Cassazione Civile, Ordinanza n. 31062/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario confinante aveva agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile sul fondo della vicina, deducendo sia un titolo negoziale richiamato nell'atto di donazione del proprio fondo, sia l'intervenuto acquisto per usucapione in ragione dell'uso protratto, visibile, continuo e pacifico del passaggio su una stradella o spiazzo che consentiva l'accesso al proprio fondo. La convenuta aveva sostenuto che non vi fosse interclusione del fondo e che mancassero i presupposti della servitù. La Corte d'appello aveva ritenuto non provata la costituzione negoziale, ma aveva accolto la domanda per usucapione. La proprietaria del fondo servente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) vizio di motivazione, deducendo che la Corte territoriale aveva valorizzato in modo generico e illogico le prove testimoniali e la CTU, senza verificare attendibilità, periodo, estensione e modalità del passaggio; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1061, 1158 e 1051 c.c., sostenendo che mancava una vera e propria stradella, che si trattava al più di un cortile/spiazzo e che non erano provati i requisiti dell'apparenza, della visibilità, della permanenza e della specifica destinazione richiesti per l'usucapione della servitù.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della notifica del ricorso, perché la notifica effettuata a un luogo diverso dal domicilio eletto era al più nulla e tale nullità risultava sanata dalla costituzione del controricorrente. Quanto al primo motivo, ha rilevato che esso si risolveva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e comunque che la Corte d'appello aveva effettivamente motivato sull'esistenza dei requisiti dell'usucapione della servitù. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura era formulata in modo non specifico, perché non indicava quali affermazioni in diritto della sentenza contrastassero con le norme invocate, e comunque mirava anch'essa a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio. In dispositivo, nonostante l'enunciazione di inammissibilità nella motivazione, il P.Q.M. riporta il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
La notifica del ricorso effettuata in un luogo diverso dal domicilio eletto non è inesistente ma, al più, nulla; la nullità è sanata dalla costituzione dell'intimato.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Il motivo fondato su un vizio di motivazione formulato secondo un paradigma non più attuale è inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
art. 1061 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti dell'apparenza della servitù; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per tentativo di rivalutazione del merito.
art. 1158 c.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare l'usucapione della servitù; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle prove.
art. 1051 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che si trattasse di un cortile/spiazzo non suscettibile di servitù di passaggio; la Corte ha rilevato la mancanza di specificità della doglianza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di attendibilità dei testimoni e la scelta, da parte del giudice di merito, delle prove ritenute più idonee a sorreggere la decisione, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi ancora rilevanti.
- La censura per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme invocate, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa del vizio.
- La notifica del ricorso per cassazione eseguita a un indirizzo diverso dal domicilio eletto è, in mancanza di altri elementi, una nullità sanabile mediante la costituzione della parte destinataria.
- L'usucapione di una servitù richiede che il giudice di merito accerti in fatto la sussistenza dei requisiti di visibilità, permanenza e specifica destinazione delle opere, ma tale accertamento non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non meramente apparente.
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