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Sentenza

Sentenza n. 1941/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere ritenute abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 7 del 16 febbraio 2023, notificata il 1° marzo 2023, relativa a manufatti situati su terreni della ricorrente. Hanno dedotto, in primo luogo, che il coniuge era stato erroneamente considerato comproprietario, poiché gli immobili non ricadevano nella comunione legale. Nel merito hanno contestato l’ordine sotto i profili della violazione dell’affidamento incolpevole, dell’eccesso di potere e del difetto d’istruttoria, della violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, della sproporzionalità e della violazione del giusto procedimento. In particolare, hanno sostenuto che le strutture erano preesistenti al 1940 e che il Comune non aveva valutato le osservazioni procedimentali del 30 dicembre 2022, nelle quali erano state ricostruite le vicende proprietarie e le caratteristiche dei manufatti. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per mancata impugnazione di un atto successivo relativo alla sanzione pecuniaria e ha contestato nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza assorbente della censura relativa alla mancata valutazione delle osservazioni procedimentali. È risultato pacifico, anche per ammissione del Comune, che le osservazioni erano state acquisite il 30 dicembre 2022, ma l’ordinanza affermava erroneamente che non fossero state presentate. Inoltre, il provvedimento non esponeva ragioni idonee a far comprendere perché le deduzioni fossero state disattese o ritenute irrilevanti: si limitava ad affermare la necessità del titolo edilizio e la sua mancanza. L’omissione ha compromesso non solo la partecipazione procedimentale, ma anche l’adeguata acquisizione e valutazione del materiale istruttorio. Gli altri motivi sono stati assorbiti. È stata respinta l’eccezione comunale d’improcedibilità: l’annullamento dell’ordine presupposto determina, secondo il Collegio, l’automatica caducazione dell’atto sanzionatorio conseguente, secondo lo schema dell’invalidità caducante. L’ordinanza n. 7 del 16 febbraio 2023 è stata annullata; il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 241/1990

    come noto, l’obbligo previsto dall’art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241, di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all’amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 3 della medesima legge, l’esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall’amministrazione attraverso la motivazione dell’atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative

    L’amministrazione deve esaminare le memorie e i documenti presentati nel procedimento e rendere percepibili nella motivazione le ragioni per cui non si adegua alle deduzioni partecipative. Non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento, ma deve risultare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    come noto, l’obbligo previsto dall’art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241, di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all’amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 3 della medesima legge, l’esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall’amministrazione attraverso la motivazione dell’atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative

    Il dovere di motivazione, coordinato con quello di esaminare le memorie procedimentali, richiede che l’atto conclusivo renda comprensibili le ragioni dell’eventuale irrilevanza attribuita alle deduzioni del privato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    limitandosi a dare per assodato che le opere de quibus necessitassero di titolo edilizio e che la mancanza di questo giustificasse l’ordinanza di demolizione.

    Nel caso deciso, l’affermazione della necessità del titolo edilizio e della sua mancanza non ha compensato l’omessa valutazione delle osservazioni presentate dagli interessati; l’ordinanza di demolizione è stata annullata per tale deficit partecipativo e istruttorio.

Massime di principio

  • Nel procedimento amministrativo, l’obbligo di esaminare memorie e documenti non comporta la confutazione analitica di ogni singolo argomento, ma impone una valutazione effettiva del materiale introdotto dal privato e una motivazione che renda comprensibili le ragioni per cui le deduzioni non hanno modificato l’esito del procedimento.
  • L’affermazione nell’atto conclusivo che non siano state presentate memorie, quando risulti invece che le osservazioni sono state tempestivamente acquisite, vizia il provvedimento se queste non sono state valutate e l’atto non consente di comprendere le ragioni del loro eventuale rigetto.
  • L’annullamento dell’atto presupposto comporta l’automatica caducazione dell’atto sanzionatorio consequenziale quando il primo costituisca presupposto necessario del secondo, secondo lo schema dell’invalidità caducante.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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