Cassazione Civile, Ordinanza n. 32175/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Una società proprietaria di un'autovettura riceveva, tramite un assegno circolare emesso su iniziativa del legale rappresentante di un'altra società venditrice, il pagamento del prezzo di vendita di un veicolo poi non restituito all'acquirente. L'acquirente conveniva in giudizio la società venditrice, il suo rappresentante e la proprietaria del veicolo chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento e la restituzione del prezzo, e in via subordinata la condanna della proprietaria a restituire la somma per arricchimento senza causa. I giudici di merito accoglievano la domanda, ritenendo che la società proprietaria avesse trattenuto un pagamento privo di causa dopo la risoluzione del contratto. La ricorrente in Cassazione articolava otto motivi: sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente trasformato la vicenda in un rapporto diverso da quello dedotto, valorizzando un inesistente affidamento dell'acquirente; contestava la rilevanza dell'indagine sulla provvista dell'assegno circolare; censurava l'applicazione dell'art. 1193 c.c. sull'imputazione del pagamento; contestava la qualificazione della società come indicataria o delegataria del pagamento; negava la configurabilità dell'azione di arricchimento senza causa, soprattutto in forma indiretta; lamentava il mancato accoglimento della domanda di manleva/regresso verso gli altri convenuti; e deduceva ultra/extra petizione per avere la Corte d'appello ricostruito la fattispecie in modo difforme da quello del Tribunale. La controricorrente difendeva invece la decisione, sostenendo che la società ricorrente avesse ricevuto un pagamento senza causa, nell'ambito di un'unica vicenda economica collegata alla compravendita dell'auto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo distinti il rapporto di compravendita tra acquirente e società venditrice e quello tra venditrice e proprietaria del veicolo, essi erano intrinsecamente connessi nella vicenda concreta: la somma pagata dall'acquirente, destinata alla società proprietaria per richiesta del venditore, era confluita in favore della ricorrente, che l'aveva incassata; successivamente la causa giustificativa di tale attribuzione era venuta meno per effetto della risoluzione del contratto principale per inadempimento, con conseguente obbligo restitutorio ex arricchimento senza causa/condictio indebiti ob causam finitam. La Corte ha inoltre dichiarato assorbiti i motivi dal primo al quinto, ha reputato inammissibile il motivo sulla manleva perché non colpiva la statuizione processuale di rigetto per omessa pronuncia ma sviluppava solo censure di merito, e ha ritenuto infondato il motivo finale perché la condanna della ricorrente era stata pronunciata a titolo di arricchimento senza causa, coerentemente con la domanda originaria. La ricorrente è stata condannata anche alle spese.
Norme richiamate
art. 82 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dell'assegno circolare e sulla pretesa diligenza nell'indagine della provvista, ma la Corte non ne fonda la decisione
art. 1188 c.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualifica di indicataria; la Corte non accoglie la censura
art. 1193 c.c.
richiamato per l'imputazione del pagamento; la Corte ritiene assorbite e infondate le doglianze correlate
art. 1269 c.c.
richiamato dalla ricorrente per prospettare una delegazione di pagamento tra i soggetti coinvolti
art. 1271 c.c.
richiamato dalla ricorrente sui limiti delle eccezioni opponibili dal delegato al delegatario
art. 1271 c.c.
richiamato dalla ricorrente insieme alla disciplina della delegazione; la Corte non vi riconduce la fattispecie
art. 1388 c.c.
richiamato nel primo motivo per sostenere l'erronea costruzione del rapporto come mandato con rappresentanza
art. 1398 c.c.
richiamato nel primo motivo sul tema della rappresentanza senza potere
art. 1705 c.c.
richiamato nel primo motivo in relazione al mandato senza rappresentanza
art. 2041 c.c.
norma posta a base della domanda subordinata e della condanna per arricchimento senza causa; la Corte la applica ritenendo sussistente un arricchimento privo di causa nella vicenda unitaria
art. 2042 c.c.
richiamato per il requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento; la Corte afferma che va valutato rispetto al rapporto tra acquirente e destinataria del pagamento, non rispetto al diverso rapporto con la venditrice
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia e per pretesa ultra/extra petizione; il motivo è dichiarato inammissibile o infondato a seconda del profilo
art. 1292 c.c.
richiamato sulla solidarietà tra i convenuti e sul regresso
art. 1293 c.c.
richiamato sulla solidarietà passiva e sulle obbligazioni dei condebitori
art. 1299 c.c.
richiamato per il regresso del debitore solidale che ha pagato verso i condebitori
art. 1478 c.c.
richiamato per affermare la validità della vendita di cosa altrui; la Corte ne prende atto nei passaggi del ricorso, ma non lo pone a base della decisione
art. 1476, n. 2, c.c.
richiamato per descrivere l'obbligo del venditore di procurare l'acquisto della proprietà; la violazione può portare a risoluzione, non a un diverso contratto
art. 2697 c.c.
evocato indirettamente nella cornice dell'onere probatorio, ma non decisivo nella ratio
art. 360 c.p.c.
utilizzato per la formulazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315
richiamata per la declaratoria dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'azione di arricchimento senza causa può essere accolta quando, nell'ambito di un'unica vicenda economica, un soggetto abbia ricevuto un'attribuzione patrimoniale priva di causa attuale a seguito del venir meno della giustificazione originaria, anche se i rapporti negoziali sottostanti sono formalmente distinti ma funzionalmente connessi.
- Ai fini della sussidiarietà dell'azione ex art. 2042 c.c., il raffronto va compiuto rispetto al rapporto tra attore e convenuto effettivamente arricchito; la presenza di rimedi esperibili in un diverso rapporto contrattuale non esclude di per sé l'azione verso il soggetto che abbia trattenuto l'utilità senza causa.
- La ripetizione dell'indebito o l'azione di arricchimento non vengono meno per il solo fatto che il pagamento sia transitato attraverso strumenti negoziali o bancari formalmente corretti, se la causa giustificativa dell'attribuzione è successivamente caduta.
- Non può censurarsi utilmente la sentenza di merito lamentando violazioni di legge astratte se la doglianza mira in realtà a una diversa ricostruzione fattuale della vicenda e a una frammentazione dei rapporti economici già considerati inscindibilmente collegati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per omessa pronuncia o manleva deve colpire la specifica statuizione processuale resa dal giudice; è inammissibile se, invece di censurare il rilievo sul rito, sviluppa soltanto questioni di merito non corrispondenti alla decisione impugnata.
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