Sentenza n. 328/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del Decreto Prefetto di Grosseto del 21 aprile 2025, numero PGR/L/N/2025/100057, notificato il 22 aprile 2025, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di conversione permesso di soggiorno del dipendente Behiry Ali Karam Ali Hamouda; - nonché per l'accertamento del diritto all’accoglimento della domanda di conversione ed al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, assunto come operaio agricolo con contratto stagionale sino al 30 novembre 2024, aveva chiesto la conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'istanza è stata respinta perché, secondo i dati INPS, non risultavano almeno 39 giornate lavorative nel trimestre, corrispondenti alla media di 13 giornate mensili richiesta dalla circolare interministeriale n. 5969 del 17 ottobre 2023. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, sostenendo che la norma richiede soltanto lo svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e non stabilisce un numero minimo di giornate. Il ricorrente lamentava inoltre che l'amministrazione non avesse considerato le condizioni meteorologiche avverse, che gli avrebbero consentito di lavorare soltanto 30 giornate, impedendogli di raggiungere il requisito delle 39 giornate.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il criterio amministrativo che, per il lavoro agricolo, traduce il requisito legale dei tre mesi in almeno 13 giornate lavorative medie per ciascun mese e almeno 39 giornate nel trimestre. Tale commutazione non contrasta con l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, ma costituisce uno strumento necessario per applicare ragionevolmente la norma alle peculiarità del lavoro agricolo, caratterizzato da discontinuità e dipendenza dalle condizioni meteorologiche, prevenendo al contempo utilizzi abusivi dell'istituto. È stata respinta anche la censura relativa al maltempo: il Collegio ha ritenuto che il criterio circolare tenga già conto dell'incidenza delle condizioni meteorologiche e, comunque, che il ricorrente non abbia provato una situazione di forza maggiore impeditiva. La documentazione meteorologica indicata nel foliario non risultava presente nel fascicolo; la dichiarazione del legale rappresentante del datore di lavoro era generica, priva di date, quantificazione e adeguato supporto documentale, oltre a non essere stata acquisita secondo le modalità dell'art. 63 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La disposizione richiede un'offerta di lavoro subordinato e lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi; per il lavoro agricolo, il requisito temporale può essere ragionevolmente tradotto in un numero minimo di giornate lavorative.
circolare interministeriale n. 5969 del 17 ottobre 2023
Per i lavoratori agricoli, il requisito dei tre mesi è commutato in almeno 13 giornate lavorative medie per ciascun mese e almeno 39 giornate nel trimestre; il criterio è ritenuto coerente con la peculiarità discontinua del lavoro agricolo e con la finalità di evitare abusi dell'istituto della conversione.
art. 63 c.p.a.
La dichiarazione del datore di lavoro non è stata ritenuta idonea a provare le condizioni meteorologiche e l'impedimento lavorativo anche perché non acquisita secondo le modalità previste dalla disposizione.
Massime di principio
- Il requisito dello svolgimento di attività lavorativa regolare per almeno tre mesi previsto per la conversione del permesso di soggiorno stagionale può essere tradotto, per il lavoro agricolo, in un numero minimo di giornate lavorative, quando tale criterio tenga conto della discontinuità tipica del settore e sia funzionale a una ragionevole applicazione della norma primaria.
- Il criterio di almeno 13 giornate lavorative medie per mese e 39 giornate nel trimestre per la conversione del permesso stagionale agricolo non costituisce un requisito illegittimamente aggiuntivo rispetto all'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998, ma una modalità applicativa del requisito legale dei tre mesi.
- La deduzione di condizioni meteorologiche avverse non esonera dal raggiungimento del requisito minimo di giornate lavorative se il richiedente non dimostra specificamente, con documentazione attendibile e quantificata, che il maltempo abbia costituito una causa di forza maggiore impeditiva.
- Una dichiarazione generica del datore di lavoro, priva di indicazioni temporali, quantificazione delle giornate non lavorate e documentazione aziendale di supporto, non è sufficiente a provare l'incidenza delle condizioni meteorologiche sul mancato raggiungimento del requisito lavorativo.
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