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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5146/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Luigi Cirino per quattro ipotesi di furto aggravato (capi 4, 9, 20 e 25), contestati come commessi in concorso con altri soggetti. I motivi dedotti: (1) vizio di competenza per connessione: la presunta fattispecie associativa (art. 416 c.p.) sarebbe il delitto più grave e farebbe sorgere la competenza del Tribunale di Napoli; (2) incompletezza degli atti trasmessi ai sensi dell'art. 309 c.p.p., con omissione di file audio e brogliacci, lesione del diritto di difesa; (3) frammentazione del procedimento per motivi di competenza, con effetti sulla ragionevole durata del processo; (4) erronea qualificazione dei reati-fine come furti aggravati dal mezzo fraudolento (distinzione tra furto aggravato e truffa); (5) vizi motivazionali e violazione di legge in relazione alla sussistenza e concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura cautelare.

La decisione

Il Procuratore Generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha trasmesso atto di rinuncia all'impugnazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per la rinuncia ai sensi dell'art. 592, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di motivazione e ambiti di impugnazione in cassazione; richiamato per definire i limiti dei motivi di ricorso ammessi

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Norma richiamata tra le disposizioni invocate circa la competenza e gli effetti della connessione (usata nel profilo di inosservanza/erronea applicazione)

  • art. 12 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della competenza per connessione fra reati

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo alla competenza per connessione e al rapporto tra reato associativo e reati-fine

  • art. 416 cod. pen.

    Fattispecie di associazione per delinquere; il ricorrente sosteneva che tale imputazione fosse il reato più grave, con conseguente influenza sulla competenza territoriale

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Norma sulla incompetenza per territorio; citata in riferimento al provvedimento del G.i.p. di Verbania che dichiarò incompetente e rimise gli atti al Tribunale di Udine per alcuni capi

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    Regola sulla trasmissione degli atti di indagine al giudice; il ricorrente lamentava omissioni (file audio, brogliacci) che avrebbero leso il diritto di difesa

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale alla Corte

  • art. 592, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede la declaratoria di inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia all'impugnazione; applicata dalla Corte per la rinuncia del difensore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della pronuncia di inammissibilità (condanna alle spese processuali e eventuale somma alla Cassa delle ammende); applicata dalla Corte

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in cassazione comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso (art. 592 c.p.p.); il ricorrente perde la possibilità di ottenere un esame di merito delle censure.
  • Quando il difensore rinuncia o non insiste in udienza, le questioni di diritto prospettate (competenze, incompletezza degli atti, qualificazione dei reati, gravità delle esigenze cautelari) non vengono esaminate dalla Corte di legittimità e permangono gli effetti del provvedimento resistito.
  • Le doglianze sulla competenza per connessione e sulla prevalenza del reato più grave devono essere articulate e valorizzate tempestivamente: la connessione può incidere sulla competenza territoriale ma richiede motivazione concreta che dimostri la rilevanza e la predominanza del reato connesso.
  • La mancata trasmissione agli atti di elementi probatori (file audio, brogliacci) può costituire violazione del diritto di difesa, ma la sua efficacia dipende dalla tempestiva deduzione e dall'insistenza dell'interessato; senza impugnazione resta inesaminata.
  • Le misure cautelari devono essere adeguatamente motivate con riguardo a gravità indiziaria, esigenze di custodia e attualità del pericolo; la Corte valuta la correttezza formale e la completezza della motivazione del giudice di merito se il ricorso è effettivamente esaminato.
  • La frammentazione del procedimento per ragioni di competenza può sollevare profili di durata e di tutela difensiva, ma richiede una dimostrazione del pregiudizio concreto per risultare decisiva ai fini dell'annullamento o della riforma del provvedimento cautelare.
  • In sede di impugnazione, se è presente rinuncia o mancata prosecuzione, le sole richieste del P.G. (es. inammissibilità) e la rinuncia difensiva determinano l'esito processuale; chi impugna deve essere consapevole delle conseguenze economiche (spese e ammenda) della rinuncia.

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