Sentenza del 10/09/2019 n. 6952 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 182/2019 - PROCESSO TRIBUTARIO - APPELLO - Deposito oltre il termine di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992 - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha ritenuto l'appello inammissibile per tardivo o omesso deposito. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e non viene sanata dalla costituzione della parte resistente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello non è stato depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria entro il termine previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 546/1992. In particolare, mancava il deposito dell'originale del ricorso notificato secondo gli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure della copia del ricorso spedito per posta accompagnata dalla fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta di spedizione tramite raccomandata.
Norme richiamate
Art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Termine e modalità per la costituzione in giudizio del ricorrente mediante deposito del ricorso notificato o della copia del ricorso spedito per posta, con la relativa ricevuta.
Il mancato deposito nei termini e nelle forme previste comporta l'inammissibilità del ricorso o dell'appello.
Artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile
Notificazione degli atti processuali.
L'originale del ricorso notificato secondo le forme previste deve essere depositato presso la segreteria dell'organo giudicante.
Massime di principio
- Nel processo tributario il rispetto dei termini e delle modalità di deposito dell'appello è un requisito essenziale di ammissibilità.
- La parte appellante deve conservare e depositare la documentazione che dimostra la regolare notificazione e spedizione dell'atto, inclusa la ricevuta postale quando l'atto è trasmesso per posta.
- L'omesso o tardivo deposito non è normalmente sanato dalla costituzione della parte resistente.
- L'inammissibilità derivante dal mancato deposito può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se nessuna parte la eccepisce e in qualsiasi fase o grado del giudizio.
- Prima di proporre un appello tributario è necessario verificare con precisione il termine applicabile, la forma della notificazione e il tempestivo deposito dell'atto e delle ricevute comprovanti l'adempimento.
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