Cassazione Penale, Sentenza n. 11241/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Luciano Righi era stato condannato per furto con destrezza in una tabaccheria, per essersi appropriato di 9 biglietti "Gratta e Vinci" sottratti da sotto il bancone. Ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 179 e 429 c.p.p., lamentando che nel decreto di citazione per l'appello fosse omesso l'avviso che il giudizio si sarebbe svolto in camera di consiglio secondo la normativa emergenziale e che non fosse informato della possibilità di richiedere la trattazione orale; (2) vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che i precedenti penali dell'imputato fossero remote nel tempo e non dovevano ostacolare il riconoscimento della tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale (art. 23-bis dl. 137/2020, comma 4, esteso dall'art. 16 d.l. 228/2021) non imponga un avviso specifico all'imputato circa la facoltà di richiedere la trattazione orale: la richiesta deve essere formulata per iscritto dal difensore entro il termine perentorio di 15 giorni prima dell'udienza, per cui nessuna omissione formale sussisteva. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non specifica: la Corte territoriale aveva valutato il modico valore della refurtiva (già considerato per l'attenuante) e, soprattutto, la esistenza di precedenti ostativi che assorbivano la valutazione sulla tenuità; la valutazione discrezionale del giudice di merito, nei limiti dell'art. 133 c.p., non è stata viziata da carenze motivazionali rilevanti. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata per la mancata indicazione dell'udienza, ma la Corte non lo ritiene violato alla luce delle specifiche disposizioni emergenziali che regolano la richiesta di trattazione orale
art. 429 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla forma del decreto di citazione; la Corte ritiene che la disciplina emergenziale prevalente renda ininfluente l'assenza dell'avviso contestato
art. 23-bis dl. 137/2020 (comma 4)
"La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine con le medesime modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza"
La Corte interpreta questa norma nel senso che non è dovuto un avviso specifico all'imputato circa la facoltà di optare per la trattazione orale; la possibilità è esercitabile tramite il difensore con istanza scritta entro il termine perentorio, e dunque l'assenza di un avviso formale non costituisce vizio
art. 16 d.l. 228/2021
Norma riferita per l'estensione dell'efficacia delle disposizioni emergenziali fino al 31.12.2022; la Corte la considera rilevante per l'applicabilità dell'art. 23-bis al procedimento in esame
art. 131-bis cod. pen.
Norma che disciplina la causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Corte territoriale ha valutato che, pur sussistendo modico valore della refurtiva, i precedenti dell'imputato ostano all'applicazione della causa e la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del merito
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri per la determinazione della pena; la Corte di merito ha esercitato il potere discrezionale di valutazione nei limiti di tali criteri, valutazione ritenuta insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità per colpa del ricorrente, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in euro 3.000,00
Massime di principio
- In presenza di norme emergenziali che disciplinano la trattazione orale (es. art. 23-bis dl. 137/2020), l'onere di richiedere l'udienza pubblica grava sul difensore entro il termine perentorio: l'assenza di un avviso formale da parte del giudice non costituisce automaticamente vizio procedurale
- Per ottenere il riconoscimento della non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è necessario non solo il modico valore del bene, ma anche l'assenza di precedenti ostativi; la sola distanza temporale dei precedenti non è sufficiente a escluderne la rilevanza se la loro natura è incompatibile con la tenuità
- Le valutazioni di merito del giudice dell'appello sul riconoscimento di circostanze attenuanti o cause di non punibilità sono sindacabili dalla Cassazione solo se viziate da specifica illogicità o carenza motivazionale; doglianze generiche o meramente assertive sono spesso ritenute inammissibili
- Ricorsi che non esplicitano in modo circostanziato il nesso tra i fatti contestati e gli elementi di diritto (es. relazione temporale e logica dei precedenti con la tenuità) rischiano l'inammissibilità per mancata specificità
- La presentazione di un ricorso in Cassazione con profili di colpa o superficialità può comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare attentamente l'ammissibilità e la specificità dei motivi prima di proporre gravame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11211/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11212/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11213/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11214/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11215/2023 del 16/03/2023
- Sentenza penale · 16 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 11216/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →