Cassazione Civile, Ordinanza n. 33987/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato d'ufficio la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, coincidente con l'annullamento in autotutela del decreto di espulsione e con il rilascio del ricorrente. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile e non ha pronunciato sulle spese, poiché la Prefettura intimata non aveva svolto attività difensiva in cassazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino di nazionalità ghanese ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice di pace di Palermo che aveva rigettato la sua opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso il 29 marzo 2019. Nel corso del giudizio di legittimità, egli ha depositato memoria rappresentando che il Prefetto aveva successivamente annullato in autotutela il decreto di espulsione con provvedimento del 19 maggio 2019 e che, nello stesso giorno, era stato rilasciato. La questione sottoposta alla Corte si è quindi ridotta alla verifica dell'interesse attuale alla decisione sul ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione diviene inammissibile quando, per effetto di un fatto sopravvenuto, venga meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sulla controversia.
- L'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, accompagnato dal venir meno degli effetti pregiudizievoli per il ricorrente, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
- In mancanza di attività difensiva della parte intimata, la Corte può omettere la statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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