Cassazione Penale, Sentenza n. 28740/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso straordinario per errore di fatto deduceva in primo luogo un errore nel calcolo del termine di 30 giorni per proporre ricorso per cassazione (la Corte di Cassazione aveva ritenuto scaduto il 7/04/2021 mentre il ricorrente sosteneva che, posto che febbraio 2021 ha 28 giorni, il termine scadesse il 12/04/2021 e il ricorso depositato il 10/04/2021 fosse dunque tempestivo). Inoltre si riproponevano i motivi del ricorso per cassazione contro la riforma in appello che aveva trasformato un'assoluzione in condanna per calunnia: 1) censura sulla prescrizione e sulla non applicabilità di periodi di sospensione correlati alla pandemia; 2) mancata verifica della veridicità di un esposto del 11/7/2013; 3) violazione dell'art. 603 c.p.p. e vizio di motivazione per il mancato esame/riassunzione di prove dichiarative decisive in appello; 4) violazioni in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. e 368 c.p. per avere riformato l'assoluzione nonostante la prova della veridicità della denuncia.
La decisione
Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso straordinario per errore di fatto e ha revocato la sentenza della Corte di Cassazione del 21/09/2021 che aveva dichiarato tardivo il ricorso per cassazione. Il Collegio ha ritenuto corretta la calcolazione del termine: febbraio 2021 ha 28 giorni e il termine di 30 giorni scadeva il 12/04/2021, per cui il deposito del 10/04/2021 era tempestivo. Sul merito del ricorso per cassazione il Collegio ha poi esaminato i motivi: la maggior parte delle censure (compresa quella sulla non applicabilità della sospensione per pandemia e quella concernente l'esposto del 2013) sono state ritenute manifestamente infondate; il motivo relativo alla mancata rinnovazione delle testimonianze in appello non era manifestamente infondato e dunque ha 'incardinato' il rapporto processuale, ma al momento della decisione il reato risultava già prescritto: pertanto si è disposta la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, pur confermando le statuizioni civili. In sintesi: revoca della precedente decisione della Cassazione sul punto della tardività, esame del ricorso di merito con esito negativo (salvo l'incardinamento per il motivo sulla rinnovazione), estinzione del reato per prescrizione e mantenimento delle responsabilità civili.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen., comma 4
Consente alla Corte di cassazione, se accoglie il ricorso straordinario per errore di fatto, di adottare provvedimenti necessari per correggere l'errore; la decisione adottata può sostituire interamente la precedente pronuncia viziata senza necessità di doppia fase procedurale
art. 603 cod. proc. pen. (e comma 3-bis)
Imposta l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale solo per le prove dichiarative la cui attendibilità intrinseca sia specificamente contestata dal pubblico ministero e che siano decisive per la riforma dell'assoluzione; l'obbligo non comporta la rinnovazione integrale ma una mirata assunzione delle testimonianze indicate come decisive
artt. 192 e 530 cod. proc. pen.
Riferiti in relazione ai limiti della sindacabilità, la Cassazione può verificare vizi logici o contraddizioni della motivazione ma non riemettere valutazioni di merito sulla capacità probatoria delle prove
art. 368 cod. pen.
Censurato dagli appellanti come titolo di vizio ma la Corte lo ha considerato nell'ambito delle valutazioni di legittimità senza ritenere sussistente profilo autonomo idoneo a riformare
art. 578 cod. proc. pen.
Prevede che le statuizioni civili possano essere confermate anche se il giudizio penale si estingue per prescrizione; applicata in modo da mantenere la responsabilità civile nonostante l'estinzione del reato
art. 157 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla prescrizione; la Corte non ha ritenuto operante nel senso evocato dai ricorrenti le conseguenze dedotte
art. 83, comma 2, D.I. n. 18 del 2020 (convertito con L. n. 27 del 2020)
La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza epidemiologica opera anche sui termini per proporre appello e, quindi, determina l'allungamento dei termini di prescrizione rilevanti per il calcolo dei termini processuali
art. 581 cod. proc. pen.
Richiesta dal Collegio come parametro per valutare i contenuti e la specificità delle ragioni di appello del pubblico ministero quando si chiede la rinnovazione delle prove dichiarative
Massime di principio
- Il termine processuale di 30 giorni va calcolato tenendo conto dei giorni effettivi dei mesi (es. febbraio con 28 giorni). Errori aritmetici nel conteggio possono giustificare il ricorso straordinario per errore di fatto
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. può essere efficace per correggere evidenti errori di fatto della Corte di cassazione e può portare alla revoca della precedente pronuncia e alla sua sostituzione
- La sospensione dei termini disposta per l'emergenza pandemica (D.I. 18/2020 e conversione) ha incidenza anche sui termini di impugnazione e sui termini utili ai fini della prescrizione; va sempre verificata l'operatività di tali sospensioni nel periodo rilevante
- In caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria il giudice d'appello ha un onere di motivazione rafforzata; se la riforma si fonda su una diversa valutazione delle stesse prove dichiarative, può scattare l'obbligo di rinnovazione parziale delle testimonianze decisive quando la loro attendibilità intrinseca sia specificamente contestata
- La Corte di legittimità ha competenza limitata a vizi di motivazione e logica; non può sostituirsi al giudice di merito nel rinnovare la valutazione della capacità probatoria delle prove, salvo illogicità manifeste
- Se il reato risulta prescritto, la responsabilità penale si estingue ma le statuizioni civili possono essere confermate e resistere all'estinzione del processo penale
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