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Sentenza

Sentenza del 01/08/2022 n. 3508 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro - Debitore per scoperto di conto corrente - Operazione rilevante ai fini iva - Ingiunzione dell'Autorità giudiziaria - Alternatività iva/registro - Applicazione dell'imposta di registro in misura fissa. Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro (euro 2.555) relativo a un'ordinanza del Tribunale per scoperto di conto corrente. L'Agenzia contestava la decisione della CTP che aveva annullato l'avviso sostenendo, tra l'altro, l'applicabilità dell'art. 8 della Tariffa DPR 131/1986, la proporzionalità dell'imposta di registro e l'irrilevanza del principio di alternatività IVA/registro ritenendo l'operazione non soggetta a IVA.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado. Ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (ord. 21702/2020) secondo la quale una ingiunzione emessa a fronte di uno scoperto di conto corrente costituisce un'operazione rilevante ai fini IVA ex art. 10 DPR 633/1972, anche se in regime di esenzione; ne consegue che si applica l'alternatività IVA/registro e, ricorrendo soggezione teorica all'IVA, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non in misura proporzionale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. 633/1972

    Le operazioni poste a fondamento dell'ingiunzione (recupero scoperto conto corrente) sono rilevanti ai fini IVA ai sensi dell'art. 10, sebbene possano rientrare in regimi di esenzione; la rilevanza IVA determina l'alternatività con l'imposta di registro.

  • art. 8 Tariffa allegata al DPR 131/1986

    art. 8 Tariffa allegata al DPR 131/1986

    L'Agenzia aveva invocato l'applicabilità anche per sentenze non passate in giudicato e la correlata obbligazione solidale; la Commissione non ha ritenuto determinante questo profilo rispetto al principio di alternatività IVA/registro.

  • art. 40 (richiamato dall'Agenzia)

    L'Agenzia ha richiamato l'art. 40 per contestare l'aliquota relativa agli interessi da ritardato pagamento; la Commissione non ha ritenuto essa risolutiva rispetto alla questione principale dell'alternatività.

  • Cass. Ord. 21702/2020

    La Suprema Corte ha affermato che in casi analoghi (ingiunzione per scoperto di conto) si applica l'alternatività tra IVA e imposta di registro e che, essendo l'operazione teoricamente soggetta ad IVA, l'imposta di registro va applicata in misura fissa.

Massime di principio

  • Quando l'ingiunzione giudiziaria riguarda il recupero di uno scoperto di conto corrente, l'operazione è da considerare rilevante ai fini IVA ex art. 10 DPR 633/1972 anche se assoggettata a esenzione; ciò attiva il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
  • Se sussiste una soggezione teorica all'IVA, anche in presenza di esenzione, l'imposta di registro deve essere applicata in misura fissa e non nella misura proporzionale normalmente prevista per atti tipici.
  • In contenziosi simili è utile richiamare la giurisprudenza della Cassazione (es. ord. 21702/2020) per sostenere la tesi della contribuente e contestare avvisi che richiedano la misura proporzionale dell'imposta di registro.
  • Le eccezioni dell'Amministrazione basate su norme tariffarie (es. art. 8 Tariffa DPR 131/1986) o su specifiche aliquote (art. 40) non prevalgono quando il caso ricade nell'alternatività IVA/registro accertata da precedenti giurisprudenziali consolidati.
  • In fase di valutazione del rischio processuale, considerare la possibilità di compensazione delle spese quando la questione è stata oggetto di recente e contrastante interpretazione giurisprudenziale.

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