Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1141

Regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione, del 14 dicembre 2023, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova

Normativa europea32024R1141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro igienico del regolamento (CE) n. 853/2004 per adattarlo all’evoluzione delle pratiche produttive e ai riscontri scientifici e applicativi. Interviene su marchio di identificazione, informazioni sulla catena alimentare, macelli mobili, macellazione in azienda, frollatura a secco, trasporto di carcasse, lavorazione di prodotti della pesca, trattamento termico del latte e condizioni di conservazione delle uova. Prevede inoltre un regime transitorio per l’uso delle abbreviazioni "Comunità europea" nei marchi di identificazione fino al 31 dicembre 2028.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 introducendo e chiarendo requisiti igienici specifici per carni, prodotti della pesca, prodotti lattiero-caseari e uova, nonché regole su marchio di identificazione, macelli mobili e trasporto di carcasse.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti nell’Unione europea, con riferimento agli alimenti di origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004. Incide in particolare su macelli, centri di lavorazione della selvaggina, stabilimenti che effettuano frollatura a secco, operatori del settore lattiero-caseario, della pesca e della produzione di uova, nonché sui prodotti importati solo indirettamente per quanto riguarda il marchio di identificazione, che per gli stabilimenti situati fuori dall’Unione non è interessato dalla nuova abbreviazione UE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; alcune disposizioni si applicano dal 9 novembre 2024 e i nuovi requisiti sulla frollatura a secco delle carni bovine dal sesto mese successivo all’entrata in vigore.

Regolamento delegato (UE) 2024/1141: modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004

Il regolamento interviene sulla disciplina igienica degli alimenti di origine animale per aggiornare requisiti tecnici e chiarire taluni profili applicativi del regolamento (CE) n. 853/2004. Le modifiche recepiscono esigenze operative del settore, indicazioni scientifiche dell’EFSA e l’esigenza di coerenza con la normativa UE in materia di sanità animale e controlli ufficiali.

Ambito e finalità

Le modifiche riguardano gli operatori del settore alimentare che lavorano carni, selvaggina, prodotti della pesca, latte, prodotti lattiero-caseari e uova. Il regolamento mira a semplificare alcuni adempimenti, consentire soluzioni tecnologiche o organizzative già diffuse e chiarire i rapporti con altri atti dell’Unione, senza alterare l’impianto generale di igiene previsto dal regolamento (CE) n. 853/2004.

Marchio di identificazione

Nell’allegato II, sezione I, parte B, il punto 8 viene riscritto per precisare che il marchio di identificazione apposto in uno stabilimento situato nell’Unione deve essere ovale e riportare l’abbreviazione dell’Unione europea in una delle lingue ufficiali indicate. Le abbreviazioni ammesse comprendono EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES ed EÚ. Il nuovo punto 8 bis stabilisce inoltre che tali requisiti possono essere sostituiti da un marchio di identificazione speciale ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e delle norme adottate in sua attuazione.

Regime transitorio per le vecchie abbreviazioni

Per attenuare l’onere di adeguamento, l’articolo 2 consente di continuare a utilizzare le abbreviazioni di "Comunità europea" fino al 31 dicembre 2028. I prodotti di origine animale recanti tali marchi, se apposti prima di quella data, possono rimanere sul mercato.

Informazioni sulla catena alimentare e selvaggina

L’allegato II, sezione III, estende espressamente gli obblighi relativi alle informazioni sulla catena alimentare anche ai centri di lavorazione della selvaggina. Gli operatori che gestiscono macelli o centri di lavorazione della selvaggina devono richiedere, ricevere e controllare tali informazioni per gli animali diversi dalla selvaggina selvatica destinati al macello o al centro di lavorazione, con gli adattamenti terminologici conseguenti.

Macelli mobili e riconoscimento

Il regolamento chiarisce il trattamento dei macelli mobili, prevedendo che i macelli parziali mobili debbano operare in cooperazione con strutture permanenti complementari per costituire un macello completo conforme ai requisiti strutturali e tecnici. La precisazione riguarda sia i macelli per ungulati domestici sia quelli per pollame e lagomorfi, e serve a definire meglio il riconoscimento di impianti che combinano parti mobili e permanenti.

Trasferimento eccezionale degli animali verso un altro macello

Nella sezione I, capitolo IV, si stabilisce che gli animali arrivati al macello devono essere macellati senza indebito ritardo, con eventuale riposo per motivi di benessere. Il loro trasferimento diretto a un altro macello è ammesso solo in casi eccezionali, in coerenza con l’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Macellazione presso l’azienda di provenienza

Il nuovo testo del capitolo VI bis disciplina la macellazione presso l’azienda di provenienza per quantitativi limitati di animali, previa autorizzazione dell’autorità competente. La deroga riguarda fino a tre bovini domestici diversi dai bisonti, fino a tre solipedi domestici, fino a sei suini domestici o fino a nove ovini/caprini, escludendo la macellazione d’urgenza. La lettera a) del capitolo viene soppressa.

Frollatura a secco delle carni bovine

Il regolamento introduce una definizione tecnica di "frollatura a secco" e una serie di condizioni minime per lo svolgimento in sicurezza del processo. Le carni bovine possono essere frollate a secco in locali o armadi refrigerati con temperatura superficiale tra -0,5 °C e 3,0 °C, umidità relativa non superiore all’85 % e flusso d’aria tra 0,2 e 0,5 m/s, per un massimo di 35 giorni dalla fine della stabilizzazione post-macellazione.

Sono richiesti ulteriori accorgimenti operativi, tra cui:

  • avvio immediato del processo dopo la stabilizzazione e senza ritardi indebiti nel sezionamento o nel trasferimento;
  • introduzione delle carni solo a condizioni termiche e di umidità già raggiunte;
  • sospensione all’osso o, in caso di ripiani, garanzia di adeguata perforazione e rivoltamento igienico;
  • possibile utilizzo iniziale di un flusso d’aria maggiore;
  • monitoraggio mediante termometri, sonde di umidità e altre attrezzature adeguate;
  • filtrazione o trattamento UV dell’aria a contatto con le carni;
  • rifilatura della crosta in condizioni igieniche.

È inoltre previsto che gli operatori possano applicare combinazioni diverse di parametri o estendere la frollatura ad altre specie, se dimostrano all’autorità competente garanzie equivalenti di sicurezza. Le preparazioni di carne sottoposte a frollatura a secco devono rispettare le medesime condizioni di cui al punto 2 bis.

Trasporto di carcasse, mezzene e quarti

Le nuove regole sul trasporto consentono il carico da un massimo di tre macelli o da un deposito frigorifero che raccoglie direttamente dai macelli. Sono stabiliti obblighi informativi nella dichiarazione dell’operatore, inclusi durata di refrigerazione, ora del primo carico, temperatura superficiale, temperatura ambiente massima durante il trasporto, durata massima del trasporto, data e autorità che ha autorizzato il trasporto.

Prima del primo ricevimento di partite che non raggiungono la temperatura richiesta prima dell’inizio del trasporto, l’operatore di destinazione deve informare l’autorità competente. Il sistema prevede limiti di durata e parametri di temperatura differenziati per specie e per trasporti di 6, 30 o 60 ore, con possibili adeguamenti ai punti di consegna da parte dello Stato membro di destinazione. Il regolamento introduce anche un metodo di riferimento per la misurazione della temperatura superficiale, con misurazioni validate e criteri tecnici specifici per l’inserimento del sensore nelle parti più spesse della carcassa.

Selvaggina d’allevamento e certificazione sanitaria

Per la selvaggina d’allevamento macellata in azienda, il regolamento consente il trasporto al macello o al centro di lavorazione della selvaggina in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo; se il trasporto supera le due ore, è richiesta la refrigerazione, salvo condizioni climatiche idonee. Il certificato sanitario rilasciato dal veterinario ufficiale deve accompagnare l’animale o essere trasmesso in anticipo e attesta esito dell’ispezione ante mortem, corretta macellazione e dissanguamento, oltre a data e ora.

In deroga, l’autorità competente può autorizzare che la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento sia contenuta soltanto nelle informazioni sulla catena alimentare, purché l’azienda non sia in zona soggetta a restrizioni e l’operatore dimostri adeguata competenza in materia di benessere animale e macellazione.

Prodotti della pesca

Per i prodotti della pesca freschi, decongelati o trasformati, il regolamento consente temporanee deviazioni dalle temperature ordinarie quando ciò sia necessario per l’impiego di macchine di affettamento o taglio e per motivi tecnologici. La deroga è limitata al tempo più breve possibile e, in ogni caso, a non più di 96 ore. È però vietata la conservazione e il trasporto a tali temperature non standard.

Latte, colostro e pastorizzazione

Il nuovo testo della sezione IX introduce una maggiore flessibilità probatoria per il trattamento termico del latte crudo e del colostro, soprattutto per specie non bovine o per il latte separato in frazioni diverse prima del trattamento. Quando la prova della fosfatasi alcalina non è adeguata, gli operatori possono dimostrare l’efficacia del trattamento con garanzie e registrazioni basate su procedure HACCP ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Per la pastorizzazione, il regolamento conferma i parametri minimi di 72 °C per 15 secondi o 63 °C per 30 minuti, oppure altre combinazioni tempo/temperatura equivalenti, e mantiene il principio della reazione negativa alla fosfatasi alcalina, salvo i casi in cui il test non sia idoneo, nei quali si applicano approcci HACCP equivalenti.

Uova

Le uova devono essere conservate, nei locali del produttore e fino alla vendita al consumatore, pulite, asciutte, protette dagli odori estranei non intenzionali, dagli urti e dalla luce solare diretta. Il regolamento chiarisce che un’applicazione intenzionale di odori estranei è consentita solo se non è finalizzata a mascherare un odore preesistente, così da distinguere le uova alterate da quelle aromatizzate intenzionalmente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Un’applicazione differita è prevista per una specifica parte dell’allegato, mentre i nuovi requisiti sulla frollatura a secco delle carni bovine operano dopo un periodo transitorio di sei mesi, per consentire agli operatori di adeguarsi o di dimostrare alla competente autorità la sicurezza di approcci alternativi.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento delegato.

Marchio di identificazione e periodo transitorio

L’articolo 2 consente di continuare a usare, fino al 31 dicembre 2028, le abbreviazioni di "Comunità europea" previste dall’allegato II, sezione I, parte B, punto 8, nella versione precedente alla modifica. I prodotti recanti tali marchi, se apposti prima di tale data, possono rimanere sul mercato.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Il punto 3, lettera a), punto iv, numero 1), dell’allegato si applica dal 9 novembre 2024; i nuovi requisiti sulla frollatura a secco delle carni bovine si applicano sei mesi dopo la data di entrata in vigore, secondo i considerando.

Marchio di identificazione e coordinamento con la normativa sanitaria animale

Nell’allegato II, sezione I, parte B, il punto 8 richiede che, se apposto in uno stabilimento nell’Unione, il marchio sia ovale e riporti l’abbreviazione di Unione europea in una delle lingue ufficiali dell’Unione (EC, EU, EL, UE, EE, AE, ES, EÚ). Il nuovo punto 8 bis consente la sostituzione con un marchio di identificazione speciale conforme al regolamento (UE) 2016/429 e alle norme adottate ai sensi dei relativi articoli richiamati.

Informazioni sulla catena alimentare per macelli e centri di lavorazione della selvaggina

L’allegato II, sezione III, è esteso agli operatori che gestiscono centri di lavorazione della selvaggina, i quali devono richiedere, ricevere e controllare le informazioni sulla catena alimentare per tutti gli animali, diversi dalla selvaggina selvatica, avviati o destinati al macello o al centro di lavorazione della selvaggina. Sono adeguati i riferimenti terminologici da "macello" a "macello o centro di lavorazione della selvaggina".

Macelli mobili e riconoscimento degli impianti

Nell’allegato III, sezione I, capitoli II e II della sezione II, si chiarisce che i macelli parziali mobili devono operare in cooperazione con strutture di macellazione permanenti complementari per costituire un macello completo conforme ai requisiti strutturali e attrezzature richiesti. È quindi disciplinata la combinazione tra strutture mobili e permanenti ai fini del riconoscimento.

Movimento eccezionale degli animali verso un altro macello

Il capitolo IV, punto 1, della sezione I è modificato per stabilire che, una volta arrivati al macello, gli animali devono essere macellati senza indebito ritardo, salvo riposo per motivi di benessere. Gli animali presentati alla macellazione devono essere macellati nella stessa struttura e il trasferimento diretto verso un altro macello è consentito solo in casi eccezionali, in coerenza con l’articolo 43, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

Macellazione presso l’azienda di provenienza

Il capitolo VI bis della sezione I è riscritto per estendere la macellazione presso l’azienda di provenienza, non in emergenza, fino a tre bovini domestici diversi dai bisonti, fino a tre solipedi domestici, fino a sei suini domestici o fino a nove ovini/caprini, previa autorizzazione dell’autorità competente e nel rispetto dei requisiti specifici. È soppressa la precedente lettera a).

Frollatura a secco delle carni bovine

Nel capitolo VII della sezione I viene introdotta una definizione normativa di "frollatura a secco" e vengono fissate condizioni tecniche: temperatura superficiale tra -0,5 °C e 3,0 °C, umidità relativa non superiore all’85 %, flusso d’aria tra 0,2 e 0,5 m/s, in locale o armadio dedicato, per un massimo di 35 giorni dalla fine del periodo di stabilizzazione post-macellazione. Sono previste ulteriori prescrizioni su avvio immediato del processo, carico solo a condizioni raggiunte, modalità di sospensione o appoggio, flusso d’aria iniziale, monitoraggio con strumenti adeguati, filtrazione o trattamento UV dell’aria e rifilatura igienica della crosta.

Trasporto delle carcasse e condizioni termiche

Sempre nella sezione I, capitolo VII, il punto 3, lettera b), è riformulato: il trasporto può raccogliere carni da un massimo di tre macelli o da un deposito frigorifero collegato ai macelli; sono previsti requisiti di temperatura per il carico, obblighi di dichiarazione dell’operatore, informazione preventiva all’autorità competente di destinazione e limiti di durata del trasporto fino a 6, 30 o 60 ore secondo specie e condizioni. Sono inoltre introdotte regole sul metodo di misurazione della temperatura superficiale, con metodo di riferimento e misurazioni validate.

Macelli per pollame e lagomorfi

Nella sezione II, capitolo II, si chiarisce che i macelli parziali mobili destinati a pollame o lagomorfi devono operare con strutture permanenti complementari per formare un macello completo conforme ai requisiti tecnici della sezione.

Selvaggina d’allevamento e centri di lavorazione della selvaggina

Nella sezione III, punto 3, si consente il trasporto al macello o al centro di lavorazione della selvaggina in condizioni igieniche soddisfacenti e senza indebito ritardo; se il trasporto supera le due ore, gli animali devono essere refrigerati, salvo condizioni climatiche idonee. È modificato il certificato sanitario che accompagna l’animale e si sopprime la dichiarazione separata dell’operatore, sostituendola con le informazioni sulla catena alimentare. Il punto 3 bis consente, in deroga, che la certificazione di corretta macellazione e dissanguamento sia inclusa solo nelle informazioni sulla catena alimentare, a determinate condizioni, tra cui l’assenza di zona soggetta a restrizioni e la dimostrazione di adeguata competenza dell’operatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2009.

Preparazioni di carne sottoposte a frollatura a secco

Nella sezione V, capitolo III, è introdotto un nuovo punto 6 che impone alle preparazioni di carne sottoposte a frollatura a secco di rispettare i requisiti di cui alla sezione I, capitolo VII, punto 2 bis.

Prodotti della pesca e limiti temporali per temperature non standard

Nella sezione VIII, capitolo VII, i prodotti della pesca freschi, decongelati o trasformati possono essere mantenuti, se necessario per motivi tecnologici, a temperature diverse da quelle ordinarie per consentire affettamento o taglio, ma solo per il periodo più breve possibile e comunque non oltre 96 ore. È espressamente vietata la conservazione e il trasporto a tali temperature.

Latte crudo, colostro e trattamento termico con approccio HACCP

Nella sezione IX, capitolo I, parte I, il punto 3 è riscritto per consentire l’uso di latte crudo o colostro di animali non conformi ai requisiti di base previa autorizzazione, subordinandolo al trattamento termico e, ove applicabile, alla prova negativa della fosfatasi alcalina. Quando tale prova non è adeguata, gli operatori possono fornire garanzie e conservare registri secondo procedure HACCP. Nella sezione IX, capitolo II, parte II, punto 1, lettera a), sono confermati i parametri di pastorizzazione (72 °C per 15 secondi, 63 °C per 30 minuti o combinazioni equivalenti) e si introduce la medesima possibilità di garanzie alternative basate su HACCP.

Uova e odori intenzionalmente applicati

Nella sezione X, capitolo I, il punto 1 è riformulato: le uova devono essere conservate pulite, asciutte, protette dagli odori estranei non intenzionali, dagli urti e dai raggi solari diretti. L’applicazione intenzionale di odori estranei è ammessa solo se non serve a mascherare un odore preesistente.

Come è indicizzato

Materieigiene alimentaresicurezza alimentarealimenti di origine animalebenessere animaleprodotti della pesca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.