LivelloMinimi dal 01/09/2025Minimi dal 01/09/2026Minimi dal 01/09/2027Minimi dal 01/12/2027ContingenzaE.D.R.Ind. funzione StaffInd. funzione Produzione
A11982,412050,032116,332169,37545,4410,334.000,004.700,00
A21757,161818,551878,741926,89537,8110,332.250,002.800,00
B1503,001557,251610,431652,98524,8610,33--
C1381,561432,561482,561522,56524,8610,33--
D1316,041365,291413,571452,20524,8610,33--
E1162,791207,941252,201287,61524,8610,33--
F1039,371081,011121,831154,49517,0310,33--

Una tantum / anticipo sui futuri miglioramenti economici

Le somme maturate pro quota per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni nel periodo dal 01/07/2024 al 31/08/2025 sono corrisposte a titolo di anticipo sui futuri miglioramenti economici dei minimi contrattuali.

Spettano esclusivamente al personale a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL e sono erogate con le competenze di settembre 2024.

LivelloUna tantum (euro)Scala incrementi
A1928,18162,42
A2842,67147,46
B744,59130,29
C700,00122,49
D675,94118,28
E619,67108,43
F571,47100,00

Vacanza contrattuale - arretrati primo semestre 2024

Le somme in tabella sono corrisposte a titolo di vacanza contrattuale per il primo semestre 2024, nella misura di 1/12 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni, esclusivamente al personale a tempo indeterminato in servizio alla data di sottoscrizione del CCNL.

L'erogazione avviene con le competenze di settembre 2024.

LivelloArretrati (euro)Scala incrementi
A1397,79162,42
A2361,14147,46
B319,11130,29
C300,00122,49
D289,69118,28
E265,57108,43
F244,92100,00

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 156
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 14

Indennità e altri elementi economici

Indennità di cassa

Spetta nella misura lorda giornaliera di euro 3,43:

  • al personale a contatto con la clientela che effettui per oltre il 50% dell'orario operazioni con effettivo maneggio di denaro, assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli Uffici Postali, negli Sportelli Avanzati o addetto alla vendita di prodotti filatelici;
  • agli addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai servizi postali e di comunicazione elettronica.

Spetta nella misura ridotta del 40% al personale addetto al recapito a domicilio degli effetti postali con media giornaliera di 12 oggetti assegnati gravati da diritti postali o doganali o di assegno, con esclusione delle corrispondenze tassate non gravate da tali diritti.

Spetta inoltre anche a:

  • Operatore di sportello, eventualmente dedicato anche ad attività proprie della Sala Consulenza
  • Operatore di Accoglienza
  • Operatore vendita PosteMobile

Non spetta ai Quadri e al personale addetto ad operazioni interne, anche se connesse con l'esercizio dei servizi finanziari.

Indennità di mensa

DecorrenzaPrestazione superiore a 7 ore nella fascia 12/15Turnisti h24 nelle fasce 12/15 e 19/22Prestazioni non riconducibili ai casi precedenti
fino al 31/08/20255,84 euro/giorno5,84 euro/giorno4,34 euro/giorno
dal 01/09/20256,30 euro/giorno6,30 euro/giorno4,80 euro/giorno
dal 01/09/20266,70 euro/giorno6,70 euro/giorno5,20 euro/giorno
dal 01/09/20277,10 euro/giorno7,10 euro/giorno5,60 euro/giorno

Indennità di trasferta - Quadri

Per missioni da 4 a 10 ore:

  • euro 1,32 per ora per trasferte diurne
  • euro 1,97 per ora per trasferte notturne

Per missioni superiori a 10 ore:

  • trasferte nazionali: 2% giornaliero del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza
  • trasferte estere: 4% giornaliero del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza

Se nello stesso mese il lavoratore effettua trasferte senza pernottamento per più di 6 giorni, dal 7° giorno le indennità sopra indicate sono maggiorate del 95%.

Indennità di trasferta - altri livelli

LivelloDiurnaNotturnaMassimo giornaliero
F0,71 euro/ora1,05 euro/ora20,26 euro
E, D, C, B0,96 euro/ora1,41 euro/ora27,46 euro

Se nello stesso mese il lavoratore effettua trasferte di durata superiore a 4 ore senza pernottamento per più di 6 giorni, dal 7° giorno le indennità sono maggiorate del 95%.

Indennità monoperatore

Alle figure di Direttore ufficio postale monoperatore di livello C e agli Operatori di sportello chiamati temporaneamente alla copertura di tali uffici spetta una indennità di euro 2,00 giornalieri per ogni giornata di servizio prestata per intero.

Indennità di relazione

Riconosciuta al personale adibito ad attività di:

  • Operatore di Front End
  • Specialista Consulente Finanziario
  • Specialista Consulente Mobile
  • Specialista Consulente Business

Spetta esclusivamente per le giornate di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa resa per oltre il 50% dell'orario d'obbligo giornaliero.

Figura professionaleImporto giornaliero lordo
OFE5,50 euro
SCF6,00 euro
SCB6,00 euro
SCM9,00 euro

Per l'Operatore di Front End l'indennità di relazione ricomprende l'indennità di cassa.

Indennità di reperibilità

  • euro 20,66 per sabato, domenica e festivi
  • euro 15,49 per i restanti giorni della settimana

Indennità portalettere

  • euro 0,58 giornalieri per ogni giornata di effettivo servizio

Indennità servizi viaggianti

Al personale non portalettere chiamato a prestare in via prevalente servizio di trasporto di dispacci postali da comune a comune con automezzi aziendali, nonché al personale addetto al trasporto di dispacci sugli aerei, spetta:

  • euro 2,42 orari per il capoturno
  • euro 2,30 orari per il restante personale

Se la prestazione giornaliera supera le 18 ore, sono riconosciuti 2 ticket, fermo restando quanto previsto per il rimborso refezione / indennità di mensa.

L'indennità è conteggiata ad ore intere: frazioni inferiori a mezz'ora non si computano, frazioni pari o superiori a mezz'ora si computano come ora intera.

Al personale chiamato ad operare sottobordo degli aerei per almeno 2 ore al giorno nella movimentazione dei dispacci postali in pista compete inoltre euro 6,20 giornalieri.

Indennità di posizione

Per alcune figure professionali in posizione retributiva A1 è prevista una specifica indennità annua lorda di euro 3.000,00, erogata per il solo periodo di assegnazione a unità organizzative o aree commerciali di particolare complessità.

Figure indicate:

  • Responsabile Nodo di Rete
  • Responsabile HUB
  • Direttore Ufficio postale centrale
  • Responsabile Venditori Business
  • Responsabile Venditori Imprese
  • Responsabile Venditori PAL
  • Responsabile Venditori Specialisti
  • Responsabile RAM
  • Responsabile Centro Logistico complesso
  • Responsabile Centro Distribuzione complesso

Orario di lavoro

Orario normale

  • 36 ore settimanali

Banca ore

In banca ore confluiscono:

  • le prime 20 ore annue di straordinario;
  • su base volontaria, ulteriori ore fino a un massimo di 100 ore.

Il recupero deve avvenire entro i 4 mesi successivi.

Le ore accantonate e non recuperate sono compensate con maggiorazione del 15%.

Per gli operatori di sportello confluiscono in banca ore le prime 40 ore annue eccedenti il normale orario di lavoro; il recupero avviene entro i 4 mesi successivi e le ore non recuperate sono compensate con maggiorazione del 7%.

Flessibilità multiperiodale

Possono essere introdotte forme di flessibilità multiperiodale con media plurisettimanale su un arco di 4 mesi.

Limiti:

  • massimo 9 ore giornaliere e 42 ore settimanali
  • minimo 4 ore giornaliere e 30 ore settimanali

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale spetta una maggiorazione del 10%, ferma restando l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo.

Flessibilità in ingresso

Può essere introdotta in correlazione con la flessibilità in uscita.

Sono esclusi dall'orario flessibile:

  • lavoratori degli uffici operativi articolati su un unico turno giornaliero o addetti a processi produttivi a fasi interconnesse
  • autisti
  • personale di custodia
  • personale in missione
  • personale che opera in squadra

La fascia massima di flessibilità è di 60 minuti, con compensazione giornaliera.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle 21 alle 07.

LivelloMaggiorazione lavoro notturno
A134,59%
A237,87%
B43,99%
C45,08%
D46,71%
E50,92%
F54,99%

Lavoro festivo

Livello% lavoro festivo% festività speciali% domenicale per turnisti
A134,59%45,30%22,80%
A237,87%49,59%24,96%
B43,99%57,61%28,99%
C45,08%59,03%29,71%
D46,71%61,17%30,79%
E50,92%66,68%33,56%
F54,99%72,01%36,24%

Le festività speciali indicate sono:

  • Natale
  • Capodanno
  • Pasqua
  • Ferragosto

Lavoro straordinario

Per lavoro oltre l'orario contrattuale spettano le seguenti maggiorazioni:

  • straordinario diurno: 15%
  • straordinario notturno e festivo diurno: 30%
  • straordinario festivo notturno: 50%

Festività

Sono festivi i giorni considerati tali per legge, tutte le domeniche e il Santo Patrono.

Con decorrenza dall'anno 2025, limitatamente alla prima festività dell'anno cadente di domenica e coincidente con il riposo settimanale, ai lavoratori che avrebbero diritto al trattamento economico pari a 1/26 della retribuzione lorda mensile è riconosciuto, in sostituzione, 1 giorno di permesso retribuito da fruire a giornata intera entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e non monetizzabile.

Per ulteriori festività nazionali o locali coincidenti con la domenica, il lavoratore può optare volontariamente per un giorno di permesso retribuito per ciascuna festività, anch'esso da fruire entro il 31 dicembre e non monetizzabile.

Per il periodo di vigenza del CCNL 23/07/2024, in caso di smonetizzazione, l'azienda riconosce anche:

  • 2 ore aggiuntive di permesso retribuito per la prima festività dell'anno cadente di domenica;
  • 1 ora aggiuntiva di permesso retribuito per ulteriori festività nazionali o locali coincidenti con la domenica;
  • 1 ulteriore ora se una festività nazionale coincide con il Santo Patrono e cade di domenica, quando il dipendente abbia optato per la smonetizzazione.

Tali permessi devono essere fruiti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e non sono monetizzabili.

Ferie, permessi ed ex festività

Ferie

Lavoratori assunti dopo l'11/07/2003

  • 28 giorni lavorativi per prestazione su 6 giorni settimanali
  • 28 giorni divisi per 1,2 per prestazione su 5 giorni settimanali
  • dopo 5 anni di servizio: 1 giorno in più
  • dopo 10 anni di servizio: 1 ulteriore giorno in più

Lavoratori già in forza all'11/07/2003

  • 28 giorni lavorativi per prestazione su 6 giorni settimanali
  • 25 giorni lavorativi per prestazione su 5 giorni settimanali

Ex festività

  • 4 giorni annui

Permessi per lavoratori già in servizio alla data dell'11/07/2003

  • 12 ore in caso di prestazione su 6 giorni lavorativi
  • 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione su 5 giorni lavorativi

Devono essere fruiti entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di maturazione.

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario

Assenze, congedi e tutele

Permessi per lutto o grave infermità

Si applica la normativa di legge, con le specificazioni del CCNL:

  • 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, dell'unito civilmente, di un parente entro il secondo grado anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica del lavoratore;
  • non si computano i giorni festivi e non lavorativi.

In caso di più eventi luttuosi nello stesso anno riguardanti genitori, figli, fratelli, sorelle, coniuge o unito civilmente, i 3 giorni possono essere fruiti in relazione a ciascun evento.

Se il decesso riguarda lo stesso soggetto per cui erano già stati concessi i 3 giorni per grave infermità, spettano ulteriori 3 giorni.

Se l'evento si verifica fuori provincia rispetto alla sede di lavoro, spettano inoltre 2 giorni di calendario non retribuiti.

In alternativa ai giorni di permesso per grave infermità, possono essere concordate diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni, ferma restando una riduzione complessiva dell'orario pari a 3 giorni.

Assistenza a persone disabili

Si applica la disciplina di legge. Il CCNL precisa che i permessi mensili di cui all'art. 33, comma 3, L. 104/1992 possono essere fruiti in forma oraria frazionata, previo accordo con il datore di lavoro.

Congedo per cure per invalidi

I lavoratori mutilati e invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono richiedere ogni anno un congedo per cure fino a 30 giorni.

Donne vittime di violenza

Alle dipendenti inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, spetta il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi secondo la legge.

Su richiesta della lavoratrice e perdurando il percorso di protezione, l'azienda riconosce ulteriori 2 mesi di congedo, fruibili in modo continuativo o frazionato, anche su base oraria a mezza giornata, nell'arco di 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione.

Malattia e infortunio

Malattia

  • Periodo di comporto ordinario: 609 giorni di calendario
  • Comporto speciale per malattie gravi: 730 giorni di calendario
  • Trattamento economico: intera retribuzione fissa per un periodo complessivo, nel quadriennio di riferimento, di 502 giorni
  • per le malattie gravi: intera retribuzione fissa per tutto il periodo di conservazione del posto

Infortunio

  • intera retribuzione per la giornata in cui si verifica l'infortunio;
  • per i successivi 3 giorni di carenza: 100% della retribuzione;
  • dal 4° giorno, integrazione dell'indennità INAIL fino al raggiungimento del 100% della retribuzione giornaliera per tutta la durata dell'inabilità.

Maternità e paternità

Si applica la normativa legale con miglioramenti contrattuali.

Durata

  • astensione obbligatoria madre: 5 mesi
  • congedo obbligatorio padre: 10 giorni lavorativi, non frazionabili a ore, dal secondo mese antecedente la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi
  • in caso di gravidanza gemellare o plurima, il congedo obbligatorio del padre è aumentato a 20 giorni lavorativi

Congedo parentale

Entrambi i genitori possono astenersi dal lavoro nei primi 12 anni di vita del bambino, secondo la disciplina di legge. Il congedo parentale può essere fruito a giorni interi o in forma oraria.

Trattamento economico maternità e paternità

È riconosciuta un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione normalmente spettante, fissa e variabile, relativa alla professionalità e alla produttività dell'unità produttiva di appartenenza, con esclusione delle voci legate all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e al raggiungimento di obiettivi di produttività di gruppo o individuali.

Trattamento economico del congedo parentale

L'azienda garantisce, in miglior favore rispetto alla legge:

  1. un'indennità pari all'80% della retribuzione per 2 mesi di congedo fruiti entro il sesto anno di vita del bambino;
  2. un'indennità pari al 30% della retribuzione per ulteriori 2 mesi di congedo fruiti entro il sesto anno di vita del bambino, se i relativi periodi non rientrano tra quelli già indennizzati per legge.

Periodo di prova

  • fino a 45 giorni per i lavoratori di livello F
  • fino a 3 mesi per i livelli E, D, C, B
  • fino a 6 mesi per il livello A

Lavoro a tempo parziale

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.

Maggiorazioni

  • lavoro supplementare: maggiorazione del 15%
  • clausole elastiche: maggiorazione del 15% per le modifiche dell'orario
  • clausola elastica speciale: maggiorazione dell'8% per il personale di Poste Italiane S.p.A. part time con riduzione su base mensile e/o annua, per l'aumento della prestazione nei giorni, settimane o mesi di sospensione dell'attività definiti dal contratto individuale

Limiti numerici

In Poste Italiane S.p.A.

  • massimo 10% del personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 01/01 dell'anno di riferimento
  • la percentuale può essere incrementata fino a un ulteriore 5% in sede di contrattazione aziendale/territoriale

I limiti si riferiscono ai soli contratti part time a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti la cui articolazione del tempo parziale abbia durata predeterminata.

Nelle altre aziende

  • massimo 20% del personale a tempo pieno e indeterminato in forza al 01/01 dell'anno di riferimento

Apprendistato professionalizzante

  • Durata: 36 mesi
  • Retribuzione: inquadramento a un livello sotto quello di destinazione finale

Limiti numerici

  • in Poste Italiane S.p.A.: massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati al 31/12 dell'anno precedente
  • nelle altre aziende: massimo 25%

Somministrazione a tempo determinato

Limiti numerici

  • massimo 8% del numero dei lavoratori in servizio al 01/01 dell'anno di assunzione
  • per Poste Italiane S.p.A. il limite è pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nella stessa regione al 01/01 dell'anno di assunzione

In caso di contemporaneo ricorso a somministrazione a tempo determinato e contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva non può superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nella stessa regione al 31/12 dell'anno precedente.

Sono escluse dai limiti quantitativi le fattispecie esenti per legge.

Assunzioni in sostituzione

L'assunzione in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto all'inizio dell'astensione.

Contratto a tempo determinato

Limiti numerici

  • in Poste Italiane S.p.A.: massimo 8% in media annua del numero dei lavoratori in servizio su base regionale al 31/12 dell'anno precedente
  • nelle altre società: massimo 15%

In caso di contemporaneo ricorso a tempo determinato e somministrazione a termine, il limite complessivo resta 14% del personale in servizio nella stessa regione al 31/12 dell'anno precedente.

Sono escluse dai limiti le fattispecie esenti per legge, come ad esempio:

  • sostituzione di lavoratori assenti
  • lavoratori di età superiore a 50 anni
  • avvio di nuove attività entro 12 mesi

Trattamento economico e normativo

Periodo di prova

  • non superiore a 1/5 della durata del contratto, nel rispetto dei limiti dell'art. 19 del CCNL
  • in caso di interruzione per malattia o infortunio, il lavoratore completa la prova se le assenze non superano cumulativamente:
    • 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia
    • l'intera durata del periodo di prova in caso di infortunio

Malattia e infortunio

  • in caso di malattia: retribuzione e comporto pari a 1/5 della durata del contratto, comunque non oltre la scadenza
  • in caso di gravi patologie: retribuzione e conservazione del posto fino a 2/5 della durata del contratto, ferma la scadenza
  • in caso di infortunio: conservazione del posto per un periodo non superiore a quello previsto per i lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro la durata del contratto

L'azienda conferma la disponibilità, in presenza di esigenze organizzative e produttive compatibili, a prorogare e/o rinnovare il contratto del lavoratore che, dopo infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL, abbia ripreso proficuamente servizio prima della scadenza.

Diritto di precedenza

Per le assunzioni a tempo indeterminato nelle attività di recapito e smistamento, le parti definiscono una disciplina specifica in deroga all'art. 24 del D.Lgs. 81/2015.

Possono concorrere alle assunzioni i lavoratori che, al 31 gennaio dell'anno in cui si avvia il processo assunzionale, abbiano:

  • svolto attività come Portalettere e/o Addetto di Produzione con uno o più contratti a termine;
  • manifestato la volontà di avvalersi della procedura tramite l'applicativo aziendale, indicando almeno una provincia tra quelle disponibili.

Le parti convengono quindi che i lavoratori assunti a termine per attività di recapito e/o smistamento non maturano, per tali contratti, il diritto di precedenza legale.

Per le altre mansioni di Poste Italiane S.p.A. e per le altre società del gruppo resta ferma la disciplina di legge vigente.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

Anni di servizioMesi di preavviso
Fino a 5 anni2
Oltre 5 e fino a 10 anni3
Oltre 10 anni4

Per le dimissioni i termini sono ridotti della metà.

La decorrenza del preavviso è dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese.

TFR

La retribuzione annua utile ai fini del TFR comprende:

  • minimo tabellare
  • indennità di contingenza in godimento
  • retribuzione individuale di anzianità
  • elemento distintivo della retribuzione
  • tredicesima e quattordicesima mensilità
  • ulteriori posizioni economiche oltre i minimi tabellari di ciascuna area connesse al mantenimento del differente regime retributivo delle ex categorie contrattuali
  • posizioni economiche differenziate
  • indennità di cassa
  • indennità portalettere
  • indennità di funzione quadri
  • indennità per lavoro notturno e festivo, limitatamente ai casi in cui tali prestazioni siano previste nella programmazione dell'orario di lavoro su turni
  • indennità per servizi viaggianti
  • indennità centralinisti non vedenti

Accordi e rinnovi

CCNL del 23/07/2024Accordo di modifica del 03/12/2024

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