Sentenza n. 3021/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: a) della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo avente n.Cat.-OMISSIS-, datata 24.02.2025, emessa dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecco, priva di traduzione, tesa al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio del ricorrente, notificata a mani in data 24.02.2025; b) del provvedimento avente n.Cat.-OMISSIS- datato 08.05.2025 emesso dalla Questura di Lecco, privo di traduzione, contenente il rigetto dell’istanza presentata a mezzo kit postale dal ricorrente, tesa al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, notificato a mani in data 22.05.2025; c) di ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalle suindicate determinazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento di rigetto
Esito
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia per motivi di studio e iscritto a un corso di laurea magistrale presso un politecnico, aveva ottenuto negli anni il rinnovo del permesso di soggiorno e aveva superato complessivamente 13 dei 15 esami previsti dal corso. La Questura di Lecco, con comunicazione di avvio del procedimento del 24 febbraio 2025, aveva preannunciato il rigetto dell'istanza di rinnovo ritenendo che il ricorrente non avesse superato almeno due esami nell'anno 2024. Con decreto notificato il 22 maggio 2025, il rinnovo era stato negato rilevando che il ricorrente non avrebbe sostenuto esami nell'anno accademico 2023/2024. Il ricorso chiedeva l'annullamento degli atti, lamentandone altresì l'assenza di traduzione. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha riferito che il ricorrente aveva presentato anche una domanda di protezione internazionale il 3 luglio 2025, successivamente rinunciata il 13 marzo 2026. A seguito dell'ordinanza cautelare e degli incombenti istruttori disposti dal TAR, la Questura ha rivalutato la posizione e ha rinnovato il permesso di soggiorno per motivi di studio fino al 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il ricorrente ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di studio, cioè il bene della vita perseguito con il ricorso. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i vizi dedotti contro la comunicazione di avvio e il diniego, né la questione relativa alla mancata traduzione. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della particolarità della vicenda procedimentale, connessa alla presentazione e alla successiva rinuncia alla domanda di protezione internazionale.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 286/1998
Non ha dimostrato di aver superato almeno 2 esami di profitto nell’anno 2024.
La disposizione è stata richiamata dalla Questura quale base normativa del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione concreta per effetto della cessazione della materia del contendere.
artt. 44-bis, 45 e 46 d.P.R. 394/1999
Non ha dimostrato di aver superato almeno 2 esami di profitto nell’anno 2024.
Le disposizioni sono state richiamate dalla Questura a sostegno del rigetto dell'istanza di rinnovo; il giudice non ha formulato una specifica interpretazione, non decidendo la controversia nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo che le parti sono state sentite in camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente; il testo richiama l'istituto ma non indica espressamente il comma applicato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento che attribuisce al ricorrente il bene della vita perseguito con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere, rendendo attuale l'assenza di interesse alla decisione sui vizi originariamente dedotti.
- Quando il bene della vita richiesto è stato conseguito nel corso del giudizio, il giudice può definire la controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l'atto iniziale.
- La regolazione delle spese può essere compensata in presenza di una vicenda procedimentale caratterizzata da circostanze particolari, valutate dal giudice come idonee a giustificare la compensazione.
Come è indicizzato
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