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Sentenza

Sentenza n. 2467/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento della illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Anacapri sulla istanza del 24 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202502021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale del 3 dicembre 2025 che ha accertato la regolarità urbanistico-edilizia del mutamento di destinazione d'uso e del frazionamento dell'intero complesso immobiliare

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio trae origine dal precedente ricorso sul silenzio promosso da un comproprietario nei confronti del Comune di Anacapri, affinché l'amministrazione verificasse la legittimità edilizia e urbanistica di un soppalco asseritamente abusivo realizzato nell'appartamento comune. Il fratello del ricorrente aveva proposto, in via incidentale e condizionata, una distinta domanda avverso il silenzio formatosi su una propria istanza del 17 settembre 2024, diretta a ottenere la verifica della legittimità dell'intero fabbricato, con riguardo al mutamento di destinazione d'uso e al frazionamento asseritamente realizzati sine titulo. Con la sentenza n. 5930/2025 il TAR aveva accolto entrambe le domande sul silenzio, ordinando al Comune di svolgere gli accertamenti e di adottare provvedimenti espressi e motivati. Il Comune, con atto del 3 dicembre 2025, ha confermato gli abusi relativi al singolo appartamento, già oggetto di ingiunzione di demolizione, e ha invece escluso gli abusi denunciati dal comproprietario con riferimento all'intero complesso immobiliare, ritenendo legittimamente autorizzati e urbanisticamente regolari il mutamento di destinazione d'uso e il frazionamento. Con atto depositato il 22 dicembre 2025, qualificato come "istanza di riesame – motivo aggiunto", il comproprietario ha contestato il provvedimento comunale, chiedendone sostanzialmente la caducazione e censurandone i presupposti di fatto e di diritto. Il Comune non si è costituito; il comproprietario già ricorrente principale ha eccepito l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'atto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'atto depositato il 22 dicembre 2025. La domanda era sostanzialmente diretta all'annullamento di un provvedimento amministrativo sopravvenuto e, pertanto, avrebbe dovuto essere notificata tempestivamente al Comune, quale amministrazione emanante, oltre che al controinteressato. La mancata notificazione dell'atto al Comune determina l'inammissibilità della domanda, rendendo assorbite le ulteriori questioni processuali e di merito prospettate. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    la pronuncia giudiziale non impinge sulla “sostanziale fondatezza” della pretesa delle parti ricorrenti, essendo demandata alla Amministrazione la effettuazione dei necessari “adempimenti istruttori”

    Nel precedente giudizio sul silenzio, il giudice aveva ordinato all'amministrazione di svolgere gli accertamenti e di adottare un provvedimento espresso, senza anticipare la fondatezza sostanziale delle pretese edilizie.

  • art. 117 c.p.a.

    È richiamato quale rito utilizzato nel precedente giudizio per contestare il silenzio-inadempimento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio sul silenzio, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto dal giudice, le contestazioni dirette a caducare tale provvedimento costituiscono una domanda di annullamento e non possono essere introdotte validamente mediante un atto non notificato all'amministrazione emanante e al controinteressato.
  • La mancata notificazione all'amministrazione dell'atto processuale che mira all'annullamento di un suo provvedimento determina l'inammissibilità della relativa domanda, restando assorbite le questioni di rito e di merito non esaminate.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'ordine giudiziale di svolgere accertamenti e adottare un provvedimento espresso non implica una valutazione anticipata sulla fondatezza sostanziale della pretesa amministrativa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoTitoli abilitativi edilizi
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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