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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08300/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 81, comma secondo, c.p., relativamente a più condotte contestate all'interessato: una condanna per detenzione a fine di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/1990, episodio del 4/12/2019) e successive condanne per associazione finalizzata allo spaccio (art. 74 D.P.R. 309/1990) e plurime condotte di spaccio commesse tra il 2012 e il 2022. Il ricorrente, tramite difensore, lamentava vizio di motivazione perché il provvedimento avrebbe fondato il rigetto sulla sola distanza temporale senza motivare adeguatamente e senza valutare lo stato di tossicodipendenza, che a suo dire avrebbe sostenuto l'esistenza di un disegno criminoso unitario.

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate: il Tribunale aveva valutato correttamente, secondo i criteri giurisprudenziali, gli indici per la continuazione (in particolare la rilevanza del lungo intervallo temporale, la diversa modalità e il contesto estraneo della prima condotta rispetto alle successive), escludendo l'unicità del disegno criminoso. Quanto allo stato di tossicodipendenza, il Collegio ha ricordato che tale circostanza assume rilievo probatorio solo se adeguatamente allegata dalla difesa; poiché l'istanza originaria era generica e priva di allegazioni sul punto, il giudice non era tenuto a motivare specificamente su tale elemento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La norma richiede l'esistenza di un univoco 'disegno criminoso' ideativo che colleghi le plurime condotte; il Tribunale deve valutare tempi, modalità e omogeneità delle violazioni per desumere l'unità di ideazione. Non basta la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere.

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma sanzionatoria sulla detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, qui richiamata in relazione alla prima condotta contestata.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, richiamata in relazione alle condotte associative successive e funzionali allo spaccio.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il riferimento normativo alla tossicodipendenza incide sul piano probatorio: lo stato di tossicodipendenza può essere valutato dal giudice quale indicatore dell'unità di ideazione ma solo se la difesa lo allega e sottopone a prova; non determina di per sé il riconoscimento automatico della continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a titolo di ammenda per la responsabilità nella proposizione di un ricorso inammissibile o infondato; qui applicato per irrogare l'importo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) è necessario che emerga una unità di ideazione iniziale: il giudice valuta tempi, modalità, omogeneità del bene giuridico protetto e condizioni di tempo e luogo; non è sufficiente la generale tendenza del soggetto a delinquere.
  • La ridotta distanza temporale tra reati, modalità omogenee e contesto unificato sono indici favorevoli alla continuazione; un consistente intervallo temporale, salvo giustificazioni, è indicatore contro l'esistenza di un disegno criminoso unitario.
  • Lo stato di tossicodipendenza può concorrere all'accertamento dell'unità di ideazione soltanto se adeguatamente allegato e documentato dalla difesa; in mancanza di allegazioni specifiche il giudice non è obbligato a motivare sul punto.
  • Le istanze generiche e prive di elementi di fatto astrattamente idonei all'accoglimento non impongono l'obbligo di motivazione da parte del giudice; la carenza di allegazioni probatorie rende ininfluenti doglianze rimaste generiche.
  • In sede di impugnazione è possibile l'inammissibilità del ricorso se le doglianze sono manifestamente infondate; il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie per ricorso improcedibile o temerario ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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