Cassazione Penale, Sentenza n. 27958/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura sorveglianza)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto la revoca di un'ordinanza del Presidente del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibili le richieste di affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare e semilibertà. Il giudice della sorveglianza aveva dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo non previsto dall'ordinamento il rimedio della revoca di un'ordinanza divenuta definitiva e affermando che il difensore poteva piuttosto proporre una nuova istanza di benefici penitenziari. Nel ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione degli artt. 69 e segg. ord. pen. e 666 c.p.p., sostenendo che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza sarebbero sempre revocabili e modificabili, anche se definitivi, in presenza di nuovi elementi o errori di fatto; si richiamava la sopravvenienza di un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rideterminato la pena, escludendo la recidiva erroneamente ritenuta in cognizione; 2) vizio di motivazione apparente, per avere il tribunale omesso di esaminare gli elementi nuovi e l'asserito errore di fatto, limitandosi ad affermazioni apodittiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi. Ha riconosciuto, in astratto, che i provvedimenti della magistratura di sorveglianza sono revocabili anche se definitivi quando sopravvengano una diversa situazione di fatto o errori di fatto; tuttavia ha escluso che tale principio fosse applicabile al caso concreto, perché l'istanza non mirava a far accertare la sopravvenienza di un diverso presupposto fattuale del precedente provvedimento, ma a ottenere una rivalutazione della condizione ostativa della recidiva alla luce di un nuovo provvedimento esecutivo. La Corte ha precisato che una simile rivalutazione non è effettuabile senza un nuovo ordine di esecuzione che ricostruisca in modo preciso e attualizzato la posizione giuridica del condannato. Ha quindi ritenuto corretto che il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., avesse sostanzialmente reputato manifestamente infondata l'istanza, trattandosi di richiesta di revoca di un provvedimento irrevocabile fuori dai casi consentiti, e avesse indicato la via della nuova istanza. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 69 ord. pen.
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della revocabilità dei provvedimenti di sorveglianza; la Corte ne accoglie il riferimento solo in via astratta, ma esclude l'applicazione al caso concreto.
art. 666 c.p.p.
Consente al presidente del tribunale di sorveglianza di dichiarare manifestamente infondata l'istanza nella sostanza, anche se il dispositivo usa una diversa formula formale.
art. 54-quater ord. pen.
Menziomato come base della rivalutazione della condizione ostativa della recidiva a seguito di sopravvenienza di un nuovo provvedimento giurisdizionale.
art. 99 c.p.
La recidiva è indicata come condizione ostativa la cui incidenza era stata erroneamente considerata in cognizione e poi eliminata in esecuzione.
art. 69 e seg. ord. pen.
Invocati per sostenere la generale revocabilità dei provvedimenti di sorveglianza, anche se definitivi, in presenza di nuovi elementi o errori di fatto.
Massime di principio
- I provvedimenti della magistratura di sorveglianza possono essere revocati o modificati anche se divenuti definitivi, quando sopravvenga una diversa situazione di fatto rispetto a quella posta a base della decisione o emerga un errore di fatto rilevante.
- Tale principio non si applica automaticamente a ogni richiesta che faccia leva su un successivo provvedimento del giudice dell'esecuzione: se la domanda mira a una nuova valutazione della posizione giuridica del condannato, occorre un nuovo ordine di esecuzione che ricostruisca in modo attuale e preciso il quadro esecutivo.
- La richiesta di revoca di un provvedimento di sorveglianza irrevocabile è inammissibile o comunque manifestamente infondata quando lo strumento processuale corretto è la proposizione di una nuova istanza fondata su elementi attualizzati.
- Ai fini del controllo di legittimità, non è censurabile la motivazione che, pur sintetica, chiarisca sostanzialmente la ragione della manifesta infondatezza e l'esistenza di un rimedio alternativo corretto.
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