Ordinanza n. 4252/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - del provvedimento del Comune di Bagnoregio del 18 giugno 2026, notificato il 19 giugno 2026, recante “divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi inerente la Sala del Commiato Speranza”; - del provvedimento del Comune di Bagnoregio del 25 giugno 2026, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990; B) per la condanna del Comune al risarcimento del danno conseguente all’illegittimità dei provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi relativo alla Sala del Commiato Speranza, limitatamente al servizio di casa funeraria, nonché rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale del 18 giugno 2026, notificato il 19 giugno 2026, con cui le era stato vietato di proseguire l’attività e imposto di rimuovere gli eventuali effetti dannosi, nonché il successivo diniego di annullamento in autotutela del 25 giugno 2026. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà conto della prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile connesso alla sospensione dell’attività, inclusa l’incidenza sulla clientela e sulla collettività.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Le allegazioni della ricorrente non hanno comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha rilevato che la società non svolge un servizio di pubblico interesse e che la sospensione dell’attività meramente privatistica di casa funeraria, nelle more dell’adeguamento dei locali alle prescrizioni comunali, non determina un pregiudizio irreparabile per la collettività. Il divieto non riguarda integralmente l’attività, poiché resta consentito il servizio di sala del commiato senza esposizione della salma. Non è stato inoltre provato lo sviamento della clientela, considerato che tale servizio rappresentava negli ultimi anni poco meno del 50% del fatturato complessivo; l’eventuale danno economico sarebbe comunque risarcibile per equivalente e non inciderebbe sulla fiducia e credibilità commerciale della società. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 10 febbraio 2027. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con particolare riferimento alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 21-nonies l. 241/1990
È indicato quale base normativa dell’istanza di annullamento in autotutela respinta dal Comune; l’ordinanza non esamina nel merito la legittimità del diniego.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera allegazione di conseguenze economiche derivanti dalla sospensione dell’attività non è sufficiente quando il danno sia risarcibile per equivalente.
- Quando il provvedimento incide soltanto su una parte dell’attività economica e lascia proseguire servizi distinti, la valutazione del periculum deve essere riferita all’effettiva portata residua del divieto e non alla complessiva attività dell’operatore.
- La sospensione di un’attività meramente privatistica non può essere giustificata, sotto il profilo del pregiudizio alla collettività, dalla sola esigenza di assicurare la continuità del servizio, ove non si tratti di un servizio di pubblico interesse.
- Il rischio di sviamento della clientela deve essere adeguatamente provato; in mancanza di prova, e ove l’eventuale pregiudizio economico sia riparabile per equivalente senza compromettere la reputazione commerciale, non sussiste il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1466/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1416/2026 - Roma, Sezione 5
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 1421/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4228/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4230/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 30 lug 2026Ordinanza n. 4231/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →