Sentenza del 29/04/2016 n. 8555 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa alle sanzioni ICI per l'anno 1999, limitatamente ai due terzi residui dopo la definizione del precedente contenzioso sull'avviso di accertamento. I motivi riguardavano: la presunta prescrizione quinquennale delle sanzioni; la carenza di motivazione della cartella, per mancata indicazione del tributo e dei criteri di calcolo; la presunta decadenza del Comune dal potere di riscossione. In memoria, la società ha inoltre sostenuto l'inesigibilità delle sanzioni in ragione della successiva sostituzione dell'ICI con l'IMU e dell'esenzione prevista per gli immobili destinati alla vendita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'impugnazione dell'atto di irrogazione interrompe la prescrizione delle sanzioni fino alla definizione del giudizio; poiché il giudicato si era formato il 18 giugno 2010 e la cartella era stata notificata il 27 giugno 2011, la prescrizione non era maturata. La cartella, essendo consequenziale a un avviso di accertamento già conosciuto e impugnato dalla società, non doveva contenere una motivazione autonoma completa: il richiamo all'atto presupposto e alle sentenze consentiva di comprendere la pretesa e non aveva leso il diritto di difesa. Anche la decadenza era esclusa, perché il termine triennale per la riscossione decorreva dalla definitività dell'accertamento e la cartella era stata notificata tempestivamente. La successiva abolizione dell'ICI e l'introduzione dell'esenzione IMU dal 2014 non eliminavano l'imposta né le sanzioni relative agli anni anteriori. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3
l'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento
L'impugnazione dell'atto sanzionatorio interrompe la prescrizione quinquennale e impedisce che il termine maturi durante tutto il procedimento, fino alla formazione del giudicato.
Legge n. 212 del 2000, artt. 3 e 7
Gli atti tributari devono essere motivati, ma il livello di motivazione richiesto varia: la cartella deve essere completa se costituisce il primo atto della pretesa; può invece richiamare l'atto presupposto già conosciuto e impugnato dal contribuente quando ne costituisce un atto consequenziale.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
L'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi si applica anche agli atti della riscossione tributaria, con modalità adeguate alla loro funzione e al grado di conoscenza già acquisito dal contribuente.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 12
La disciplina dei termini di riscossione dell'ICI deve essere coordinata con le modifiche normative successive e con la pendenza del contenzioso sull'accertamento.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 163, 171 e 173, lett. e)
È stato introdotto un nuovo termine triennale per la riscossione dei tributi locali, decorrente dalla definitività dell'accertamento e applicabile anche ai rapporti tributari pendenti alla data di entrata in vigore della legge.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2
Il principio del favor rei non opera automaticamente quando un tributo viene semplicemente sostituito o abolito per il futuro: le sanzioni restano applicabili alle violazioni commesse quando l'imposta era vigente, salvo una specifica previsione legislativa retroattiva o scriminante.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, convertito nella Legge n. 124 del 2013
a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
L'esenzione IMU opera dal 2014 e non elimina l'obbligo di pagamento dell'ICI per le annualità precedenti, né le relative sanzioni.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando una sanzione tributaria viene impugnata, la prescrizione resta interrotta e non decorre fino alla conclusione definitiva del giudizio; il termine deve quindi essere calcolato dalla formazione del giudicato.
- Una cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento già notificato e impugnato non deve ripetere integralmente tutti i presupposti della pretesa, purché richiami in modo sufficiente l'atto presupposto e consenta al contribuente di comprendere importi e criteri di riscossione.
- La conoscenza effettiva della pretesa, dimostrata dalla sua specifica contestazione in giudizio, può escludere una censura di carenza motivazionale della cartella quando non vi sia stata una concreta lesione del diritto di difesa.
- Per i tributi locali, in presenza di un accertamento impugnato, il termine di decadenza per la riscossione può decorrere dalla definitività dell'accertamento e non dalla data originaria dell'avviso, secondo la disciplina transitoria applicabile ai rapporti pendenti.
- La sostituzione o abolizione di un tributo non cancella automaticamente gli obblighi relativi alle annualità anteriori: se l'imposta era dovuta nel periodo interessato, restano normalmente dovute anche le sanzioni per l'omesso o insufficiente pagamento.
- Nuove esenzioni fiscali producono effetti retroattivi solo quando la legge lo prevede espressamente o quando ricorrono i presupposti specifici del favor rei; in ogni caso, la loro applicazione può richiedere accertamenti di fatto non eseguibili per la prima volta in cassazione.
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