Cassazione Civile, Ordinanza n. 20720/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un immobile adibito anche ad attività commerciale, danneggiato dal sisma del 1980, demolito dal Comune per ragioni di pubblica sicurezza e poi non ricostruito; il Comune aveva in seguito avviato e concluso, senza però emettere il decreto di esproprio, un procedimento per la messa in sicurezza e il recupero dell'area, culminato nel 2020 in un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 con indennizzo di importo molto inferiore a quello richiesto dagli aventi causa. I ricorrenti avevano chiesto che l'indennizzo comprendesse anche il valore dell'immobile originario e un ristoro per l'asserita occupazione sine titulo dal 1987 al 2006; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che, al momento dell'acquisizione, residuasse soltanto l'area di sedime, che il valore dell'immobile fosse già stato compensato tramite il contributo pubblico per la delocalizzazione/ricostruzione e che mancasse la prova dell'immissione in possesso e dell'occupazione nel periodo 1987-2006. Con il ricorso per cassazione i proprietari deducevano: 1) violazione dell'art. 42-bis per avere la Corte territoriale parametrato l'indennizzo al valore attuale del bene e non alla situazione pregressa; 2) nullità per motivazione apparente o incomprensibile sulla ritenuta già avvenuta compensazione del valore dell'immobile mediante contributo pubblico e acquisto di altro bene; 3) nullità per motivazione contraddittoria in ordine al mancato riconoscimento del risarcimento per occupazione sine titulo dal 1987 al 2006 e alla prova dell'immissione in possesso; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per il mancato espletamento di CTU, che secondo i ricorrenti avrebbe chiarito la mancata percezione di contributi per l'attività commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza di legittimità la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva determinato il valore venale dell'area acquisita con riferimento alla data del provvedimento di acquisizione sanante e alle condizioni urbanistiche vigenti a tale data, escludendo il valore del fabbricato ormai demolito e dei pretesi danni all'attività commerciale cessata in conseguenza della demolizione per ragioni di sicurezza. Ha inoltre reputato inammissibili le censure sulla motivazione, rilevando che la Corte territoriale aveva espresso un ragionamento comprensibile e coerente, fondato sulla rinuncia dei danti causa al contributo pubblico per ricostruire e sulla residua consistenza di mera area di sedime. Infine, ha escluso che la doglianza sulla CTU integrasse un vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire alla carenza di allegazioni o prove della parte. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001
L'indennizzo per acquisizione sanante va commisurato al valore venale del bene all'attualità, cioè alla data del provvedimento di acquisizione, tenendo conto della classificazione urbanistica vigente in quel momento e non dei vincoli preordinati all'esproprio o delle destinazioni collegate all'opera pubblica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata sulla questione dedotta.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente non ricorre se la sentenza contiene l'esposizione, sia pure sintetica, delle ragioni logiche e giuridiche della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale può essere dedotto solo ove la motivazione sia realmente mancante, apparente o perplessa, non quando la critica miri a una diversa ricostruzione del merito.
art. 9 legge n. 219 del 1981
È richiamata quale base del meccanismo di delocalizzazione/ricostruzione a favore del proprietario del bene danneggiato dal sisma.
artt. 15 e 22 legge n. 219 del 1981
Sono evocati dai ricorrenti in relazione alla disciplina dei contributi pubblici per la ricostruzione e alla pretesa distinzione tra contributi per abitazione e per attività commerciale.
art. 115 c.p.c.
La CTU non è mezzo per supplire alla carenza probatoria della parte; il giudice può legittimamente non disporla se la parte la invoca in funzione esplorativa o sostitutiva dell'onere di prova.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non rientra in tale paradigma la mera contestazione della valutazione delle risultanze di una CTU.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente e indicare il contenuto degli atti processuali rilevanti, almeno per stralcio, quando la censura investe il contenuto della domanda o delle allegazioni.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore del bene deve essere stimato con riferimento alla data del provvedimento di acquisizione e alla disciplina urbanistica vigente in quel momento, senza considerare i vincoli preordinati all'esproprio o quelli funzionali all'opera pubblica.
- Se, al momento dell'acquisizione, il manufatto non esiste più perché già demolito per ragioni di sicurezza, l'indennizzo può riguardare solo l'effettivo bene residuo, e non il valore dell'edificio ormai non esistente né il reddito dell'attività cessata per cause pregresse e autonome rispetto all'occupazione espropriativa.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando il giudice di merito espone una ricostruzione logica della vicenda e una lettura plausibile della documentazione, anche se la parte propone una diversa interpretazione del medesimo documento.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per colmare lacune allegatorie o probatorie della parte, né è censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sola mancata valutazione delle sue risultanze se non si individua un fatto storico decisivo omesso.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi contesta l'interpretazione della domanda o di un atto processuale deve riportarne il contenuto essenziale, altrimenti la censura è inammissibile.
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