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Sentenza

Sentenza n. 2322/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi nel piano seminterrato di un edificio condominiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordine di demolizione sostenendo, in sintesi, che l’ordinanza fosse stata indirizzata esclusivamente a lui, sebbene riguardasse l’intero piano seminterrato, comprendente parti di proprietà e disponibilità condominiale, locali tecnici comuni e una cabina elettrica. Ha dedotto il difetto di legittimazione passiva e l’impossibilità materiale di eseguire l’ordine relativamente a beni non propri e non nella sua disponibilità, affermando che il provvedimento avrebbe dovuto essere rivolto anche al condominio e al soggetto proprietario o gestore della cabina elettrica. Ha inoltre contestato la genericità dell’ingiunzione, l’insufficiente individuazione delle opere e delle porzioni immobiliari interessate, il riferimento alla sola particella catastale comprendente l’intero fabbricato e l’erroneità dell’accertamento relativo al mancato completamento della struttura in cemento armato del vano ascensore della scala A. Il condominio e il Comune non si sono costituiti; Enel S.p.A. si è costituita sostenendo, tra l’altro, di non essere proprietaria della cabina, appartenente a un diverso soggetto giuridico, e comunque di non essere responsabile delle opere contestate.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha ritenuto legittimo l’ordine di demolizione per le porzioni del piano seminterrato che, pur essendo in parte di proprietà condominiale, risultavano nella disponibilità materiale esclusiva del ricorrente: il possessore o utilizzatore dell’opera abusiva è infatti destinatario legittimo dell’ordine, in quanto può concretamente provvedere alla rimozione e al ripristino. Sono stati invece ritenuti illegittimi gli ordini relativi alle opere insistenti sulle parti condominiali comprendenti il cortile scoperto, l’accesso carraio, i vani tecnici e il locale cisterna, poiché tali aree risultavano nella proprietà e disponibilità del condominio, senza che l’ordinanza indicasse il ricorrente quale autore materiale degli abusi. Il provvedimento è stato inoltre annullato nella parte riguardante il presunto mancato completamento della struttura in cemento armato del vano ascensore della scala A: dal progetto di variante approvato nel 1971 non risultava un accesso al piano cantinato dalla scala A e il Comune non aveva prodotto elementi idonei a dimostrare la fondatezza dell’accertamento. L’ordinanza è stata quindi annullata in parte qua. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3

    L’ordine di demolizione deve essere rivolto al proprietario e al responsabile dell’abuso; quest’ultimo comprende anche il soggetto che abbia la disponibilità materiale dell’opera abusiva e il potere concreto di rimuoverla. Non può invece essere imposto a chi non abbia la disponibilità della porzione interessata, salvo che sia indicato e provato quale autore materiale dell’abuso.

Massime di principio

  • Ai fini della legittimazione passiva rispetto all’ordine di demolizione, il responsabile dell’abuso può essere individuato anche nel possessore o utilizzatore che abbia la disponibilità materiale dell’opera e il potere concreto di procedere alla rimozione, anche se non ne sia proprietario.
  • L’ordine di demolizione non può essere legittimamente rivolto a un soggetto che non abbia la disponibilità materiale della porzione immobiliare interessata e che non sia indicato o individuato come autore materiale dell’abuso; in tal caso difetta il presupposto per imporgli l’obbligo di ripristino.
  • Quando un’unica ordinanza riguarda porzioni immobiliari appartenenti o disponibili a soggetti diversi, l’amministrazione deve correlare l’ordine di demolizione ai singoli beni e ai rispettivi proprietari o responsabili dell’abuso, senza imputare indistintamente a un solo destinatario opere insistenti su parti comuni o appartenenti a terzi.
  • In presenza di una contestazione tecnica sulla difformità edilizia rispetto al titolo abilitativo, l’amministrazione deve fornire elementi istruttori idonei a dimostrare l’abuso; in mancanza, l’ordine di demolizione è illegittimo nella parte fondata su tale accertamento non comprovato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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