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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14830/2023 del 26/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Il creditore aveva intimato il pagamento, con atto di precetto notificato nel 2013, di un residuo credito derivante da un precedente titolo giudiziale e delle spese per la redazione del precetto, assumendo che la precedente esecuzione mobiliare fosse stata solo parzialmente fruttuosa. La società debitrice aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il creditore avesse errato nel quantificare i compensi del precetto applicando le tariffe del d.m. 127/2004, mentre avrebbero dovuto applicarsi i parametri forensi del d.m. 140/2012. Il giudice di merito aveva ritenuto che il titolo esecutivo fosse anteriore al d.m. 140/2012 e che, quindi, dovesse rilevare la disciplina in vigore alla data di pubblicazione della sentenza posta a base del precetto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il creditore ha denunciato violazione di legge, sostenendo che i compensi del precetto, essendo accessori al titolo esecutivo, dovevano essere liquidati in base alla normativa vigente quando era stato formato il titolo giudiziale, e non a quella vigente al momento della notifica del precetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura, confermando che l'esecuzione forzata è un processo autonomo rispetto a quello di cognizione e che il precetto è atto prodromico all'esecuzione; perciò, ai fini della liquidazione delle spese del precetto, rileva il momento di redazione e notificazione dell'atto, non la data di formazione del titolo esecutivo. Poiché il precetto era stato notificato nel 2013, correttamente il giudice di merito aveva applicato il d.m. 140/2012. La Corte ha inoltre dichiarato tardivo e quindi inammissibile il controricorso della resistente, rilevando che nelle opposizioni all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini, e ha compensato di fatto le spese del giudizio di legittimità, escludendone la liquidazione in favore della controricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione all'esecuzione

    È il rimedio con cui la debitrice esecutata ha contestato il diritto del creditore di procedere in via esecutiva sulla base del precetto.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso deve essere notificato entro il termine previsto, senza che operi la sospensione feriale nei giudizi di opposizione all'esecuzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel procedimento camerale la tardività del controricorso comporta l'inammissibilità anche delle memorie della parte intimata.

  • art. 41 d.m. 20 luglio 2012, n. 140

    I nuovi parametri professionali si applicano alle liquidazioni effettuate dopo la loro entrata in vigore, se il professionista non aveva ancora completato la prestazione.

  • art. 9 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1

    È la base normativa richiamata per l'introduzione dei parametri professionali in luogo delle tariffe abrogate.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini della decisione.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di successione delle leggi nel tempo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese processuali.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'atto di precetto.

  • art. 491 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'inizio dell'espropriazione.

  • art. 75 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83

    Richiamati nel motivo di ricorso in tema di compensi e spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'esecuzione forzata costituisce un processo autonomo rispetto al giudizio di cognizione; di conseguenza, il precetto è un atto prodromico all'esecuzione e le spese ad esso inerenti vanno regolate dalla disciplina vigente al momento della sua redazione e notificazione.
  • Ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi al precetto, non rileva la data di formazione del titolo esecutivo, ma il momento in cui nasce l'attività difensiva riferita all'atto di intimazione.
  • I nuovi parametri forensi si applicano alle prestazioni professionali non ancora completate alla data della loro entrata in vigore, anche se l'attività sia iniziata sotto il regime tariffario previgente.
  • Nelle controversie di opposizione all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini processuali; il controricorso tardivo è inammissibile e rende inammissibili anche le memorie della parte intimata nel rito camerale, ove non sia prevista udienza di discussione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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