Sentenza del 13/02/2019 n. 4183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006-2009, con cui il Comune aveva richiesto una maggiore imposta calcolata sulla rendita catastale attribuita agli immobili, superiore al valore contabile utilizzato dalla società. La società aveva presentato le richieste di accatastamento nel 1983 e nel 1991, mentre le rendite erano state attribuite soltanto nel 2010 e nel 2011. Il Comune sosteneva che, una volta attribuita e notificata la rendita, essa potesse essere utilizzata per determinare la maggiore ICI anche per le annualità ancora accertabili. La CTR aveva invece ritenuto che la maggiore imposizione non potesse operare retroattivamente, anche considerando il ritardo dell'amministrazione catastale e la disciplina della legge n. 311 del 2004.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, confermando i quattro avvisi di accertamento limitatamente alla maggiore ICI e agli interessi. Sono state invece confermate l'eliminazione delle sanzioni, già disposta dalla Commissione tributaria provinciale. La Corte ha stabilito che, per gli immobili di categoria D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e contabilizzati separatamente, il metodo contabile opera fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita; dalla richiesta il contribuente entra nel sistema della rendita catastale e la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata anche per le annualità precedenti ancora accertabili. La disciplina della legge n. 311 del 2004, commi 336 e 337, non era applicabile perché l'accatastamento era stato richiesto spontaneamente dalla società e non promosso dal Comune. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare al Comune Euro 2.900, oltre accessori e rimborso forfettario, per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato secondo i criteri contabili previsti dalla norma.
Il criterio del valore contabile si applica fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita. Dopo tale richiesta, il contribuente è assoggettato al sistema della rendita catastale, con possibilità di conguaglio a debito o a credito per le annualità ancora accertabili.
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.
La notificazione è condizione necessaria per utilizzare la rendita a fini impositivi, ma non attribuisce alla rendita un'efficacia esclusivamente ex nunc. Una volta notificata, la rendita può essere utilizzata anche per annualità precedenti ancora aperte all'accertamento, alla liquidazione o al rimborso.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 336 e 337
Le disposizioni attribuiscono ai Comuni uno strumento procedurale per sollecitare l'aggiornamento catastale degli immobili non correttamente dichiarati, al fine di garantire equità fiscale e contrastare l'evasione. Non si applicano quando l'accatastamento deriva da un'iniziativa spontanea del proprietario.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3160 del 2011
Il principio affermato è che la richiesta di attribuzione della rendita modifica il regime di determinazione dell'imposta: da quel momento la rendita, una volta notificata, può determinare una maggiore o minore imposta anche per periodi precedenti ancora accertabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La notificazione della rendita fa decorrere il termine per impugnare l'atto attributivo davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Per gli immobili di categoria D non ancora accatastati, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore contabile può essere utilizzato fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale.
- La presentazione della richiesta di accatastamento costituisce il momento dal quale il contribuente entra nel sistema della rendita catastale, anche se l'Agenzia del Territorio attribuisce la rendita molto tempo dopo.
- La rendita catastale deve essere notificata prima di poter essere utilizzata fiscalmente, ma, dopo la notifica, può incidere sulle annualità precedenti ancora soggette ad accertamento o rimborso.
- Il ritardo dell'amministrazione nell'attribuire la rendita non impedisce necessariamente il recupero della maggiore imposta per i periodi non ancora prescritti o decaduti.
- La disciplina che consente al Comune di promuovere d'ufficio l'aggiornamento catastale si applica quando l'iniziativa parte dal Comune; non si applica automaticamente agli accatastamenti richiesti spontaneamente dal proprietario.
- L'assenza di sanzioni può essere riconosciuta quando il contribuente ha seguito correttamente il metodo contabile previsto dalla legge e l'imposta maggiore deriva soltanto dalla successiva attribuzione della rendita catastale.
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